Gazzetta n. 57 del 10 marzo 2005 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 29 settembre 2004
Legge n. 443/2001 - 1° programma delle opere strategiche - Schemi idrici regione Sardegna - Utilizzazione irrigua e potabile dei Rii Monti Nieddu, Is Canargius e bacini minori. Lavori di completamento. (Deliberazione n. 48/04).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti d'impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi dal 134 al 142 compreso, ai sensi dei quali, tra l'altro, e' stabilito che la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;
Visto il comma 177 del predetto art. 4 della legge 350/2003;
Visto l'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 31 luglio 2004, 191, che sostituisce l'art. 4, comma 177, della legge n. 350/2003, precisando - tra l'altro - che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari ovvero quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilita' nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche, che include, nell'allegato 3, nell'ambito degli interventi per l'emergenza idrica nella regione Sardegna, la «Diga di Sa Stria sul Rio Monti Nieddu, traversa Medau Aingiu sul Rio Is Canargius e condotta pedemontana di adduzione irrigua»;
Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito le modalita' per l'attribuzione del CUP;
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;
Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140 della legge n. 350/2003;
Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed i decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilita' dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa, anche, essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che finanziamenti concessi all'opera sono da considerarsi inefficaci finche' l'intesa non si perfezioni;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato 5 aprile 2004, n. 13 (Gazzetta Ufficiale n. 66/2004 S.O.), nella quale sono state affrontate le tematiche dei limiti di impegno ed e' stato, tra l'altro, precisato che l'assunzione dell'impegno contabile non e' necessariamente correlata con la concessione di un eventuale mutuo o l'effettuazione di altre operazioni di finanziamento;
Vista la nota del 12 marzo 2004 n. 145 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sulla «Utilizzazione irrigua e potabile dei Rii Monti Nieddu, Is Canargius e bacini minori. Lavori di completamento», proponendo l'assegnazione del finanziamento al progetto esecutivo dell'opera, che rappresenta un primo intervento rispetto a quello definito nella delibera n. 121 del 21 dicembre 2001 come «Diga di Sa Stria sul Rio Monti Nieddu, traversa di Medau Aingiu sul Rio Is Canargius e condotta pedemontana di adduzione irrigua», a carico delle risorse stanziate dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003;
Vista la nota n. 100408 del 29 settembre 2004, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro che risponde alla nota del servizio centrale segreteria CIPE n. 27841 del 3 settembre 2004, circa le modalita' applicative dell'art. 4, comma 177, della legge n. 350/2003, come modificato dalla citata legge n. 191/2004;
Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;
Considerato che l'opera di cui sopra e' compresa nell'Intesa Generale Quadro tra il Governo e la regione Sardegna dell'11 ottobre 2002;
Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;
Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
che l'intervento in esame consiste nella realizzazione del completamento del progetto dell'«Utilizzazione irrigua e potabile dei Rii Nieddu, Is Canargius e bacini minori»;
che le caratteristiche tecniche dell'intero intervento «Utilizzazione irrigua e potabile dei Rii Nieddu, Is Canargius e bacini minori» sono in sintesi le seguenti:
la diga di Sa Stria sul Rio Monti Nieddu, del tipo a gravita' in calcestruzzo di altezza 78 m fuori terra, con capacita' utile di invaso di 35,4 Mmc;
una traversa sul Rio Is Canargius, con una portata massima derivabile di 12 mc/sec;
una galleria di collegamento tra le due opere precedenti, lunga 1.100 ml, diametro di 2.500 mm, portata in esercizio di 12 mc/sec e portata massima di 20 mc/sec;
opere complementari, tra cui la torre di presa dell'ESAF per l'utilizzo potabile delle acque invasate;
che le suddette opere permetteranno un uso idropotabile di 9,66 Mmc/anno per circa 160.000 abitanti ed un uso irriguo di 21,5 Mmc/anno per una superficie di 3.726 ha;
che l'intervento e' stato inserito nell'Accordo di Programma Quadro di settore del febbraio 2002, stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Sardegna, nonche' nel Programma Commissariale di opere ed interventi per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;
che sono state gia' realizzate, per un avanzamento di circa 18 Meuro, le seguenti opere:
stralcio funzionale della diga di Sa Stria;
scavi per l'imposta della traversa del Medau Aingiu e relativi lavori di viabilita';
scavo e parziale rivestimento della galleria;
che le opere di cui al precedente punto hanno, peraltro, dato origine ad un contenzioso determinato dal CTAR dei LL.PP. della Sardegna per un valore di Euro 21.133.461,76, nel voto n. 894 del 27 febbraio 2004;
che il CTAR della Sardegna dei LL.PP., con lo stesso voto n. 894, tenendo conto dell'accordo preliminare sottoscritto, in data 11 novembre 2002, dal Commissario Governativo per l'Emergenza idrica, dall'ATI e dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, nonche' dell'impegno assunto dallo stesso Commissario Governativo nell'ambito della risoluzione del contenzioso, ha approvato, per un totale di Euro 52.326.639,91, il quadro economico per il completamento dell'opera che costituisce l'aggiornamento del progetto esecutivo originario;
che i manufatti ricadono nel territorio dei comuni di Villa S. Pietro e di Sarroch ed in proposito la regione Sardegna ha espresso parere favorevole sulla conformita' urbanistica, con nota n. 433/DG del 1° marzo 2004;
che e' stata dichiarata la pubblica utilita' dell'opera con l'approvazione del progetto esecutivo, in data 12 novembre 1996, con delibera n. 2695 della Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, e successivamente prorogata fino al 4 febbraio 2006 con delibera, dello stesso Consorzio, n. 1068 del 30 gennaio 2004;
che i lavori di completamento sono stati approvati dal Registro Italiano Dighe con nota n. 1463/UCPL del 22 settembre 2003;
sotto l'aspetto attuativo:
che il soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, con l'intesa Generale Quadro dell'11 ottobre 2002 tra il Governo e la regione Sardegna, e' stato individuato nel Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale;
che, ai sensi della delibera di questo Comitato del 27 dicembre 2002 n. 143, al progetto in argomento e' stato assegnato il CUP n. C29J04000010008;
sotto l'aspetto finanziario:
che il costo delle opere da eseguire e' di Euro 52.326.639,91, di cui Euro 8.038.576,73 per IVA;
che la scheda di sintesi del piano economico-finanziario allegata alla relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non evidenzia per l'opera in argomento, un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione, in considerazione delle caratteristiche tecniche e normative del settore valutazione, che anche a giudizio di questo Comitato e' condivisibile;
Delibera:
1. Concessione contributo.
1.1 Per la realizzazione dell'intervento «Utilizzazione irrigua e potabile dei Rii Monti Nieddu, Is Canargius e bacini minori - lavori di completamento», il cui costo ammonta a Euro 52.326.639,00, comprensivo di IVA, e' assegnato al Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale un contributo quindicennale annuo di Euro 4.788.956,00, cosi' articolato:
Euro 2.700.000 a decorrere dal 2005;
Euro 2.088.956 a decorrere dall'anno 2006.
L'onere relativo a ciascuna annualita' viene imputato sul limite di impegno quindicennale di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziata dalla legge n. 350/2003, per la stessa annualita'.
1.2 Il contributo di cui al punto precedente e' quantificato includendo nel costo di realizzazione degli investimenti anche gli oneri derivanti da eventuali finanziamenti necessari e rappresenta il massimo concedibile per l'opera considerata a carico delle risorse di cui all'art. 13 della legge n. 166//2002. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvedera' a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al soggetto aggiudicatore le eventuali indicazioni che riterra' opportune per una piu' puntuale definizione delle modalita' di attribuzione e di erogazione del contributo.
1.3 Il contributo di cui al precedente punto 1.1 e' comprensivo di IVA solo se il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale non e' soggetto a detta imposta.
2. Clausole finali.
2.1 Il contributo per la realizzazione dell'intervento potra' essere erogato successivamente all'attestazione, da parte del Commissario Governativo per l'emergenza idrica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'avvenuta risoluzione del contenzioso.
2.2 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto esecutivo dell'intervento relativo all'«Utilizzazione irrigua e potabile dei Rii Monti Nieddu, Is Canargius e bacini minori. Lavori di completamento» finanziato con la presente delibera.
2.3 Il citato Ministero provvedera' ad instaurare un adeguato meccanismo di monitoraggio ed a svolgere gli adempimenti necessari per consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza previsti dall'art. 2, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 190/2002, anche tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003.
2.4 Il CUP n. C29J04000010008 assegnato al progetto in argomento; ai sensi della delibera n. 143 del 27 dicembre 2002, dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame.
Roma, 29 settembre 2004
Il Presidente: Berlusconi Il segretario del CIPE: Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2005 Ufficio di controllo Ministeri economico finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 181
 
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