Gazzetta n. 59 del 12 marzo 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 1 marzo 2005
Iscrizione della denominazione «Valdemone» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Considerato che, con regolamento (CE) n. 205/2005 della Commissione del 4 febbraio 2005, la denominazione «Valdemone» riferita agli oli extravergine di oliva, e' iscritta quale denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Valdemone», affinche' le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio italiano;
Provvede alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Valdemone», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 205/2005 del 4 febbraio 2005.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Valdemone» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 1° marzo 2005
Il direttore generale: Abate
 
Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER L'OLIO
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «VALDEMONE»
Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta «Valdemone» e riservata all'olio extravergine d'oliva prodotto nella zona definita nel successivo art. 3 e che risponde ai requisiti ed alle condizioni stabiliti dal Regolamento CEE n. 2081/92 e indicati nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Varieta' di olivo
L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Valdemone» e' ottenuto dalle varieta' di olivo: Santagatese, Ogliarola Messinese e Minuta presenti negli oliveti, da soli o disgiuntamente, nella misura minima del 70%. Le varieta': Mandanici, Nocellara Messinese, Ottobratica, Verdello e Brandofino possono essere presenti fino ad per il restante 30%.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Valdemone» comprende i territori di tutti i comuni della provincia di Messina eccezione fatta per Floresta, Moio Alcantara e Malvagna.
Art. 4.
Caratteristiche di coltivazione
L'olivo rappresenta la principale coltura arborea diffusa nel territorio in questione, con impianti di tipo tradizionale, allevati generalmente a globo, vaso globoso o con forma libera che rispettano le caratteristiche vegetative delle singole cultivar.
La potatura di produzione ha periodicita' minima biennale. E' comunque invalsa la consuetudine di eliminare annualmente i succhioni, i polloni e le branche deperite.
Le concimazioni vengono effettuate nel periodo che intercorre dall'inizio dell'autunno alla fine dell'inverno e comunque legate all'andamento pluviometrico stagionale. Maggiormente impiegati sono i concimi a base di azoto, fosforo e potassio sia di formulato semplice che complesso.
La raccolta deve essere effettuata dalla pianta sia a mano che con macchine agevolatrici (es. pettini vibranti). E' ammesso l'impiego di reti per l'intercettamento delle olive al momento della raccolta; ove possibile e' ammessa la raccolta meccanica con l'impiego di vibratori. E' comunque vietato l'impiego di prodotti cascolanti cosi' come non sono ammessi altri metodi di raccolta che possono danneggiare le olive o determinare il contatto del frutto con il terreno. L'operazione di raccolta deve essere effettuata nel periodo che va da ottobre sino a gennaio. Le olive appena raccolte vanno conservate in cassette di plastica finestrate, ben arieggiate in modo da non alterare la qualita' originaria e vanno molite entro due giorni dalla raccolta. Per il trasporto si possono usare anche cassoni di plastica di maggiore capacita'.
Le olive devono essere prive di imperfezioni (attacchi di mosca e tignola) che potrebbero influenzare negativamente la qualita' dell'olio.
Le operazioni di oleificazione e di imbottigliamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Valdemone» devono essere effettuate entro il territorio di cui all'art. 3 del presente disciplinare.
La produzione massima di olive per ettaro non deve superare i 60 q.li negli impianti tradizionali ed i 100 q.li per ettaro negli impianti intensivi.
Le rese massime in olio delle olive non possono superare il 24%.
Prima della molitura, le olive devono essere preventivamente lavate e defogliate. Per l'operazione di frangitura sono ammessi tutti i tipi di frantoio. L'operazione di molitura avviene con il controllo della temperatura che non deve superare i 28-30 °C. I frantoi tradizionali possono essere a 2-4 macine. Nei frantoi a molazza, i tempi di lavorazione sono di 20-30 minuti, mentre con i frangitori sono dell'ordine di un minuto; tali tempi di lavorazione variano in funzione del grado di maturazione delle olive. La temperatura ottimale della gramolatura si aggira intorno ai 28-30 °C mentre i tempi di lavorazione sono mediamente di 30 minuti.
Art. 5.
Adempimenti
L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneita' delle produzioni ed i relativi controlli, di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, saranno effettuati dall'organismo di controllo all'uopo designato, che risponda ai requisiti di cui alle vigenti norme in materia. Gli oliveti idonei alla produzione della D.O.P. «Valdemone» sono iscritti in un apposito elenco attivato, tenuto e aggiornato dall'Organismo di controllo.
Ultimata l'operazione di raccolta, i produttori devono dichiarare all'Organismo di controllo i quantitativi di olive raccolte e dove e' avvenuta l'operazione di oleificazione.
Gli impianti di molitura e di confezionamento devono essere iscritti in un altro apposito elenco, tenuto ed aggiornato dall'Organismo di controllo.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
L'olio extra vergine di oliva «Valdemone» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
a) aspetto limpido e leggermente velato;
b) colore: da verde con tonalita' gialle a giallo oliva;
c) fruttato: la sensazione olfattiva mette in risalto il profumo piu' o meno intenso delle olive appena raccolte accompagnato sempre da sentori di erbe, foglie e fiori di piante spontanee presenti nel corteggio floristico degli oliveti della provincia di Messina;
d) sensazioni gustative: al gusto, l'olio ribadisce le percezioni olfattive con una sensazione di olive fresche appena raccolte contrastata, in minor misura, dall'amaro; le. sensazioni retro olfattive che accompagnano piu' o meno nettamente l'olfatto ed il gusto dell'olio Valdemone sono la mandorla, la frutta fresca, il pomodoro, il cardo;
e) valore minimo di Panel Test: uguale o maggiore di 7 e comunque nei termini di legge;
f) acidita' massima: 0,7%;
g) numero di perossidi: uguale o minore al valore di 12 meq 02/kg.
Art. 7.
Designazione e presentazione
Alla D.O.P. di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva, ivi comprese le indicazioni : tipo, uso, gusto, selezionato, scelto e similari nonche' indicazioni che facciano riferimento ad unita' geografiche diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo, non siano tali da trarre in inganno il consumatore e siano riportate in dimensioni che non superino la meta' rispetto ai caratteri con cui viene trascritta la D.O.P.
Per la commercializzazione, sono ammessi recipienti o bottiglie di capacita' non superiore a litri cinque.
Su detti recipienti o sulle bottiglie contenenti l'olio extravergine di oliva «Valdemone» oppure su apposita etichetta devono essere riportate a caratteri chiari ed indelebili le seguenti indicazioni:
a) la dicitura «Valdemone» seguita dal termine «denominazione di origine protetta»;
b) le generalita' (nome e cognome) del produttore o ragione sociale e sede dello stabilimento di imbottigliamento;
c) la quantita' del prodotto effettivamente contenuta nel recipiente espressa in conformita' alle norme merceologiche vigenti;
d) la dicitura «olio imbottigliato dal produttore all'origine» ovvero «olio imbottigliato nella zona di produzione» a seconda che l'imbottigliamento sia effettuato dal produttore o da terzi;
e) la campagna olearia di produzione;
f) i dati nutrizionali, cosi' come previsto dalle vigenti leggi.
Dovra' figurare, inoltre, il simbolo grafico relativo all'immagine del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione di origine protetta «Valdemone». Il simbolo grafico e' costituito da un rettangolo diviso in due parti: una superiore, su fondo azzurro, l'altra inferiore su fondo bianco; tra le due parti vi e' un ramoscello di ulivo di colore verde con dei frutti e la stilizzazione di un anfiteatro. In basso la scritta in carattere SKIA «Valdemone». Il fondo azzurro e' costituito dal pantone process cyan 100%, le olive di colore pantone Uncoated 360, le foglie di colore pantone Uncoated 348, l'anfiteatro di colore pantone Uncoated 117, mentre il testo e le ombre di colore pantone process Black.

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REGOLAMENTO (CEE) n. 2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ART. 5
DOP (X) IGP ( )
N. Nazionale del fascicolo: 14/2001 1. Servizio competente dello Stato membro: Nome: Ministero delle politiche agricole e forestali Indirizzo: via XX Settembre, 20 - 00187 Roma Telefono: 06/4819968 fax: 06/42013126 e-mail: QTC3@politicheagricole.it 2. Associazione richiedente: 2.1 Nome: Associazione Produttori Olivicoli Messinesi - A.P.O.M. 2.2 Indirizzo: via Del Vespro, 6 is. 290 - 98122 Messina 2.3 Composizione: Produttori/trasformatori (X) altro ( ). 3. Tipo di prodotto: Classe 1.5 -- Grassi -- Olio extravergine di oliva. 4. Descrizione del disciplinare: (riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, paragr. 2) 4.1 Nome: «Valdemone». 4.2 Descrizione: olio extra vergine di oliva con le seguenti caratteristiche:
colore: da verde con tonalita' gialle a giallo oliva;
aspetto: da limpido a leggermente velato;
fruttato: la sensazione olfattiva mette in risalto il profumo piu' o meno intenso delle olive appena raccolte accompagnato sempre da sentori di erbe, foglie e fiori di piante spontanee presenti nel corteggio floristico degli oliveti della provincia di Messina;
sensazioni gustative: al gusto, l'olio ribadisce le percezioni olfattive con una sensazione di olive fresche appena raccolte contrastata, in minor misura, dall'amaro; le sensazioni retrolfattive che accompagnano piu' o meno nettamente l'olfatto ed il gusto dell'olio Valdemone sono la mandorla, la frutta fresca, il pomodoro, il cardo;
punteggio al panel test: \geq 7;
acidita' massima: 0,7%;
numero perossidi: \leq 12 meq O2/kg. 4.3 Zona geografica:
La zona di produzione e trasformazione delle olive, destinate all'ottenimento dell'olio extravergine di oliva «Valdemone», comprende i territori di tutti i comuni della provincia di messina nella regione sicilia, eccezion fatta di floresta, moio Alcantara e Malvagna, indicati nell'allegata cartografia. 4.4 Prova dell'origine:
Con il termine Valdemone s'identifica un'antica circoscrizione amministrativo-finanziaria della Sicilia nord orientale nel periodo compreso tra il Medioevo sino al 1812. Il suo nome antico era «Vallis Nemorum», dovuto alla ricchezza forestale della regione. Il territorio si estendeva lungo il Mare Tirreno fino al Fiume Grande e lungo il Mar Ionio fino a Taormina e, secondo i censimenti del 16° secolo, misurava circa 6.500 km quadrati e, contava, su una popolazione di 250.000 abitanti. Nell'interno il confine correva lungo la base dei rilievi montuosi sino a raggiungere la valle dell'Alcantara ad est e la fiumara del Pollina ad ovest.
La Valdemone, insieme alla Val di Mazara ed alla Val di Noto, era presa a riferimento da geografi, storici, economisti e politici del passato.
L'olivo, insieme alla vite, il mandorlo, il carrubo, puo' essere considerata pianta endemica della Sicilia. Introdotta nell'Isola dai Fenici, si e' espansa con la dominazione dei Greci nel 500 a.C. andando ad occupare territori difficili. Gli stessi popoli si occuparono della commercializzazione dell'olio in tutto il Mediterraneo attraverso navi appositamente equipaggiate per contenere le anfore di terracotta, idonee al trasporto del prezioso prodotto. Successivamente, anche i Romani rafforzarono sia la coltura dell'olivo che il relativo commercio dell'olio.
Lo sviluppo dell'olivicoltura nella Valdemone e la sua importanza economica e sociale sono testimoniate, in epoche relativamente piu' recenti, dalla esistenza nel 1507 di ben 8 trappeti - frantoi - nel solo comune feudale di Samperi. All'epoca, i grossi feudatari concedevano ai sudditi di raccogliere solo una minima parte del prodotto o di usufruire dell'olio di seconda estrazione, tanto era forte l'interesse verso l'olivicoltura. I dati produttivi e l'estensione della coltura nel territorio sono documentati con particolare certezza dal 1853, dove la locale Camera di Commercio indicava. una superficie olivetata di 10.891 ettari. La stessa Camera nel 1891 indicava una superficie olivetata di 38.565 ettari, con una produzione media di olio di 138.935 ettolitri. L'aumento della produzione di olio incremento' l'attivita' di esportazione di tale prodotto nei mercati internazionali quali: USA, Gran Bretagna, Russia e Olanda favorita dalla presenza dell'importante porto commerciale di Messina. Ai giorni nostri, la superficie olivetata e' di circa 40.000 ettari, di cui il 40% situato in territorio collinare superiore ai 300 m.s.l., un altro 40% situato in bassa collina ed il restante 20% nelle zone litoranee. La produzione complessiva annuale della Valdemone e' di circa 8.000 q.li di olio.
Le operazioni di produzione, trasformazione ed imbottigliamento sono effettuate nell'ambito territoriale delimitato. Le ragioni per le quali anche l'operazione di imbottigliamento e' effettuata nella zona delimitata derivano dalla necessita' di salvaguardare le caratteristiche peculiari e la qualita' dell'olio «Valdemone», garantendo che il controllo effettuato dall'Organismo terzo avvenga sotto la vigilanza dei produttori interessati. Per questi ultimi, la Denominazione di Origine Protetta riveste una importanza decisiva ed offre, in linea con gli obiettivi e l'orientamento del medesimo Regolamento, un'occasione di integrazione del reddito. Inoltre, tale operazione e' tradizionalmente effettuata nella zona geografica delimitata. Al fine di assicurare la tracciabiita' e l'origine del prodotto, i soggetti che fanno parte della filiera produttiva, iscrivono i propri oliveti, gli impianti di trasformazione e confezionamento, in appositi elenchi, istituiti, tenuti ed aggiornati dall'organismo di controllo, e denunciano annualmente i rispettivi quantitativi di olive e di olio prodotto, trasformato e confezionato. 4.5 Metodo di ottenimento:
L'olio extravergine di oliva «Valdemone» e' ottenuto dalle varieta' di olivo: Santagatese, Ogliarola Messinese e Minuta presenti negli oliveti, da soli o congiuntamente, nella misura minima del 70%. Le varieta' di olivo: Mandanici, Nocellara Messinese, Ottobratica, Brandofino, Verdello possono essere presenti negli oliveti fino ad un massimo del 30%.
Le tecniche colturali adottate per la coltivazione dell'olivo sono di tipo tradizionale con impianti allevati generalmente a globo, vaso globoso o con forma libera e le operazioni di potatura effettuate e con una periodicita' minima biennale.
L'epoca di raccolta delle olive e' compresa tra ottobre sino a gennaio di ogni anno, la raccolta delle olive va effettuata direttamente dalla pianta, a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici. E' vietato l'impiego di prodotti cascolanti e non sono ammessi altri metodi di raccolta che possono danneggiare le olive o determinare il contatto del frutto con il terreno. Le olive appena raccolte vanno messe in cassette di plastica fenestrate, ben arieggiate. Per il trasporto si possono usare anche cassoni di plastica di maggiore capacita'. Le olive devono essere prive di imperfezioni (attacchi di mosca e tignola) che potrebbero influenzare negativamente la qualita' dell'olio. La trasformazione delle olive deve essere effettuata non piu' tardi di due giorni dalla raccolta. La produzione massima di olive per ettaro e' fissata in 60 quintali nel caso di oliveti tradizionali e in 100 quintali per ettaro nel caso di impianti intensivi. L'estrazione dell'olio avviene unicamente presso gli impianti di molitura (frantoi) presenti in zona previo defogliazione e lavaggio delle olive. L'operazione di molitura avviene con il controllo della temperatura che non deve superare i 28 - 30 °C. I frantoi tradizionali possono essere a 2-4 macine. Nei frantoi a molazza, i tempi di lavorazione sono di 20-30 minuti, mentre con i frangitori sono dell'ordine di un minuto; tali tempi di lavorazione variano in funzione del grado di maturazione delle olive. La temperatura ottimale della gramolatura si aggira intorno al 28 - 30 °C mentre i tempi di lavorazione sono mediamente di 30 minuti. La resa massima delle olive in olio non supera il 24%. 4.6 Legame.
Le varieta' d'olivo da cui e' ottenuto l'olio extravergine d'oliva «Valdemone» sono varieta' caratteristiche di particolari areali della Valdemone, la cui diffusione e' specifica di un determinato territorio, in cui i Peloritani ed i Nebrodi, le due catene montuose piu' importanti della Sicilia, danno alla zona un aspetto montano e collinare, a diretto contatto con il mare. L'abbondanza d'acqua, la fertilita' del terreno, la prevalenza di suoli bruni e regosuoli, nonche', anche se in misura minore, suoli rossi, vertosuoli e suoli alluvionati determinano un habitat naturale per l'olio extravergine «Valdemone», tale da acquistare una sua peculiarita'. La tessitura dei terreni risulta generalmente equilibrata con una leggera prevalenza della frazione argillosa, e con reazione sub-alcalina. Anche gli aspetti climatici concorrono a rendere ben riconoscibile la DOP «Valdemone» da tutti gli altri oli extravergine della Sicilia e del resto d'Italia. I dati climatici si differenziano a seconda dell'altitudine; nelle zone litoranee e di bassa collina la temperatura media annua si aggira intorno ai 18 gradi, mentre in alta collina e negli areali piu' alti di coltivazione la temperatura media annua scende a valori intorno ai 15 gradi. Il clima della zona di produzione dell'olio extravergine «Valdemone» e' quello tipico mediterraneo, caratterizzato da precipitazioni scarse nei mesi estivi e abbondanti durante le stagioni autunnali ed invernali. Le piante delle varieta' di ulivo che concorrono i produrre la denominazione per la quale si richiede la DOP presentano caratteristiche che non possono prescindere dal territorio collinare messinese. Anche il fattore umano ha contribuito a migliorare le qualita' organolettiche della DOP «Valdemone»; infatti negli ultimi anni, l'affinamento e l'introduzione di tecniche colturali, anche biologiche, e la raccolta delle olive, praticata a mano o con macchine scuotitrici e l'ausilio di tende al pedale degli alberi, hanno consentito di operare un salto di qualita' per la produzione di un olio, come il «Valdemone», di altissimo prestigio per le caratteristiche organolettiche determinate dalle specificita' delle cultivar proprie di questo territorio, prevalentemente collinare e climaticamente omogeneo. Aspetti essenziali per determinare la qualita' dell'olio «Valdemone» sono proprio i tempi di maturazione, il regime delle piogge e l'orientamento degli impianti, che possono godere allo stesso tempo di un grado elevato di insolazione e di una ventilazione adeguata e fresca, tipici della costa settentrionale della Sicilia.
L'olivo rappresenta la principale coltura arborea diffusa nel territorio delimitato fin da tempi antichissimi; venne introdotta nell'isola dai Fenici e poi ulteriormente espansa con la dominazione dei Greci. I Romani rafforzarono sia la coltivazione che il commercio e durante la dominazione araba, si assistette ad un rapido incremento delle produzioni agricole. Tale continua alternanza di diffusione dell'olivo, legata alle vicende storiche dell'isola, oltre che a confermare la naturale predisposizione di tale territorio alla coltivazione di tale specie arborea, trova nel fattore umano l'espressione dello storico attaccamento alla coltura da parte degli olivicoltori locali e si manifesta nelle tradizionali pratiche agronomiche, attente a preservare la pianta dell'olivo in, quel particolare territorio.
L'olivicoltura e' ampiamente diffusa in tutto il comprensorio della Valdemone interessando particolarmente il territorio collinare interno, rivestendo importanza sia dal punto di vista economico - sociale che dal punto di vista paesaggistico ed ambientale, in virtu' della sua spiccata capacita' di adattamento in ambienti pedo - climatici difficili. In questi territori l'olivo rappresenta l'unica coltura arborea possibile assieme alla viticoltura, occupando le aree marginali, che presentano elevate pendenze, difficili da coltivare, e diventando un importante elemento del paesaggio rurale.
Il clima della area e' influenzato dai naturali apporti idrici determinati dalla periodicita' delle piogge che consentono all'olivo di beneficiarne nei periodi critici per la coltura stessa. Infatti, la piovosita' media annua si assesta intorno a 800 mm in tutta la lunga catena montuosa dei Peloritani e dei Nebrodi. Il clima risulta favorevolmente influenzato dalla vicinanza del mare e dalla presenza dei rilievi montuosi, particolarmente ricchi di vegetazione boschiva, sui quali annualmente si presentano fenomeni nevosi.
Le caratteristiche ambientali, favorevoli alla diffusione dell'olivo, unitamente alla propensione del fattore umano verso la coltivazione di tale specie, ha fatto si che in tale territorio nel tempo si siano differenziate diverse varieta', che hanno preso i nomi degli areali di maggior diffusione. In particolare, la varieta' «Santagatese», che prende il nome dal comune di Sant'Agata Militello, maggiormente diffusa nell'areale delimitato, «Ogliarola Messinese» diffusa maggiormente nei comuni del litorale Messinese; «Minuta» diffusa maggiormente nella zona fiumare di Naso, sono la dimostrazione di una tradizione e di una vocazione di tale territorio alla coltivazione dell'olivo. 4.7 Struttura di controllo:
Nome: Suolo e Salute S.r.l.
Indirizzo: Via Abbazia, 17 - 61032 - Fano (Pesaro Urbino) 4.8 Etichettatura.
L'olio extravergine di oliva «Valdemone» deve essere immesso al consumo in recipienti o bottiglie di capacita' non superiore a litri 5.
Il nome della denominazione di origine protetta «Valdemone» deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili, in modo da poter essere ben distinguibile dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. E' obbligatorio indicare in etichetta la campagna olearia di produzione. E' vietato l'uso di qualsiasi menzione aggiuntiva nonche' indicazioni che facciano riferimento ad unita' geografiche diverse. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo, non siano atti a trarre in inganno il consumatore e siano di dimensioni che non superino la meta' rispetto ai caratteri con cui viene trascritta la DOP stessa.
Dovra' figurare, inoltre, il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamnto inscindibile con la denominazione «Valdemone». Il simbolo grafico e' costituito da un rettangolo diviso in due parti, tra le due parti vi e' un ramoscello di ulivo e la stilizzazione di un anfiteatro. La descrizione precisa del logotipo con i riferimenti colorimetrici fanno parte integrante del disciplinare di produzione.
4.9 Condizioni nazionali:
(Parte riservata alla commissione) n. CE: data di ricevimento del fascicolo integrale.
 
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