Gazzetta n. 54 del 7 marzo 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 27 gennaio 2005 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e del trattamento di mobilita', in favore dei lavoratori dipendenti o gia' dipendenti dalle societa' appartenenti ai settori: tessile nella provincia di Bergamo, tessile-abbigliamento e calzaturiero nella regione Emilia-Romagna, tessile-moda nella regione Umbria, tessile-abbigliamento e calzaturiero nella regione Puglia. (Decreto n. 35462). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare i commi 1 e 2; Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249; Visto il verbale d'accordo del 28 giugno 2004, facente parte integrante del presente provvedimento, stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Ministro on. Roberto Maroni, tra la regione Lombardia, la provincia di Bergamo, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con il quale, vista la grave crisi del settore tessile che ha colpito le aziende ubicate nella provincia di Bergamo, con pesanti ricadute occupazionali in particolar modo per quei lavoratori dipendenti da aziende escluse dalla normativa generale sugli ammortizzatori sociali, e' stato concordato per un periodo medio anche non continuativo pari a tre mesi nell'arco dell'anno 2004 e per un numero massimo di 1200 unita', il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991 o delle imprese industriali fino a 15 dipendenti, ubicate nella provincia di Bergamo, entro il limite di spesa di euro 5.300.000; Nel medesimo verbale e' stata, altresi', concordata la possibilita' di concedere ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge n. 350/2003, il trattamento straordinario di integrazione salariale, fino al 31 dicembre 2004 ed entro il limite di spesa di euro 680.000 anche ai dipendenti di imprese industriali aventi un organico superiore a 15 unita'; Visto il verbale di riunione, in data 20 luglio 2004, dell'Osservatorio provinciale del settore tessile della provincia di Bergamo, in cui sono state illustrate le iniziative volte alla riqualificazione e alla ricollocazione dei lavoratori coinvolti nonche' le linee di finanziamento previste da provincia e regione per l'attuazione delle predette iniziative; Vista la nota del 3 novembre 2004, con la quale l'Assessore all'istruzione, formazione e lavoro della provincia di Bergamo, ha richiesto la proroga al 30 aprile 2005 del termine di fruizione dei predetti trattamenti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249; Visto il verbale d'accordo del 30 giugno 2004, facente parte integrante del presente provvedimento, stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Pasquale Viespoli, tra la regione Emilia-Romagna, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con il quale, vista la grave crisi del settore tessile-abbigliamento-calzaturiero che ha colpito le aziende ubicate nella regione Emilia-Romagna, con pesanti ricadute occupazionali in particolar modo per quei lavoratori dipendenti da aziende escluse dalla normativa generale sugli ammortizzatori sociali, e' stato concordato, per un periodo medio anche non continuativo non superiore a quattro mesi, nell'arco dell'anno 2004 e per un numero di lavoratori pari a 1500 unita', il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita', ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in favore dei lavoratori dipendenti o gia' dipendenti dalle imprese artigiane, a cui non si applica l'art. 12, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dalle imprese industriali fino a quindici dipendenti, ubicate nella regione Emilia Romagna; Vista la nota datata 26 aprile 2004 dell'Assessore alla scuola, formazione professionale, universita', lavoro e pari opportunita' della regione Emilia-Romagna, contenente un documento che prevede le iniziative regionali per la gestione delle suddette problematiche occupazionali; Vista la nota del 18 ottobre 2004, con la quale l'Assessore all'istruzione, formazione, lavoro della regione Emilia-Romagna, ha richiesto la proroga al 30 aprile 2005 del termine di fruizione dei predetti trattamenti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249; Visto il verbale d'accordo del 30 giugno 2004, facente parte integrante del presente provvedimento, stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Pasquale Viespoli, tra la regione Umbria, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con il quale, visto l'aggravarsi dello stato di crisi delle imprese del settore tessile-moda, operanti nella regione Umbria con pesanti ricadute occupazionali in particolar modo per quei lavoratori dipendenti da aziende escluse dalla normativa generale sugli ammortizzatori sociali, e' stato concordato, per un periodo medio anche non continuativo pari a quattro mesi nell'arco dell'anno 2004 e per un numero massimo di 1500 unita', il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita', ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in favore dei lavoratori dipendenti o gia' dipendenti dalle imprese artigiane, a cui non si applica l'art. 12, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dalle imprese industriali fino a quindici dipendenti, ubicate nella regione Umbria; Nel medesimo verbale e' stata, altresi', concordata la possibilita' di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2004 ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge n. 350/2003, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese industriali aventi un organico superiore a 15 unita', operanti nei settori sopraccitati, qualora i trattamenti medesimi, concessi ai sensi della legge n. 223/1991, siano cessati; Visto il protocollo d'intesa, in data 24 maggio 2004, tra la regione Umbria e le parti sociali, contenente un documento che prevede le iniziative regionali per la gestione delle suddette problematiche occupazionali; Vista la nota 21 ottobre 2004, con la quale l'Assessore alla ricerca formazione, politiche attive del lavoro della regione Umbria, ha richiesto la proroga al 30 aprile 2005 del termine di fruizione dei predetti trattamenti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249; Visto il verbale d'accordo del 30 giugno 2004, facente parte integrante del presente provvedimento, stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Pasquale Viespoli, tra la regione Puglia, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con il quale, visto l'aggravarsi della crisi del settore tessile-abbigliamento e calzaturiero che colpisce le aziende ubicate nella regione Puglia, con pesanti ricadute occupazionali in particolar modo per quei lavoratori dipendenti da aziende escluse dalla normativa generale sugli ammortizzatori sociali, e' stato concordato, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita' in favore dei lavoratori dipendenti o gia' dipendenti dalle imprese artigiane, a cui non si applica l'art. 12, commi 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dalle imprese industriali fino a quindici dipendenti; nonche' dalle aziende industriali sopra i 15 dipendenti, qualora i trattamenti medesimi, concessi ai sensi della legge n. 223/1991, siano cessati nel corso dell'anno 2004; Vista la nota del 17 novembre 2004 con la quale il Presidente della regione Puglia ha richiesto la proroga al 30 aprile 2005 del termine di fruizione dei predetti trattamenti ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249; Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale nonche' l'indennita' di mobilita' alle condizioni riportate nei soprarichiamati verbali di accordo ministeriali, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale del 28 giugno 2004 e di quanto richiesto con la nota del 3 novembre 2004 dalla provincia di Bergamo - che fanno parte integrante del presente provvedimento - e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, per un periodo medio anche non continuativo pari a tre mesi fino al 30 aprile 2005, nei confronti di un numero massimo di 1200 lavoratori, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti da imprese artigiane, a cui non si applica l'art. 12, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e da imprese industriali fino a quindici dipendenti, operanti nel settore tessile ed abbigliamento ed ubicate nella provincia di Bergamo, entro il limite di spesa di euro 5.300.000. Il trattamento straordinario di integrazione salariale e', altresi', autorizzato in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali appartenenti ai settori sopracitati, aventi un organico superiore a 15 unita', entro il limite di spesa di euro 680.000. Gli interventi sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 5.980.000,00. |
| Art. 2. Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo del 30 giugno 2004 e di quanto richiesto con la nota del 18 ottobre 2004 della regione Emilia-Romagna - che fanno parte integrante del presente provvedimento - e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita', per un periodo medio anche non continuativo non superiore a quattro mesi fino al 30 aprile 2005, nei confronti di un numero massimo di 1500 lavoratori, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti o gia' dipendenti da imprese artigiane, a cui non si applica l'art. 12, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e da imprese industriali fino a quindici dipendenti, operanti nel settore tessile-abbigliamento-calzaturiero, ubicate nella regione Emilia-Romagna. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 9.000.000,00. |
| Art. 3. Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale del 30 giugno 2004 e di quanto richiesto dalla regione Umbria in data 21 ottobre 2004 - che fanno parte integrante del presente provvedimento - e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita' per un periodo medio anche non continuativo pari a quattro mesi, fino al 30 aprile 2005, nei confronti di un numero massimo di 1500 lavoratori, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti o gia' dipendenti da imprese artigiane, a cui non si applica l'art. 12, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, da imprese industriali fino a quindici dipendenti e da imprese industriali con piu' di 15 dipendenti, qualora i trattamenti medesimi, concessi ai sensi della legge n. 223/1991 siano cessati, operanti nel settore tessile-moda e ubicate nella regione Umbria. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 9.000.000,00. |
| Art. 4. Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale del 30 giugno 2004 e di quanto richiesto dalla regione Puglia con nota del 17 novembre 2004 - che fanno parte integrante del presente provvedimento - e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita', fino al 30 aprile 2005, nei confronti dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti o gia' dipendenti da imprese artigiane, a cui non si applica l'art. 12, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, da imprese industriali fino a quindici dipendenti e da imprese industriali con piu' di 15 dipendenti, qualora i trattamenti medesimi, concessi ai sensi della legge n. 223/1991, siano cessati nel corso dell'anno 2004, operanti nel settore tessile-abbigliamento-calzature ed ubicate nella regione Puglia. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 11.000.000,00. |
| Art. 5. Le societa' di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non oltre il 30 aprile 2005, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia. |
| Art. 6. La concessione dei trattamenti, disposta con i precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 e' autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, ed il conseguente onere complessivo, pari ad euro 34.980.000,00 e' posto a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236. |
| Art. 7. Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dell'art. 6, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, anche avvalendosi, ove necessario, dei dati e delle informazioni fornite dalle amministrazioni coinvolte nei procedimenti di concessione dei trattamenti medesimi, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 gennaio 2005 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 62 |
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