Gazzetta n. 57 del 10 marzo 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Soave».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito ai sensi dell'art. 17 delle legge 10 febbraio 1992, n 164:
Sentito l'orientamento del Dipartimento delle politiche di mercato e della Direzione generale della qualita' dei prodotti agroalimetari e dei servizi in materia di «presentazione» di VQPRD;
Esaminata, nel corso della riunione del 17 febbraio 2005, la domanda presentata dal «Consorzio volontario di tutela Vini Soave DOC e Recioto di Soave DOCG», con sede in Soave (Verona), intesa ad ottenere la modifica dell'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Soave» per quanto attiene specificatamente l'utilizzo del tappo a vite per i contenitori da lt. 0,750;
Visto, il parere favorevole espresso al riguardo dalla regione Veneto, esprime;
Parere favorevole accogliendo l'istanza di che trattasi e proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, la modifica di che trattasi redatta nel testo appresso riportato.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformita' con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente parere. PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 7 DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI
VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «SOAVE».
L'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Soave" - riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 e successive modifiche - e' modificato secondo il testo appresso riportato:
«I vini a denominazione di origine controllata "Soave" e "Soave" classico devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro tradizionali con abbigliamento consono al loro carattere di pregio.
Fino a 5 litri e' obbligatorio l'uso delle tradizionali bottiglie chiuse con tappo raso bocca, mentre per le bottiglie fino a 0,375 litri e' consentito l'uso del tappo a vite.
L'uso del tappo a vite e' consentito anche per le bottiglie fino a 0,750 litri ma esclusivamente per il vino "Soave"».
 
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