Gazzetta n. 57 del 10 marzo 2005 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2005 |
Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003 nel territorio della provincia di Foggia. (Ordinanza n. 3403). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3280 del 18 aprile 2003, recante «Primi interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003 nel territorio della provincia di «Foggia»; Considerato che in relazione al contesto critico in rassegna sono venute meno le condizioni richieste dalla citata legge n. 225/1992 per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza, venuto a cessare il 1° febbraio 2005; Considerato, tuttavia, che permane una diffusa situazione di criticita', sicche' occorre adottare ogni iniziativa utile per il completamento degli interventi in atto, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo; Ritenuto che la predetta situazione, suscettibile di determinare gravi pregiudizi alla collettivita', puo' essere fronteggiata avviando ogni iniziativa utile per scongiurare il verificarsi di ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose anche assicurando continuita' alle attivita' poste in essere in regime straordinario e finalizzate al superamento del contesto critico in esame; Vista la nota del 18 gennaio 2005, con cui il presidente della regione Puglia - commissario delegato, nel prendere atto dell'impossibilita' di procedere ad un'ulteriore proroga dello stato di emergenza ha, peraltro, rappresentato la necessita' di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al superamento della crisi in atto nel territorio della provincia di Foggia; Ravvisata l'esigenza di disciplinare le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a dare continuita' alle azioni intraprese in regime straordinario, nonche' conseguire il definitivo superamento del contesto critico in rassegna; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare gli interventi necessari al definitivo rientro nell'ordinario; Acquisita l'intesa della regione Puglia con nota del 18 febbraio 2005; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il presidente della regione Puglia, commissario delegato ex art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3280 del 14 aprile 2003, provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'attuazione ed al completamento, entro e non oltre il 31 gennaio 2006, delle iniziative gia' programmate per il superamento del contesto critico di cui in premessa. 2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, il commissario delegato si avvale della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato. 3. Per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, il commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi del soggetto attuatore e del personale gia' operanti presso la struttura commissariale ai sensi dell'ordinanza n. 3280/2003 citata in premessa, ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in materia. |
| Art. 2. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente. |
| Art. 3. 1. Il commissario delegato trasmette trimestralmente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonche', al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute. |
| Art. 4. 1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 febbraio 2005 Il Presidente: Berlusconi |
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