Gazzetta n. 56 del 9 marzo 2005 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2005 |
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali, verificatisi i giorni 31 ottobre e 1° novembre 2004 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. (Ordinanza n. 3405). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 novembre 2004, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine alle intense e prolungate precipitazioni meteoriche verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2004 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 settembre 2003, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 20-bis del decreto-legge del 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale, lo stato d'emergenza relativo agli eventi alluvionali che hanno colpito il Friuli-Venezia Giulia, e' stato prorogato fino al 30 giugno 2005; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 settembre 2003, n. 3309, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 novembre 2003, n. 3328, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 febbraio 2004, n. 3339, recante «Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatisi il giorno 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»; Considerato che, a seguito dei predetti fenomeni atmosferici, si sono verificati diffusi fenomeni di dissesto dei versanti, dissesti idraulici ed esondazioni dei corsi d'acqua, nonche' violente mareggiate che hanno eroso la linea di costa, provocando conseguentemente notevoli danni ad edifici pubblici e privati, alla viabilita' ed alle infrastrutture pubbliche; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza nei territori alluvionati, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni ed il riavvio delle attivita' produttive, nonche' la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»; D'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e di cui alla nota in data 17 febbraio 2005; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. L'assessore alla protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia Gianfranco Moretton e' nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. 2. Il commissario delegato previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi del 31 ottobre e 1° novembre 2004, provvede all'accertamento dei danni, a rimuovere le situazioni di pericolo, nonche' all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004. 3. Il commissario delegato provvede in particolare: a) al ripristino ed alla messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture pubbliche danneggiate, nonche' alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi connessi ai dissesti idrogeologici; gli interventi di cui al presente comma sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita'; b) all'erogazione di contributi per il ristoro dei danni ai beni immobili, ai beni mobili ed ai beni mobili registrati, finalizzati a garantire la ripresa delle attivita' produttive ed il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate dai predetti eventi calamitosi, secondo modalita' attuative fissate con provvedimento del commissario delegato, sulla base di quanto disposto dal successivo art. 3, e nel rispetto di criteri di rigorosa perequazione previamente fissati, e dei principi generali della normativa comunitaria. 4. Il commissario delegato, nei limiti delle somme assegnate, predispone, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un piano di interventi straordinari per le finalita' di cui al comma 3, lettera a), ed un piano relativo alle modalita' attuative per l'erogazione dei contributi per le finalita' di cui al comma 3, lettera b). 5. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono realizzati anche avvalendosi, in qualita' di soggetti attuatori, dei sindaci dei comuni e degli enti locali interessati dai predetti eventi alluvionali, i quali agiscono, per quanto concerne l'attivita' di gestione, sulla base di specifiche direttive impartite dal medesimo commissario delegato. 6. Il commissario delegato, per gli adempimenti conseguenti alla presente ordinanza, puo' avvalersi delle strutture regionali, della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato, nonche' di uno o piu' soggetti attuatori cui affidare specifici settori di intervento, ulteriori rispetto a quanto previsto dal precedente comma 5. |
| Art. 2. 1. Per la realizzazione degli interventi straordinari compresi nel piano di cui all'art. 1, comma 4, il commissario delegato provvede, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, per gli interventi di rispettiva competenza, all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza dei servizi, convocata dallo stesso commissario. 2. La conferenza dei servizi di cui al comma 1 delibera a maggioranza. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza, e dall'adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'assenso del Ministro competente, che si esprime entro sette giorni dalla richiesta. 3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, in deroga all'art. 17, comma 24 della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. 4. Qualora la realizzazione degli interventi comporti la necessita' di varianti urbanistiche, i tempi previsti dalla normativa vigente per la presentazione delle opposizioni ed osservazioni sono ridotti a dieci giorni. Dell'avvenuta adozione della variante e' data comunicazione agli interessati a cura del comune. 5. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, o i soggetti attuatori, provvedono, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. 6. Negli ambiti territoriali in cui siano gia' in corso interventi connessi alle precedenti emergenze, e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2000, 15 dicembre 2000, 14 giugno 2002 e 29 novembre 2002, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, per il perseguimento della finalita' di messa in sicurezza del territorio, il commissario delegato puo' procedere all'unificazione complessiva delle attivita', per la cui attuazione coordinata sono autorizzate, ove necessario, le deroghe alla normativa indicata all'art. 5, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie disponibili. |
| Art. 3. 1. I contributi di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), sono finalizzati al ripristino dei beni distrutti o danneggiati e sono concessi, sulla base delle risorse disponibili: a) ai proprietari, aventi tale titolo al momento dell'evento, di beni immobili destinati a propria abitazione principale, danneggiati dagli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza; il contributo a fondo perduto puo' raggiungere il limite massimo del 75% dei danni subiti, accertati con le modalita' di cui al successivo comma 5, e comunque fino ad un massimo complessivo di Euro 100.000,00 per ciascuna unita' immobiliare danneggiata comprese le relative pertinenze catastali; qualora l'immobile non sia destinato ad abitazione principale o sia destinato ad uso non abitativo, il limite massimo erogabile e' pari al 75% dei danni subiti, fino ad un massimo complessivo di Euro 50.000,00 per ciascuna unita' immobiliare danneggiata comprese le relative pertinenze catastali; il contributo puo' altresi' essere erogato ai conduttori di immobili locati, previa autorizzazione da parte del proprietario, entro il limite massimo del 75% dei danni subiti, fino ad un massimo complessivo di Euro 50.000,00, per ciascuna unita' immobiliare danneggiata comprese le relative pertinenze catastali; b) ai proprietari di beni mobili, danneggiati, in conseguenza degli eventi alluvionali di cui trattasi, fino ad un massimo complessivo di Euro 30.000,00 per l'intero complesso dei beni contenuti nell'unita' immobiliare, sulla base delle spese documentate per il ripristino o il riacquisto; qualora risultino colpiti solo alcuni locali dell'unita' immobiliare, e conseguentemente i beni in essi contenuti, il suddetto contributo massimo e' ridotto proporzionalmente; c) ai proprietari, aventi tale titolo al momento dell'evento, anche non residenti nei comuni colpiti dall'alluvione, di beni mobili registrati danneggiati, fino ad un limite del 90% del valore del danno accertato con le modalita' di cui al successivo comma 5 entro l'importo massimo di Euro 15.000,00, sulla base delle spese documentate per la riparazione. In caso di bene non riparabile, il contributo e' concesso, fino ad un limite del 90% del valore del danno accertato, entro l'importo massimo di Euro 15.000,00, sulla base delle spese documentate per il riacquisto. In tal caso, per la determinazione del danno, il valore del bene non riparabile e' quello dallo stesso posseduto al momento dell'evento, desunto dai listini correnti; d) alle imprese industriali, commerciali, artigianali, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, ittiche, di trasporto, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, nonche' alle societa' sportive e associazioni, proprietarie di beni immobili e mobili, ivi comprese le scorte, danneggiati dagli eventi alluvionali di cui trattasi, il contributo a fondo perduto puo' raggiungere il limite massimo del 70% dei danni subiti, accertati con le modalita' di cui al successivo comma 5, e comunque fino ad un massimo complessivo di Euro 500.000,00 per ogni unita' produttiva danneggiata; il contributo di cui alla presente lettera puo' essere erogato altresi' al proprietario dell'immobile locato ai soggetti di cui alla presente lettera d) per uso non abitativo, nonche' all'impresa conduttrice, previa autorizzazione dei proprietari. 2. Sono ammissibili a contributo anche le eventuali spese tecniche relative agli interventi di ripristino degli immobili nel limite massimo del 70%. Sono altresi' ammissibili a contributo nella medesima percentuale le spese per la pulizia dei fanghi, dei detriti e del materiale alluvionale, nonche' per l'emungimento delle acque. Le spese accessorie previste dal presente comma concorrono alla determinazione delle somme massime erogabili a titolo di contributo, previste al comma l, lettere a), c) e d). 3. Possono essere previste anche forme di contribuzione in via anticipata, nella misura massima del 50% del contributo concesso, previa prestazione di idonea fideiussione maggiorata dagli eventuali interessi. 4. Entro il limite massimo complessivo erogabile di cui al comma 1, lettere a) e d), sono ammissibili a contributo lavori in economia. I relativi contributi possono essere erogati fino ad un massimo di Euro 5.000,00 ai privati e fino ad un massimo di Euro 25.000,00 per le imprese sulla base di quanto risulta dalla contabilita' aziendale, secondo modalita' attuative fissate dal commissario delegato con propri provvedimenti. 5. L'ammontare del danno subito di cui al presente articolo e' determinato dalla stima dei costi necessari per la riparazione, o eventualmente per la nuova acquisizione del bene danneggiato, effettuata dalla regione, dagli uffici tecnici dei comuni a cui e' affidata l'istruttoria in qualita' di soggetti attuatori, o dai professionisti incaricati dal commissario delegato o dai comuni stessi, con spese a carico dei fondi di cui alla presente ordinanza. Tale stima rappresenta l'ammontare della spesa ammissibile e il relativo contributo viene erogato sulla base delle spese effettuate, documentate da fatture quietanzate o altri titoli di spesa equipollenti, di data successiva all'evento calamitoso. 6. I contributi alle imprese erogati sulla base della presente ordinanza non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. |
| Art. 4. 1. Il commissario delegato e' autorizzato a concedere alle autonomie locali, secondo modalita' procedurali che saranno fissate con provvedimenti del medesimo commissario, contributi fino al 70% della spesa sostenuta, previa stima dei danni effettuata dagli uffici tecnici delle medesime autonomie, nel limite massimo complessivo di Euro 800.000,00, per il ripristino del proprio patrimonio edilizio e per il riavvio delle attivita' d'impresa esercitate dalle autonomie stesse. 2. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 e' subordinata alla presentazione di apposito rendiconto. 3. Il commissario delegato e' autorizzato a concedere contributi alle parrocchie per il ripristino dei beni immobili fino al 70% del danno accertato ai sensi dell'art. 3, comma 6, entro il limite massimo complessivo di Euro 300.000,00, secondo le modalita' fissate dal commissario delegato con propri provvedimenti. |
| Art. 5. 1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato, e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative: legge 20 marzo 1865, n. 2248, e successive modificazioni, allegato f, art. 378; regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni, articoli 96 e 97; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119; regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni, art. 7; legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, art. 21; legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 16; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, art. 12; decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21; decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 3; legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni articoli 2 e 3; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, articoli 26 e 27; decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in legge 11 dicembre 2000, n. 365, e successive modificazioni, art. 1, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive modificazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18 e 19; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche artt. 7, 24, 35, 36 e 53; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 articoli 21, 22, 146 e 159; legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, art. 24; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 agosto 1981, n. 53, art. 132; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 1982, n. 22; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 20 maggio 1997, n. 21; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 7/2000, articoli 13, 14, 15, 22, 23, 24, 30, 32; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14, articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 38, 39, 51, 56, 57, 58, 65, 66, 67, 68, 69, 70, nonche' delle disposizioni di cui al decreto del presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/II Pres. per le parti strettamente collegate; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 ottobre 2004, n. 26; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 giugno 1993, n. 35, art. 6; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 settembre 1996, n. 42, art. 69; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004 n. 28; contratto collettivo di lavoro del personale del comparto Regioni e delle autonomie locali sottoscritto in data 5 ottobre 2001; contratto collettivo di lavoro - quadriennio giuridico 1994-1997 - area non dirigenziale - art. 14, commi 5 e 6; contratto collettivo di lavoro - quadriennio giuridico 1994 - 1997 - area dirigenziale - art. 4, commi 4 e 5; decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1/pres.; decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 245/pres. |
| Art. 6. 1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede con le risorse finanziarie all'uopo stanziate dall'art. 1, comma 203, della legge del 28 dicembre 2004, n. 311. 2. Il Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza e' autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione su future provvidenze comunque disposte, risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonche' ulteriori e diverse fonti di finanziamento regionali, comunitarie e statali. |
| Art. 7. 1. Relativamente alle emergenze in atto e di cui in premessa, al fine di perseguire con la massima urgenza le finalita' di messa in sicurezza del territorio mediante la realizzazione delle relative opere di ripristino e degli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, il personale comunque in servizio presso la protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e gia' impiegato in attivita' volte alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e di prevenzione puo' essere autorizzato, ove ne ricorrano condizioni di assoluta necessita', a prestare servizio presso i medesimi uffici della Protezione civile regionale, fino al completamento delle opere atte alla messa in sicurezza del territorio regionale e alla prevenzione del rischio idrogeologico, conseguenti all'evento calamitoso di cui alla presente ordinanza, anche in deroga ai limiti percentuali di utilizzo rispetto all'organico regionale, stabiliti dall'art. 10, comma 1, del Contratto collettivo di lavoro stato giuridico del personale regionale 1994-1997, area non dirigenziale. 2. Gli oneri conseguenti all'applicazione del comma 1, nel limite massimo dell'1,5% sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 6; l'eventuale eccedenza sara' posta a carico del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'art. 33 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 1986, n. 64. 3. Il Commissario delegato, in relazione alla situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza puo' autorizzare il personale regionale impiegato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 6. 4. Il Commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso e' effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute. |
| Art. 8. 1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della Protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi. 2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati. 3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal capo del Dipartimento della Protezione civile, utilizzando anche personale in servizio presso il Dipartimento stesso. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile. |
| Art. 9. 1. Il Dipartimento della Protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 febbraio 2005 Il Presidente: Berlusconi |
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