Gazzetta n. 53 del 5 marzo 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 14 febbraio 2005 |
Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Marrone di Roccadaspide», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1,paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio; Vista la domanda presentata dalla Cooperativa agricola Il Marrone a r.1., con sede in Roccadaspide (SA), via G. Giuliani n. 28, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Marrone di Roccadaspide», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92; Vista la nota protocollo n. 68219 del 13 dicembre 2004 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa; Vista l'istanza con la quale la Cooperativa agricola Il Marrone a r.1., ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento CE n. 535/97 del Consiglio; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Marrone di Roccadaspide», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dalla Cooperativa agricola Il Marrone a r.l., assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Marrone di Roccadaspide», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto; Decreta: Art. 1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Marrone di Roccadaspide». |
| Art. 2. La denominazione «Marrone di Roccadaspide» e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 68219 del 13 dicembre 2004 e allegato al presente decreto. |
| Art. 3. La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Marrone di Roccadaspide», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1. |
| Art. 4. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 febbraio 2005 Il direttore generale: Abate |
| DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «MARRONE DI ROCCADASPIDE» Art. 1. Nome del prodotto L'Indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Marrone di Roccadaspide» e' riservata ai frutti che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, elaborato ai sensi del reg. CEE n. 2081/92. Art. 2. Varieta' L'Indicazione geografica protetta «Marrone di Roccadaspide» designa il frutto ottenuto dagli ecotipi riconducibili alla varieta' «Marrone». Art. 3. Caratteristiche del prodotto Il prodotto recante la I.G.P. «Marrone di Roccadaspide», all'atto dell'immissione al consumo allo stato fresco, deve avere le seguenti caratteristiche: forma del frutto: tendenzialmente semisferica, talvolta leggermente ellissoidale; pericarpo: di colore castano bruno, tendenzialmente rossastro, con stne scure generalmente poco evidenti; episperma: sottile poco approfondito nel seme, tendenzialmente aderente; pezzatura: non piu' di 85 frutti per kg di prodotto selezionato e/o calibrato; seme: bianco-latteo, con polpa consistente, di sapore dolce, settato per non piu' del 5%. Il prodotto recante la I.G.P. «Marrone di Roccadaspide», commercializzato allo stato essiccato (in guscio o sgusciato), deve rispondere alle seguenti caratteristiche: a) castagne essiccate in guscio: umidita' nei frutti interi: non superiore al 15%; il prodotto deve essere immune da infestazione attiva di qualsiasi natura (larve di insetti, muffe, etc.); resa in secco con guscio: non superiore al 50% in peso; b) castagne essiccate sgusciate: devono essere sane, di colore bianco paglierino e con non piu' del 20% di difetti (tracce di bacatura, deformazioni, etc.). Art. 4. Area geografica di produzione La zona di produzione dell'I.G.P. «Marrone di Roccadaspide» di cui al presente disciplinare comprende il territorio al di sopra dell'altitudine di 250 metri s.l.m. dei seguenti comuni della provincia di Salerno, per intero: Alfano, Aquara, Auletta, Bellosguardo, Buonabitacolo, Campora, Cannalonga, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Celle di Bulgheria, Ceraso, Cicerale, Controne, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Gioi, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Monte San Giacomo, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi Velia, Omignano, Orria, Ottati, Perdifumo, Perito, Petina, Piaggine, Polla, Postiglione, Roccadaspide, Roccagloriosa, Rofrano, Roscigno, Sacco, San Mauro La Bruca, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Teggiano, Torraca, Tortorella, Trentinara, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania. I comuni parzialmente interessati sono: Ascea, Camerota, Capaccio, Pisciotta, Pollica, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento. La zona di produzione risulta delimitata, partendo da Nord, da una linea che, dal punto di intersezione tra il confine dei comuni di Postiglione, Sicignano degli Alburni e Contursi Terme (foglio I.G.M. 1:50.000 n. 468 di Eboli), in corrispondenza del fiume Tanagro, prosegue verso Ovest lungo il confine tra i comuni di Postiglione e di Contursi Terme - immettendosi nel fiume Sele - poi continua lungo il confine tra i comuni di Postiglione e di Campagna - sempre lungo il fiume Sele - quindi scende fino al punto di intersezione tra i comuni di Postiglione, di Campagna e di Serre. Da qui la linea di delimitazione scende lungo il confine tra i comuni di Postiglione e di Serre passando tra Bosco Lagarelli e Macchia Soprana; prosegue lungo il confine tra i sopraindicati comuni tagliando la statale 19 tra il km 24 e il km 25 (siamo passati alla carta I.G.M. 1:50.000 n. 487 di Roccadaspide) fino a giungere al punto di intersezione tra i comuni di Postiglione, di Serre e di Altavilla Silentina. Prosegue lungo il confine tra i comuni di Postiglione e di Altavilla Silentina - corrispondente al fiume Calore - quindi lungo il confine tra i comuni di Altavilla Silentina e di Controne, di Altavilla Silentina e di Castelcivita - passando per Tempa di Cianci - di Castelcivita e di Albanella, poi di Roccadaspide e di Albanella, quindi, per breve tratto, lungo il confine tra i comuni di Roccadaspide e di Capaccio. La linea di delimitazione si immette sulla statale 166 tra il km 5 e il km 6 lungo cui prosegue fino ad immettersi, tra il km 3 ed il km 2, sulla strada che, costeggiando Torricelle e Pisciolo giunge fmo a Varco Cilentano (carta I.G.M. 1:50.000 di Vallo della Lucania n. 503), al punto di intersezione tra i comuni di Capaccio, di Ogliastro Cilento e di Cicerale; continua, quindi, lungo il confine tra i comuni di Capaccio e di Cicerale, prima, di Capaccio e di Giungano poi, fmo al punto di intersezione tra i comuni di Capaccio, di Giungano e di Trentinara (si e' ritornati per breve tratto al foglio I.G.M. 1:50.000 di Roccadaspide). Prosegue, poi, lungo il confine tra i comuni di Trentinara e di Giungano (si ritorna al foglio I.G.M. 1:50.000 di Vallo della Lucania), quindi lungo il confine tra i comuni di Giungano e di Cicerale; ripassa lungo il fiume Solofrone fmo al punto di intersezione tra i comuni di Capaccio, di Ogliastro Cilento e di Cicerale. La linea di delimitazione della zona interessata prosegue lungo il confine tra i comuni di Cicerale e di Ogliastro Cilento costeggiando Ramata e il colle Torrito; prosegue lungo il confine, prima tra i comuni di Cicerale e di Prignano Cilento, poi di Prignano Cilento e di Perito, poi lungo il confine tra i comuni di Perito e Rutino, di Lustra e di Rutino passando per Vallone Ponte Rosso. Continua, poi, lungo il confine tra i comuni di Laureana Cilento e di Torchiara - passando per Fossa dell'Acquasanta - quindi lungo il confine tra i comuni di Laureana Cilento e di Agropoli (foglio I.G.M. 1:50.000 di Agropoli n. 502), di Perdifumo e di Castellabate, di Perdifumo e di Montecorice (si rientra nel foglio I.G.M. 1:50.000 di Vallo della Lucania), di Perdifumo e di Serramezzana, di San Mauro Cilento e di Serramezzana fino alla strada statale 267 tra il km 34 e il km 35; quindi prosegue lungo la statale 267 nel territorio dei comuni di San Mauro Cilento (si passa al foglio I.G.M. 1:50.000 di Capo Palinuro n. 519), poi di Pollica fino al confine con il comune di Casalve1ino tra il km 46 e il km 47 della statale 267. La linea di delimitazione risale lungo il confine tra i comuni di Pollica e di Casalvelino attraversando Collina Porrazzi (si rientra nel foglio I.G.M. 1:50.000 di Vallo della Lucania), poi lungo il confine tra i comuni di Stella Cilento e di Casalvelino, di Omignano e di Casalvelino, di Omignano e di Salento, attraversando Fasana, quindi lungo il confine tra i comuni di Perito e di Salento, di Orria e di Salento, di Gioi e di Salento, di Vallo della Lucania e Salento - lungo il Torrente Fiumicello - di Vallo della Lucania e di Castelnuovo Cilento, di Ceraso e di Castelnuovo Cilento - lungo il Torrente Badolato; quindi procede lungo il confine tra i comuni di Ascea e di Castelnuovo Cilento (si ritorna al foglio I.G.M. 1:50.000 di Capo Palinuro) di Ascea e di Casalvelino - lungo il fiume Alento; la linea di delimitazione si immette sulla statale 447 nei pressi di Velina; prosegue lungo la statale 447 costeggiando prima Ascea, poi Pisciotta; si immette sulla strada che prosegue fino a Santa Caterina; riprende a salire, da questo punto, lungo il confine tra i comuni di Pisciotta e di Centola, di San Mauro la Bruca e di Centola, di Montano Antilia e di Centola (si passa al foglio I.G.M. 1:50.000 di Sapri n. 520), di Celle di Bulgheria e di Centola lungo il fiume Mingardo; prosegue lungo il confine tra i comuni di Camerota e di Centola - sempre lungo il fiume Mingardo - (ritornando al foglio I.G.M. 1:50.000 di Capo Palinuro); si immette sulla statale 562 fra il km 2 e il km 3; prosegue lungo la statale 562 nel territorio del comune di Camerota (si ritorna al foglio I.G.M. 1:50.000 di Sapri) fino al confine con il comune di San Giovanni a Piro fra il km 20 e il km 21. Prosegue lungo il confine tra i comuni di Camerota e di San Giovanni a Piro passando per Vallone Marcellino. Da qui, sempre nel territorio comunale di San Giovanni a Piro, costeggia Toppa del Piombo, Costa San Carlo, Grotta del Monaco; risale passando per Pietrasanta fino a San Giovanni Piro dove si reimmette sulla statale 562, tra il km 26 e il km 27, lungo cui prosegue. Dopo il km 34 della statale 562, in corrispondenza di Torre Oliva, risale lungo il confine tra i comuni di San Giovanni a Piro con Santa Marina, prima, e Torre Orsaia, poi; quindi - in corrispondenza di Villaggio Isca - continua lungo il confine tra i comuni di Roccagloriosa e di Torre Orsala - costeggiando Castel Ruggero - e arriva a Cerreto, in corrispondenza del punto di intersezione tra i comuni di Roccagloriosa, di Rofrano e di Torre Orsaia; prosegue lungo il confine tra i comuni di Rafrano e di Torre Orsaia, di Caselle in Pittari e di Torre Orsaia, di Morigerati e di Torre Orsaia - in corrispondenza del torrente Sciarapotamo - di Morigerati e Santa Marina - in corrispondenza del fiume Bussento - di Tortorella e di Santa Marina, di Tortorella e di Vibonati, quindi lungo il confine tra la frazione del Comune di Casaletto Spartano nei pressi del Vallone della Marotta ed il comune di Vibonati. La linea di delimitazione prosegue lungo il confine tra i comuni di Torraca e di Vibonati, di Torraca e di Sapri, di Tortorella e di Sapri (si passa pella carta I.G.M. 1:50.000 di Lauria n. 521); risale lungo il confine tra i comuni della provincia di Potenza con i comuni di Tortorella - passando per Vallone della Freddosa e Serralunga - di Casaletto Spartano e di Casalbuono. Si passa alla carta I.G.M. 1:50.000 n. 505 di Moliterno dove la linea di confine passa tra i comuni di Casalbuono e di Montesano sulla Marcellana - in corrispondenza del Vallone delle Donnole - prosegue tagliando Piana La Teglia, costeggia Temparelle, giunge a Rupe di Chiavico (si e' passati al Foglio I.G.M. 1:50.000 n. 504 di Sala Consilina). Da qui la linea di delimitazione risale lungo il confine tra i comuni di Sanza e di Montesano sulla Marcellana in corrispondenza del Torrente Chiavico, poi lungo il confine tra i comuni di Buonabitacolo e di Montesano sulla Marcellana, di Buonabitacolo e di Padula in corrispondenza del fiume Calore, poi lungo il confine tra i comuni di Sassano e di Padula in corrispondenza del fiume Tanagro; quindi lungo il confine tra i comuni di Sassano e di Sala Consilina, di Teggiano e di Sala Consilina costeggiando Mezzana e Pantano Grande. La linea (siamo passati nel foglio I.G.M. 1:50.000 di Polla n. 488) prosegue sempre lungo il confine tra i comuni di Teggiano e di Sala Consilina, poi passa lungo il confine tra la frazione del comune di S. Rufo situata in corrispondenza di Scafa e il comune di Atena Lucana, poi lungo il confine tra la frazione del comune di Sant'Arsenio situata in corrispondenza di Canalecchia ed il comune di Atena Lucana. La delimitazione prosegue lungo il confine tra i comuni di San Pietro al Tanagro e di Atena Lucana, di Sant'Arsenio e di Atena Lucana in corrispondenza di Fiumicello, di Polla e di Atena Lucana in corrispondenza di Fosso Secco, tagliando la statale 19 tra il km 60 ed il km 61. La delimitazione prosegue, a partire dal Vallone delle Coppelle, lungo il confine tra il comune di Polla e la provincia di Potenza fin nei pressi di Fosse di Salinas, quindi lungo il confine tra i comuni di Polla e di Caggiano passando per Monte Pozzillo, di Polla e di Pertosa, di Auletta e di Pertosa, di Auletta e di Caggiano tagliando la statale 19-ter tra il km 6 e il km 7; prosegue, poi, lungo il confine tra i comuni di Auletta Salvitelle in corrispondenza di Serra San Giacomo, poi lungo il confine tra i comuni di Auletta e di Buccino passando per la statale 19-ter tra il km 2 e il km 3, quindi lungo il confine tra i comuni di Sicignano degli Alburni e di Buccino costeggiando il fiume Tanagro e il Bosco dei Preti. Si ritorna al foglio I.G.M. 1:50.000 di Eboli dove la linea di delimitazione prosegue passando per il raccordo autostradale con la A3 nei pressi di S. Monica, quindi continua lungo il confine tra i comuni di Sicignano degli Alburni e di Palomonte, poi lungo il confine tra i comuni di Sicignano degli Alburni e di Contursi Terme fino al punto di intersezione di questi due ultimi comuni con Postiglione in corrispondenza del fiume Tanagro. Art. 5. Metodo di ottenimento Le condizioni colturali dei castagneti da frutto destinati alla produzione dell'I.G.P. «Marrone di Roccadaspide» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire al prodotto che ne deriva, le specifiche caratteristiche di qualita', di cui all'art. 3. Sono, pertanto, esclusi i castagneti da frutto impiantati o convertiti da cedui, ubicati ad un'altitudine inferiore ai 250 metri s.l.m. I sesti e le distanze di impianto, le fonne di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli in uso generalizzato nella zona, ove sono prevalenti castagneti tradizionali di tipo estensivo, con una densita' per ettaro, comunque, non superiore a 130 piante ad ettaro, riferita alla fase di piena produzione. La tecnica colturale da adottare per gli impianti di castagneto da frutto, fatta salva la tecnica d'impianto che interessa la preparazione della particella da impiantare, i lavori preparatori, quelli complementari e l'eventuale concimazione, e' la seguente: Cultivar: la scelta per i nuovi impianti e per quelli da infittire va rigorosamente eseguita nel rispetto delle indicazioni riportate negli articoli 2 e 3. Negli impianti di cui sopra e' ammessa la presenza di altre varieta' di castagno, oltre al «Marrone», ai fini della idonea impollinazione, nella misura massima del 10% delle piante. Gli impollinatori non concorrono alla produzione della I.G.P. Portinnesti: franco da seme appartenente preferibilmente agli ecotipi locali. Possono essere utilizzati anche i selvatici nati spontaneamente nei boschi dell'area interessata alla presente I.G.P. Sistemi e distanze di piantagione: nei nuovi impianti le piante vanno distribuite secondo una disposizione geometrica che preveda la costituzione di filari paralleli tra loro. I sesti d'impianto potranno essere a quadrato, a rettangolo o a quinconce, purche' il numero non sia superiore a 130 piante per ettaro. Tale densita' per ettaro va rispettata anche nei lavori di diradamento o infittimento di castagneti da frutto gia' esistenti. Potatura e forma d'allevamento: la forma d'allevamento e' del tipo a volume con vaso semi libero. L'impalcatura e' di norma posta a circa 200 cm dal suolo. Per la formazione delle branche sono utilizzate preferibilmente rami anticipati nei mesi estivi/autunnali, evitando in tal modo un accorciamento della branca da fare durante il periodo invernale. La potatura di produzione deve essere eseguita razionalmente con turni di non oltre 5 anni, in modo da assicurare la migliore qualita' del prodotto ed al fine di evitare l'invecchiamento precoce della pianta. Sulle piante di castagno vecchie e semi abbandonate, su cui abbondano rami vecchi e secchi, si deve effettuare una potatura piu' intensa, tale da stimolare un ringiovanimento della pianta con la fuoruscita di nuovi rami che entreranno in produzione dopo 2-3 anni. Lavorazione del terreno: la superficie dei castagneti da frutto non e' lavorata, il terreno, essendo molto permeabile, non necessita di particolari opere idrauliche per evitare la stagnazione d'acque meteoriche. Per tali ragioni si utilizza la tecnica della non lavorazione del suolo. ll manto erboso deve essere tagliato ogni qual volta raggiunge i 30-40 cm. Cio' e' fatto generalmente con falciatrici, o con decespugliatori meccanici. La' dove e' possibile (assenza di pietre affioranti) si usano le lame rotanti o a martello (trinciatrici) per sminuzzare finemente le erbe infestanti, i ricci e le foglie dell'anno precedente. Operazioni di raccolta: la raccolta va effettuata nel periodo autunnale non oltre la prima decade di novembre, con turni di raccolta che non devono superare le due settimane. La raccolta e' effettuata a mano o con macchine raccoglitrici e raccattatrici idonee a salvaguardare l'integrita' del prodotto. Limite produttivo: la produzione unitaria massima annua di frutti e' fissata in 3,5 tonnellate ad ettaro di coltura specializzata (4 tonnellate per il prodotto destinato all'essiccazione). Le operazioni di cernita, di calibratura, di trattamenti del prodotto con la «cura» e con la «disinfestazione», secondo le tecniche gia' acquisite localmente e, comunque, nel rispetto della normativa vigente, devono essere effettuate nell'ambito del territorio di produzione. Il prodotto allo stato fresco, trattato con le operazioni indicate al comma precedente, puo' essere commercializzato fmo a tre mesi dalla raccolta. Le castagne essiccate in guscio sono ottenute attraverso diverse tecniche di essiccazione, tra cui e' compresa l'essiccazione su metati o graticci, a fuoco lento e continuo, alimentato da fascine e da legna di qualunque essenza, secondo le tecniche locali tradizionali; e sempre nel rispetto delle specifiche caratteristiche di qualita' del prodotto prescritte nell'art. 3. Tutte le fasi del condizionamento, dalla preparazione fino al confezionamento e alla conservazione del prodotto, sono effettuate nell'intero territorio dei comuni riportati nell'art. 4 e cio' garantisce la rintracciabilita' e il controllo del prodotto. Art. 6. Elementi che comprovano l'origine La presenza di castagneti coltivati in Campania risale all'epoca dei Romani. In provincia di Salerno, in particolare, questa presenza viene documentata a partire dall'epoca medievale grazie ad antichi contratti tra coloni e proprietari - conservati nellarchivio della Badia Benedettina di Cava de' Tirreni, il famoso «Codex diplomaticus cavensis» - con i quali si stabiliscono le norme per i miglioramenti fondiari. I castagneti di Roccadaspide posseduti dall'Abbadia erano cosi' importanti che vi era sul posto un apposito amministratore chiamato Giuliani. Anche i monaci Basiliani contribuirono alla diffusione della coltivazione del castagno in alcune aree del Cilento: ritrovamenti archeologici in agro di Moio della Civitella e Gioi Cilento (convento dei monaci Basiliani) e la presenza di una pianta di castagno stimata intorno a 7-800 anni, costituiscono una testimomanza dell'importanza che il castagno ha assunto in questa zona fin dai secoli passati. Alla fine del 1800 gli alberi maestosi e secolari furono abbattuti o capitozzati e, su tali cedui rimasti, si innesto' materiale di propagazione delle cosiddette «Castagne `ra Rocca». Tale ecotipo fa scelto dagli esperti della «Societa' Ravera» proprio per la maggiore produttivita' dell'albero e la migliore qualita' del frutto. Questa castagna, dalla forma tipica, si presentava piu' grande di quelle locali, con caratteristiche organolettiche migliori anche per quanto attiene alla sua conservazione. A partire dalla fme dell'800 le produzioni castanicole dell'area, date le loro caratteristiche pregiate, si sono affermate sui mercati non solo nazionali ed il comparto e' stato interessato da un ulteriore miglioramento di tecniche di coltivazione e standard qualitativi. La rinomanza acquisita dal «Marrone di Roccadaspide» continuo' a favorirne la diffusione anche in altri areali della provincia di Salerno gia' interessate, da secoli, dalla coltivazione del castagno. Negli anni '40 fu effettuata una massiccia azione di innesto a zufolo su portinnesto «franco» o selvatico, utilizzando marze provenienti dalla zona di Roccadaspide. Rintracciabilita' - A livello di controlli per l'attestazione di provenienza (origine) della produzione I.G.P., la prova dell'origine del «Marrone di Roccadaspide» dalla zona geografica di produzione delimitata e' certificata dall'Organismo di controllo di cui all'art. 8, sulla base di numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori interessati nell'ambito dell'intero ciclo produttivo. I fondamentali di tali adempimenti, che assicurano la rintracciabiita' del prodotto, in ogni fase della filiera, sono costituiti da: iscrizione degli impianti idonei alla produzione dell'I.G.P. «Marrone di Roccadaspide» in un apposito Registro, attivato, tenuto ed aggiornato dall'Organismo di controllo autorizzato; elenco dei produttori; elenco dei confezionatori; denuncia annuale all'Organismo di controllo, a cura dei produttori e/o trasformatori dei quantitativi prodotti; annotazione dei quantitativi prodotti; conseguente certificazione da parte dell'Organismo di controllo di tutte le partite di prodotto confezionato ed etichettato con la Indicazione Geografica Protetta prima della commercializzazione ai fini dell'immissione al consumo. Art. 7. Elementi che comprovano il legame con l'ambiente Vasti territori del Cilento possiedono le condizioni favorevoli alla coltivazione del castagno, quali terreni a reazione acida o tutt'al piu' neutra (pH compreso tra 4,5 e 6,5) di origine vulcanica, con limitata presenza di calcare attivo, ricchi di minerali (fosforo e potassio essenzialmente), profondi e freschi, non ristagnati ne' asfittici; temperatura compresa tra + 8 °C e + 15 °C di media annuale, - 1° C e 0 °C di media del mese piu' freddo; e precipitazioni annue superiori a 600-800 mm. Il territorio risulta caratterizzato da una duplice natura geologica delle rocce: quella del «Flysch del Cilento», in corrispondenza del bacino idrogeologico del fiume Alento e dei principali monti del Cilento occidentale (Monte Centaurino) e quella delle rocce calcaree che costituiscono i complessi montuosi interni (Alburni - Cervati) e meridionali (Monte Bulgheria, Monte Cocuzzo). La zona e' caratterizzata da clima tipicamente mediterraneo con inverni piuttosto miti ed estati con periodi, anche lunghi, siccitosi. I castagneti presenti in zone collinari e medio-montane beneficiano di un apporto idrico, dovuto agli eventi climatici, maggiore rispetto ai dati medi. In questi ambienti anche le temperature alquanto basse favoriscono una elevata produzione di frutti di ottima qualita'. Non si puo' non evidenziare inoltre che buona parte del territorio interessato da questa coltura fa parte del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Questo significa che si tratta di una zona a spiccata valenza ambientale. Art. 8. Regime del controllo L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneita' ed i relativi controlli, di cui all'art. 10 del Reg. CEE n. 2081/92, saranno effettuati ai sensi delle normative vigenti in materia, da organismi privati di controllo autorizzati o da autorita' pubbliche designate. Art. 9. Confezionamento L'immissione al consumo dell'I.G.P. «Marrone di Roccadaspide» deve avvenire con le seguenti modalita' di confezionamento: A) per prodotto in guscio: in sacchi di tessuto idoneo in contenitori di vimini, legno o altro materiale di origine vegetale; e' obbligatorio procedere alla calibratura per la vendita; B) per prodotto sgusciato: in sacchi di carta o di tessuto idoneo ed in scatole di materiale di origine vegetale ed altro materiale riciclabile. Sono ammesse le confezioni sotto vuoto, quelle in vetro ed in idonei materiali. In tutti i casi i contenitori in cui avviene la commercializzazione dovranno essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo. Le confezioni possono essere di peso variabile in relazione alla richiesta del mercato sempre che siano conformi alle normative vigenti. Art. 10. Etichettatura Sulle confezioni contrassegnate con l'I.G.P. o sulle etichette apposte sulle medesime devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, delle medesime dimensioni, le indicazioni: «Marrone di Roccadaspide» seguita dalla dicitura: «Indicazione Geografica Protetta» (o la sua sigla I.G.P.); saranno inoltre riportati: a) il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice o produttrice; i caratteri di cui alla lettera b) devono essere di dimensioni inferiori a quelli della lettera a); b) la quantita' di prodotto effettivamente contenuto nella confezione, espressa in conformita' alle norme vigenti; c) il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco descritto nell'art. 12, da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'Indicazione Geografica Protetta. Alla Indicazione Geografica Protetta di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso selezionato, scelto e similari. E', tuttavia, consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla meta' di quelli utilizzati per indicare l'Indicazione Geografica Protetta, in ogni caso adeguate alle norme di etichettatura comunitarie. Art. 11. Utilizzo del marchio su prodotti elaborati I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la denominazione «Marrone di Roccadaspide», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che: il prodotto a denominazione «Marrone di Roccadaspide», certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza; gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della denominazione «Marrone di Roccadaspide» riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri e a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MiPAF in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del Reg. CEE 2081/92. L'utilizzazione non esclusiva di castagne a denominazione «Marrone di Roccadaspide» consente soltanto il riferimento alla denominazione, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o nel quale e' trasformato o elaborato. Art. 12. Logotipo I criteri seguiti per la realizzazione del marchio sono stati l'utilizzo di forme arrotondate (ellissi) e di costruzioni vettoriali (una castagna stilizzata) con la scelta accurata di cinque tinte Pantone. Il marchio consta di due ellissi: l'ellisse esterna di tinta Pantone 354 e di proporzioni vettoriali 1:0,79; l'ellisse interna di tinta Pantone 1205 (85% di tinta) e di proporzioni vettoriali 1:0,91, spostata verso sinistra rispetto all'ellisse esterna del 55%. Segue la costruzione vettoriale dell'immagine raffigurante la castagna che risulta essere inclinata di 41,6° in senso orario e delineata da due tinte Pantone: Pantone 438 per le linee di contorno e Pantone 729 per il corpo interno della costruzione. Lo stesso Pantone 729 colora il carattere istituzionale (carattere utilizzato Dauphin) del testo «MARRONE DI ROCCADASPIDE» e il carattere istituzionale IGP (carattere utilizzato Times New Roman) del testo «Indicazione Geografica Protetta». Sotto l'immagine raffigurante la castagna e' stata inserita una costruzione vettoriale a stella di colore Pantone 382 tagliata sul lato sinistro dall'ellisse interna. Per la scelta dei caratteri tipografici si e' utilizzato il carattere Dauphin, mentre per la dicitura «Indicazione Geografica Protetta» si e' mantenuto il carattere istituzionale Times New Roman presente nel marchio istituzionale IGP.
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