Gazzetta n. 53 del 5 marzo 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 18 febbraio 2005 |
Riconoscimento, al sig. Travaglini Vincenzo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Vista l'istanza del sig. Travaglini Vincenzo, nato il 13 dicembre 1977 a Ortona (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», rilasciato nell'ottobre 2004 dal Colegio de Abogados di Madrid, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di dottore in giurisprudenza conseguito presso l'Universita' degli studi di Teramo nel dicembre 2001, omologato in Spagna nel settembre 2004; Considerato inoltre che documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nel luglio 2004; Considerato infine che ha conseguito il diploma di specializzazione in professioni legali presso l'Universita' degli studi di Teramo nel novembre 2003; Considerato comunque che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante; Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 23 novembre 2004; Considerato il parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata; Decreta: Art. 1. Al sig. Travaglini Vincenzo, nato il 13 dicembre 1977 a Ortona (Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale, in lingua italiana, su: elementi di deontologia e ordinamento professionale. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 18 febbraio 2005 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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