Gazzetta n. 60 del 14 marzo 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 2004, n. 340
Regolamento recante disciplina delle agevolazioni tariffarie, in materia di servizio di trasporto ferroviario di passeggeri e dell'incentivazione del trasporto ferroviario combinato, accompagnato e di merci pericolose, a norma dell'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che demanda al Governo l'adozione di un regolamento per disciplinare il sistema delle agevolazione tariffarie in materia di servizi di trasporto ferroviario, nonche' l'incentivazione del trasporto ferroviario combinato, accompagnato e di merci pericolose e i relativi criteri e modalita' per l'erogazione delle connesse contribuzioni pubbliche;
Visto l'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62;
Visto l'articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
Visto l'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 2001, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2001, che approva il Piano generale dei trasporti e della logistica;
Viste le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 gennaio 1997, recante linee guida per il risanamento dell'Azienda F.S., e 18 marzo 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999;
Visto il Trattato costitutivo della Unione europea;
Visto il Libro bianco recante la politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte, presentato dalla Commissione europea in data 12 settembre 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2003;
Vista l'approvazione della Commissione europea con decisione C(2003) 4538 del 10 dicembre 2003, ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 settembre 2004;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' di incentivazione del trasporto ferroviario di merci, nonche' il sistema delle agevolazioni tariffarie in materia di servizi di trasporto ferroviario di viaggiatori.



Avvertenze:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'ammini-strazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 38 della legge
1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti):
«Art. 38 (Disposizioni in materia di trasporto
ferroviario e interventi per lo sviluppo del trasporto
ferroviario di merci). - 1. Per l'anno 2001, l'ammontare
delle somme da corrispondere in relazione agli obblighi di
servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia
previsti dal regolamento (CEE) n. 1191/1969 del Consiglio,
del 26 giugno 1969, ed in conformita' all'art. 5 della
direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991,
relativo alla disciplina della modalita' della fornitura e
commercializzazione dei servizi, in attesa della stipula
del contratto di servizio pubblico per l'anno 2001, e'
accertato, in via definitiva e senza dare luogo a
conguagli, in misura pari a quella complessivamente
prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal
bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
corrispondere alla societa' Trenitalia S.p.a., alle singole
scadenze, le somme spettanti.
2. Per i servizi di trasporto ferroviario viaggiatori
di interesse nazionale da sottoporre al regime degli
obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento
al trasporto passeggeri notturno e fatti salvi gli obblighi
di servizio pubblico consistenti in agevolazioni tariffarie
che saranno disciplinati con il regolamento di cui al comma
4, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
provvede, allo scopo di incentivare il superamento degli
assetti monopolistici e di introdurre condizioni di
concorrenzialita' dei servizi stessi, ad avviare procedure
concorsuali per la scelta delle imprese ferroviarie per
l'erogazione del servizio sulla base dei principi stabiliti
con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
successive modificazioni.
3. Fino alla definitiva individuazione dei servizi di
cui al comma 2 ed all'espletamento delle procedure di cui
al medesimo comma, e comunque non oltre il 31 dicembre
2005, al fine di garantire la continuita' del servizio e
tenuto conto degli attuali assetti del mercato, con
contratto di servizio, da stipulare con la societa'
Trenitalia S.p.a. sono definiti gli obblighi di servizio
pubblico, i relativi oneri a carico dello Stato, nonche' le
compensazioni spettanti alla medesima societa' in ragione
degli obblighi di servizio previsti dalle norme vigenti.
4. Nel quadro della liberalizzazione del trasporto
ferroviario il Governo, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adotta, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, per disciplinare gli interventi di cui
al comma 5 del presente articolo, nonche' la materia
relativa all'incentivazione del trasporto merci su ferrovia
e a criteri e modalita' per l'erogazione della connessa
contribuzione pubblica. Dalla data di entrata in vigore del
regolamento sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di
legge, con esso incompatibili.
5. Alle imprese che si impegnano contrattualmente per
un triennio con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e con un'impresa ferroviaria a realizzare un
quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto
combinato o di merci pericolose, e' riconosciuto un
contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul
territorio italiano nel triennio 2004-2006. Qualora a
consuntivo l'impegno contrattuale non venga onorato per
almeno il 90 per cento, il diritto di percepire il
contributo decade automaticamente. Per trasporto combinato
si intende il trasporto merci per cui l'autocarro, il
rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo
trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la
parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra
parte per ferrovia senza rottura di carico. Per trasporto
ferroviario di merci pericolose, anche in carri
tradizionali, si intende il trasporto delle merci
classificate dal regolamento internazionale per il
trasporto di merci pericolose (RID). La misura del
contributo e' stabilita con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in funzione del limite
massimo di risorse a tale scopo attribuite ai sensi del
comma 6.
6. Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e' istituito un fondo
denominato «Fondo per la contribuzione agli investimenti
per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con
particolare riferimento al trasporto combinato e di merci
pericolose ed agli investimenti per le autostrade
viaggianti», per il quale sono autorizzati limiti di
impegno quindicennali di 14.500.000 euro per l'anno 2002,
di 5.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 13.000.000 di
euro per l'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri
derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i
soggetti individuati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad
effettuare. Almeno il 30 per cento e non oltre il 75 per
cento di tali fondi e' destinato alla copertura finanziaria
degli oneri di cui al comma 5.
7. Per il triennio 2004-2006, il 25 per cento degli
importi di cui al comma 6, ripartito proporzionalmente per
ciascuna annualita' del triennio, e' finalizzato al
rilascio di un contributo per i treni-chilometri effettuati
nel territorio nazionale a favore delle imprese ferroviarie
che si impegnano a sottoscrivere un accordo di programma
con i Ministeri competenti, previo accordo con le imprese
di settore, per il trasporto combinato e accompagnato delle
merci. Per trasporto combinato si intende il trasporto di
merci effettuato con le modalita' definite al comma 5; per
trasporto accompagnato si intende il trasporto di merci,
caricate su veicoli adibiti al trasporto di merci su
strada, mediante carri ferroviari speciali.
8. A valere sul Fondo di cui al comma 6, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti puo' affidare
incarichi di studio e di consulenza per elaborare studi di
settore a supporto della definizione degli interventi dello
Stato disciplinati dal presente articolo e per l'assistenza
tecnica per la gestione delle relative procedure.
9. Il comma 2 dell'art. 145 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e' abrogato. Le infrastrutture ferroviarie
per le quali risultino stipulati gli accordi nei termini e
con le modalita' di cui all'art. 8, comma 6-bis, del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
modificazioni, previa integrazione degli accordi di
programma sottoscritti ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
medesimo decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
ratificati con decreto del Presidente del del Consiglio dei
Ministri 16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre
2000, sono trasferite alle regioni territorialmente
competenti, con le modalita' di cui all'art. 8, commna 4,
del citato decreto legislativo n. 422 del 1997. Alla
realizzazione degli interventi funzionali al potenziamento
delle infrastrutture ferroviarie delle linee Parma-Suzzara
e Ferrara-Suzzara, coerentemente ai programmi di utilizzo
delle risorse nell'ambito di itinerari di rilievo nazionale
ed internazionale, si provvedera' attraverso una intesa
generale quadro, con la quale saranno individuate le
risorse necessarie.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6,
pari a 14.500.000 euro per l'anno 2002, 19.500.000 euro per
l'anno 2003 e 32.500.000 euro a decorrere dall'anno 2004,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.».
- Si riporta il testo dell'art. 131, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001):
«Art. 131 (Disposizioni in materia di trasporto
ferroviario e di applicazione della normativa vigente in
materia di appalti ferroviari). - 1. Al fine di garantire
il contenimento delle tariffe e il risanamento finanziario
delle attivita' di trasporto ferroviario, il Ministro dei
trasporti e della navigazione puo' rilasciare titoli
autorizzatori ai soggetti in possesso dei requisiti
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
16 marzo 1999, n. 146, anche in deroga a quanto disposto
dagli articoli 1, comma 1, lettera a), e 3, comma 1,
lettera a), del medesimo decreto, a condizione di
reciprocita' qualora si tratti di imprese aventi sede
all'estero o loro controllate; puo' altresi' autorizzare la
societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. e le aziende in
concessione ad effettuare operazioni in leasing per
l'approvvigionamento d'uso di materiale rotabile. Gli
articoli 14 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, si applicano per la parte concernente
l'infrastruttura ferroviaria e cessano di applicarsi al
trasporto ferroviario. La societa' Ferrovie dello Stato
S.p.a. delibera le conseguenti modifiche statutarie.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 1-bis, comma 2, del
decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, recante:
«Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei
territori colpiti da calamita' naturali e per l'attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, della legge
1° agosto 2002, n. 166. Disposizioni urgenti per il
superamento di situazioni di emergenza ambientale»:
«2. All'art. 38, comma 5, primo periodo, della legge
1° agosto 2002, n. 166, le parole: "nel triennio 2002-2004"
sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2003-
2005".».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante: «Proroga dei
termini previsti da disposizioni legislative»:
«Art. 7 (Interventi per incrementare il trasporto di
merci per ferrovia). - 1. All'art. 38, comma 5, primo
periodo, della legge 1° agosto 2002, n. 166, come
modificato dall'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 7
febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 aprile 2003, n. 62, le parole: "nel triennio
2003-2005" sono sostituite dalle seguenti "nel triennio
2004-2006".
Al comma 7, primo periodo, del medesimo art. 38, le
parole: "Per il triennio 2003-2005" sono sostituite dalle
seguenti: "Per il triennio 2004-2006".».
- Il decreto-legislativo 8 luglio 2003, n. 188,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 118/L del 24 luglio 2003, reca: Attuazione
delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in
materia ferroviaria».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, recante: «Interventi urgenti
per il contenimento della spesa pubblica»:
«Art. 1 (Interventi correttivi di finanza pubblica). -
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61, comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' ridotta di 150
milioni di euro per l'anno 2004. A tale fine sono ridotte
di pari importo le risorse disponibili, gia' preordinate
con delibera CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003, al
finanziamento degli interventi per l'attribuzione di un
ulteriore contributo per le assunzioni effettuate negli
ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'art. 7 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Gli importi disponibili derivanti dalle revoche
degli incentivi alle imprese, nonche' dei finanziamenti
relativi agli strumenti della programmazione negoziata,
gia' disposte e da disporre per gli anni 2003 e 2004, sono
utilizzati per il finanziamento delle iniziative in corso e
per quelle derivanti dai nuovi bandi da effettuarsi con le
procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, nonche' per quelle relative agli strumenti
della programmazione negoziata. Conseguentemente,
l'autorizzazione di spesa destinata al finanziamento degli
incentivi, di cui al citato decreto-legge n. 415 del 1992,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992,
e' ridotta di 750 milioni di euro per l'anno 2004 e
l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61, comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziata
dalla tabella D della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per
la parte relativa agli strumenti di programmazione
negoziata di cui all'art. 2, comma 203, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente ai contratti d'area
e ai contratti di programma, e' ridotta di 250 milioni di
euro per l'anno 2004. Le predette somme sono prelevate
dalla contabilita' speciale n. 1726 intestata al Fondo
innovazione tecnologica per essere versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Per l'anno 2004 le erogazioni alle
imprese per contributi a fondo perduto relative all'art. 1,
comma 2, del citato decreto-legge n. 415 del 1992,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992,
all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e alla legge 17
febbraio 1982, n. 46, non possono superare l'importo
complessivo di euro 1.700 milioni; ai fini del relativo
monitoraggio il Ministero delle attivita' produttive
comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle
finanze i pagamenti effettuati.
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le
aree sottoutilizzate, come rideterminata ai sensi delle
tabelle D ed F della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e'
ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2004.
4. All'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
succesive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nella rubrica sono soppresse le parole: "che
abbiano rilevanza nazionale";
b) al comma 1 sono soppresse le parole: "a rilevanza
nazionale";
c) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne
utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come limiti
massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili
oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure
telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002,
n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del
presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa;
ai fini della determinazione del danno erariale si tiene
anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle
convenzioni e quello indicato nel contratto. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni
montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni
pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a
singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle
strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione,
per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di
controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita
dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modifiche, il rispetto delle disposizioni
contenute nel comma 3.".
5. Dopo l'art. 198 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' inserito il
seguente:
"Art. 198-bis (Comunicazione del referto). - 1.
Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui
agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla
quale e' assegnata la funzione del controllo di gestione
fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che
agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi
di quanto previsto dall'art. 198, anche alla Corte dei
conti.".
6. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica sono disposte le riduzioni di
autorizzazioni di spesa e di spese discrezionali di cui
alla allegata Tabella n. 1, per gli importi ivi
distintamente indicati. Al fine di assicurare la necessaria
flessibilita' del bilancio, resta comunque ferma la
possibilita' di disporre variazioni compensative ai sensi
della vigente normativa e, in particolare, dell'art. 2,
comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modifiche, dell'art. 3, comma 5, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modifiche,
e dell'art. 18, commi 10, 11 e 22, della legge 24 dicembre
2003, n. 351.
7. I residui di stanziamento delle spese in conto
capitale del bilancio dello Stato, accertati alla data del
31 dicembre 2003, con esclusione delle spese relative alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero
dell'interno, alle aree sottoutilizzate, alla cooperazione
allo sviluppo, alle calamita' naturali, ad accordi
internazionali, al federalismo amministrativo,
all'informatica e al Fondo per l'occupazione, sono ridotti
del 50 per cento.
8. Per l'anno 2004 gli enti previdenziali pubblici si
adeguano ai principi di cui al presente articolo riducendo
le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi non
aventi natura obbligatoria in misura non inferiore al 30
per cento rispetto alle previsioni iniziali. Gli importi
derivanti da tali riduzioni sono resi indisponibili previo
accantonamento in apposito fondo, fino a diversa
determinazione da adottare con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. La riduzione non si applica,
comunque, alle spese dipendenti dalla prestazione di
servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente.
9. La spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escluse le
universita', gli enti di ricerca e gli organismi
equiparati, per studi ed incarichi di consulenza conferiti
a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere non
superiore alla spesa annua mediamente sostenuta nel biennio
2001 e 2002, ridotta del 15 per cento. L'affidamento di
incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a
soggetti estranei all'amministrazione in materia e per
oggetti rientranti nelle competenze della struttura
burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato
ed e' possibile soltanto nei casi previsti dalla legge
ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso va
preventivamente comunicato agli organi di controllo ed agli
organi di revisione di ciascun ente. L'affidamento di
incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente
comma costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Le pubbliche amministrazioni,
nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti
delle societa' di capitali a totale partecipazione
pubblica, adottano le opportune direttive per conformarsi
ai principi di cui al presente comma. Le predette direttive
sono comunicate in via preventiva alla Corte dei conti. La
disposizione di cui al presente comma non si applica agli
organismi collegiali previsti per legge o per regolamento,
ovvero dichiarati comunque indispensabili ai sensi
dell'art. 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ferma
restando l'invarianza della spesa complessiva gravante sul
bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i
centri di responsabilita' amministrativa afferenti ai
Ministri senza portafoglio il limite di spesa stabilito dal
presente comma puo' essere superato in casi eccezionali
previa adozione di un motivato provvedimento da parte del
Ministro competente.
10. La spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per missioni
all'estero e spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e
convegni, deve essere non superiore alla spesa annua
mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta
del 15 per cento. Gli atti e i contratti posti in essere,
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in
violazione della disposizione contenuta nel primo periodo
del presente comma costituiscono illecito disciplinare e
determinano responsabilita' erariale. Gli organi di
controllo e gli organi di revisione di ciascun ente
vigilano sulla corretta applicazione del presente comma. Il
limite di spesa stabilito dal presente comma puo' essere
superato in casi eccezionali, previa adozione di un
motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice
dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli
organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente.
11. In coerenza con le riduzioni di spesa per consumi
intermedi previste dal presente articolo, ai fini della
tutela dell'unita' economica della Repubblica, ciascuna
regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun
comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2004-2006 assicurando che la spesa
per l'acquisto di beni e servizi, esclusa quella dipendente
dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi
dell'utente, sostenuta nell'anno 2004 non sia superiore
alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001
al 2003, ridotta del 10 per cento. Tale riduzione si
applica anche alla spesa per missioni all'estero e per il
funzionamento di uffici all'estero, nonche' alle spese di
rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni ed alla
spesa per studi ed incarichi di consulenza conferiti a
soggetti estranei all'amministrazione, inclusi quelli ad
alto contenuto di professionalita' conferiti ai sensi del
comma 6 dell'art. 110 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si applicano il
secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto periodo
del comma 9, nonche' il secondo, il terzo ed il quarto
periodo del comma 10. Per le regioni e gli enti locali che
hanno rispettato, nell'anno 2003 e fino al 30 giugno 2004,
gli obiettivi previsti relativamente al Patto di stabilita'
interno, la riduzione del 10 per cento non si applica con
riferimento alle spese che siano gia' state impegnate alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
12. (Omissis).
13. All'art. 4, comma 177, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, dopo le parole: "sono da intendere", sono
inserite le seguenti: "come contributo pluriennale per la
realizzazione di investimenti e di azioni mirate a favorire
il trasporto delle merci con modalita' alternative,
includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti
dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero".».
- Il decreto del Presidente della Repubblica del
14 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163
del 16 luglio 2001, reca «Nuovo piano generale dei
trasporti e della logistica».
- La Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 18 marzo 1999, reca «Risanamento delle
Ferrovie dello Stato» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 113 del 17 maggio 1999.
- La Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 30 gennaio 1997, reca «Linee guida per il
risanamento dell'azienda F.S.».
- Il Trattato sull'Unione europea reca tra l'altro
disposizioni in materia di politica dei trasporti (Titolo
V) e in materia di norme comunitarie sulla concorrenza
(Titolo VI - Capo I).
- La decisione della Commissione europea C(2003) 4538
del 10 dicembre 2003, approva il piano di incentivazione
per il trasporto merci per ferrovia di cui all'art. 38
della legge n. 166/2002, ai sensi del regolamento (CE) n.
659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante «Modalita'
di applicazione dell'art. 93 del trattato CE» pubblicato
della G.U.C.E. 24 marzo 1999, n. L 83. Entrato in vigore il
16 aprile 1999.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali»:
«Art. 2 (Compiti). - 1. Al fine di garantire la
partecipazione delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di
interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la
Conferenza Stato-regioni:
a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'art. 3;
b) promuove e sancisce accordi di cui all'art. 4;
c) nel rispetto delle competenze del Comitato
interministeriale per la programmazione economica, promuove
il coordinamento della programmazione statale e regionale
ed il raccordo di quest'ultima con l'attivita' degli enti e
soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi
di pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito
territoriale delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, nei casi previsti dalla legge;
e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il
Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano secondo le modalita' di cui all'art. 6;
f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e
dalle relative norme di attuazione, determina, nei casi
previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle
risorse finanziarie che la legge assegna alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini
di perequazione;
g) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti
dalla legge;
h) formula inviti e proposte nei confronti di altri
organi dello Stato, di enti pubblici o altri soggetti,
anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di
pubblico interesse;
i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i
responsabili di enti ed organismi che svolgono attivita' o
prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni
concorrenti tra Governo, regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano;
l) approva gli schemi di convenzione tipo per
l'utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici
statali e regionali.
2. Ferma la necessita' dell'assenso del Governo,
l'assenso delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle lettere
f), g) ed i) del comma 1 e' espresso. quando non e'
raggiunta l'unanimita', dalla maggioranza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, componenti la Conferenza Stato-regioni, o da
assessori da essi delegati a rappresentarli nella singola
seduta.
3. La Conferenza Stato-regioni e' obbligatoriamente
sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di
decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle
materie di competenza delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro
venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti
attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in
mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in
ordine alle procedure di approvazione delle norme di
attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. La Conferenza e' sentita su ogni oggetto di
interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei
Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche
su richiesta della Conferenza dei presidenti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri
dichiara che ragioni di urgenza non consentono la
consultazione preventiva, la Conferenza Stato-regioni e'
consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei
suoi pareri:
a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge
o delle leggi di conversione dei decreti-legge;
b) in sede di esame definitivo degli schemi di
decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni
parlamentari.
6. Quando il parere concerne provvedimenti gia'
adottati in via definitiva, la Conferenza Stato-regioni
puo' chiedere che il Governo lo valuti ai fini
dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi.
7. La Conferenza Stato-regioni valuta gli obiettivi
conseguiti ed i risultati raggiunti, con riferimento agli
atti di pianificazione e di programmazione in ordine ai
quali si e' pronunciata.
8. Con le modalita' di cui al comma 2 la Conferenza
Stato-regioni delibera, altresi':
a) gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei
percorsi diagnostici e terapeutici in ambito locale e le
misure da adottare in caso di mancato rispetto dei
protocolli relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del
sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza
giustificato motivo, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) i protocolli di intesa dei progetti di
sperimentazione gestionali individuati, ai sensi dell'art.
9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni ed integrazioni;
c) gli atti di competenza degli organismi a
composizione mista Stato-regioni soppressi ai sensi
dell'art. 7.
9. La Conferenza Stato-regioni esprime intesa sulla
proposta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, del Ministro della
sanita' di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi
regionali.».



 
Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «legge»: la legge 1° agosto 2002, n. 166;
b) «agevolazione tariffaria»: l'obbligo dell'impresa ferroviaria a rendere un servizio di trasporto a favore di determinate categorie di viaggiatori a condizioni tariffarie agevolate o gratuite;
c) «impresa ferroviaria»: qualsiasi impresa privata o pubblica avente sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea ed avente titolo ad accedere all'infrastruttura ferroviaria nazionale, la cui attivita' principale consiste nell'espletamento di servizi di trasporto di merci o di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
d) «impresa»: impresa individuale, o in forma societaria, o loro consorzi, costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile, regolarmente costituiti ed aventi sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea, che commissiona treni per il trasporto di merci ai sensi del comma 5 dell'articolo 38 della legge, in conto proprio o di terzi. Ai sensi della decisione della Commissione europea C(2003) 4358 del 10 dicembre 2003 sono incluse, su base di reciprocita', anche le imprese svizzere che operano sul territorio italiano;
e) «trasporto combinato»: trasporto merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia senza rottura di carico;
f) «trasporto ferroviario di merci pericolose»: il trasporto di merci, anche in carri tradizionali, classificate dal regolamento internazionale per il trasporto di merci pericolose (RID);
g) «trasporto accompagnato»: trasporto di merci, caricate su veicoli adibiti al trasporto di merci su strada, mediante carri ferroviari speciali;
h) «treno completo»: treno commissionato ad un'impresa ferroviaria da un'unica impresa, la cui composizione di carri ferroviari carichi o di carri cisterna per il trasporto di merci pericolose raggiunga almeno il trenta per cento della massima lunghezza ammessa dalla linea origine/destinazione ovvero il trenta per cento della massa trainabile ammessa dal locomotore;
i) «utente del trasporto»: impresa, come definita ai sensi del presente articolo, per il cui conto viene svolto il trasporto di merci per ferrovia in quanto titolare della proprieta' della merce per la quale il trasporto e' effettuato;
l) «grado di bilanciamento del traffico»: il rapporto, su una determinata relazione, valutato su base annua ed espresso in percentuale, fra le unita' intermodali ed i carri cisterna per il trasporto di merci pericolose trasportate da ciascuna impresa nel verso di percorrenza meno carico di unita' e le unita' trasportate nel verso maggiormente carico.



Note all'art. 2:
- Per i riferimenti della legge 1° agosto 2002, n. 166
si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) "assegnazione di capacita'", il processo
attraverso il quale vengono esaminate le richieste e
definita l'assegnazione della capacita' di una determinata
infrastruttura ferroviaria;
b) "richiedente", un'impresa ferroviaria titolare di
licenza e/o un'associazione internazionale di imprese
ferroviarie, ciascuna in possesso di licenza, nonche' una
persona fisica o giuridica con un interesse di pubblico
servizio o commerciale ad acquisire capacita' di
infrastruttura ai fini dell'effettuazione di un servizio di
trasporto ferroviario, che stipula apposito "accordo
quadro" con il gestore dell'infrastruttura e che non
esercita attivita' di intermediazione commerciale sulla
capacita' acquisita con lo stesso accordo quadro; sono
altresi' richiedenti le regioni e le province autonome
limitatamente ai servizi di propria competenza;
c) "infrastruttura saturata", una sezione della rete
infrastrutturale ferroviaria dove, anche dopo il
coordinamento delle diverse richieste di assegnazione di
capacita', non e' possibile soddisfare pienamente la
domanda, anche se solo in determinati periodi temporali di
esercizio;
d) "piano di potenziamento della capacita'", una
misura o una serie di misure con un calendario di
attuazione volte a rimediare alle limitazioni di capacita'
che portano a dichiarare una sezione dell'infrastruttura
"infrastruttura saturata";
e) "coordinamento", la procedura in base alla quale
il gestore dell'infrastruttura e i richiedenti cercano di
risolvere situazioni in cui esistono richieste di capacita'
di infrastruttura confliggenti;
f) "accordo quadro", un accordo di carattere generale
giuridicamente vincolante di diritto pubblico o privato,
che definisce i diritti e gli obblighi di un richiedente e
del gestore dell'infrastruttura in relazione alla capacita'
di infrastruttura da assegnare e ai diritti da riscuotere
per un periodo superiore alla vigenza di un orario di
servizio;
g) "impresa ferroviaria", qualsiasi impresa pubblica
o privata titolare di una licenza, la cui attivita'
principale consiste nella prestazione di servizi per il
trasporto di merci e/o di persone per ferrovia e che
garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese
anche le imprese che forniscono solo la trazione;
h) "gestore dell'infrastruttura" soggetto incaricato
in particolare della realizzazione, della manutenzione
dell'infrastruttura ferroviaria e della gestione in
sicurezza della circolazione ferroviaria. I compiti del
gestore dell'infrastruttura, anche per parte della rete,
possono essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli
definiti nelle norme comunitarie vigenti e nel presente
decreto;
i) "rete", l'intera infrastruttura ferroviaria
gestita da un gestore dell'infrastruttura;
l) "rete ferroviaria transeuropea per il trasporto
delle merci", l'infrastruttura per il servizio di trasporto
internazionale di merci come individuata nell'allegato I
della direttiva 2001/12/CE;
m) "prospetto informativo della rete", un documento
in cui sono precisati in dettaglio le regole generali, le
scadenze, le procedure e i criteri relativi ai sistemi di
definizione e di riscossione dei corrispettivi dovuti per
l'utilizzo dell'infrastruttura e dei servizi, nonche'
quelli relativi all'assegnazione della capacita' e che
contiene anche ogni altra informazione necessaria per
presentare richieste di capacita' di infrastruttura;
n) "infrastruttura ferroviaria", l'infrastruttura
definita nell'allegato 1, parte A, del regolamento (CEE) n.
2598/70 del 18 dicembre 1970 della Commissione, che
individua il contenuto delle voci degli schemi per la
contabilita' dell'allegato I del regolamento (CEE) n.
1108/70 del 4 giugno 1970 del Consiglio, ad eccezione
dell'ultimo alinea che, ai soli fini del presente decreto,
si limita alla formulazione di "Edifici adibiti al servizio
delle infrastrutture";
o) "associazione internazionale di imprese
ferroviarie", associazione che comprende almeno due imprese
ferroviarie stabilite in due o piu' Stati dell'Unione
europea, che ha lo scopo di fornire prestazioni di
trasporto internazionale tra Stati membri;
p) "licenza", autorizzazione, valida su tutto il
territorio comunitario, rilasciata dalle apposite autorita'
degli Stati membri a un'impresa che ha sede nel territorio
comunitario, con cui viene riconosciuta la qualita' di
"impresa ferroviaria" e viene legittimato l'espletamento di
servizi internazionali di trasporto di merci o di persone
per ferrovia; la licenza puo' essere limitata alla
prestazione di determinati tipi di servizi;
q) "autorita' preposta al rilascio delle licenze",
l'organismo incaricato dallo Stato membro di rilasciare le
licenze in campo ferroviario. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, e' l'organismo nazionale
incaricato del rilascio delle licenze alle imprese
ferroviarie che hanno sede nel territorio italiano;
r) "titolo autorizzatorio", il titolo di cui all'art.
131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
rilasciato dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti su richiesta delle imprese ferroviarie in
possesso di licenza, che consente l'espletamento, sulla
rete infrastrutturale nazionale, di tutte le tipologie di
servizi di trasporto in ambito nazionale ed internazionale,
a condizioni di reciprocita' qualora si tratti di imprese
ferroviarie aventi sede all'estero o loro controllate;
s) "servizio di trasporto internazionale", di merci o
di passeggeri, il servizio di trasporto nel quale il treno
attraversa almeno una frontiera di uno Stato membro; il
treno puo' essere unito ad altro convoglio e/o anche
scomposto e le varie sezioni possono avere origini e
destinazioni diverse, purche' tutto il materiale rotabile
trainato attraversi almeno una frontiera;
t) "orario di servizio", i dati che definiscono tutti
i movimenti programmati dei treni e del materiale rotabile
sull'infrastruttura in questione durante il suo periodo di
validita';
u) "traccia oraria", la frazione di capacita'
dell'infrastruttura ferroviaria necessaria a far viaggiare
un convoglio tra due localita' in un determinato periodo
temporale;
v) "capacita'", la somma delle tracce orarie che
costituiscono la potenzialita' di utilizzo di determinati
segmenti di infrastruttura ferroviaria;
z) "servizi regionali", i servizi di trasporto
destinati a soddisfare le esigenze in materia di trasporto
di una o piu' regioni.».
- Per la decisione Commissione europea C(2003) 4358 del
10 dicembre 2003, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 3.
Regolazione del mercato del trasporto ferroviario

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, disciplinera' l'accesso dei veicoli stradali, nei giorni festivi e prefestivi, ai terminal ferroviari intermodali, al fine di favorire il trasporto combinato delle merci e il trasporto delle merci pericolose per ferrovia.
 
Art. 4. Agevolazioni tariffarie in materia di trasporto ferroviario
passeggeri

1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di emanazione della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi del comma 3, le agevolazioni tariffarie per il trasporto ferroviario di passeggeri previste dall'articolo 2 del decreto del Ministro dei trasporti n. 1-T del 3 gennaio 1990 sono soppresse.
2. A decorrere dalla medesima data le Amministrazioni statali competenti regolano direttamente, mediante convenzioni da stipulare con le imprese ferroviarie, le agevolazioni tariffarie da applicare in relazione a:
a) categorie sociali meritevoli di tutela, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione ed in conformita' con i principi di solidarieta' e di sostegno sanciti nella Costituzione;
b) funzioni o istituzioni di utilita' collettiva che rientrano nella competenza dello Stato a norma dell'articolo 117 della Costituzione.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in conformita' ai principi di cui agli articoli 73 e 87 del Trattato sull'Unione europea del 7 febbraio 1992, procede ad individuare le categorie dei soggetti beneficiari e l'elenco delle amministrazioni tenute all'applicazione. In sede di prima applicazione puo' procedere mediante revisione delle previsioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei trasporti n. 1-T del 3 gennaio 1990, di cui al comma 1. Il CIPE provvede altresi' a quantificare le risorse da destinare alle Amministrazioni competenti, a valere sul capitolo 1542 (U.P.B. 3.1.2.8 - Ministero economia e finanze) del bilancio di previsione annuale dello Stato.
4. La previsione delle agevolazioni tariffarie lascia invariati gli obblighi di trasporto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativi alle prestazioni da rendere al viaggiatore beneficiario dell'agevolazione.
5. Fino alla stipulazione delle convenzioni di cui al presente articolo prosegue l'applicazione delle agevolazioni tariffarie per il trasporto ferroviario di viaggiatori, come regolata con i contratti di servizio o con le convenzioni in vigore.



Note all'art. 4:
- L'art. 117 della Costituzione reca:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato, rapporti dello Stato con l'Unione europea, diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato, perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno dell'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito di carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- L'art. 1 del citato decreto legislativo n. 281 del
1997, reca:
«Art. 1 (Ambito della disciplina). - 1. In attuazione
dell'art. 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ferme
restando le competenze ad essa attribuite, il presente
decreto disciplina le attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito
denominata "Conferenza Stato-regioni", e la sua
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
2. Ulteriori compiti e funzioni potranno essere
attribuiti contestualmente alla definitiva individuazione,
ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge
15 marzo 1997, n. 59, delle procedure e degli strumenti di
raccordo fra i livelli di governo.».
- Il regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio del
26 giugno 1969 e' relativo all'azione degli Stati membri in
materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio
pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada
e per via navigabile.



 
Art. 5.
Principi di riequilibrio modale

1. Gli incentivi oggetto del presente Capo sono destinati allo sviluppo di attivita' imprenditoriali che favoriscano il riequilibrio modale del trasporto delle merci sul territorio italiano.
 
Art. 6.
Interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede ad elaborare il Piano per l'istituzione di uno o piu' sistemi di incentivazione all'utilizzo del trasporto di merci per ferrovia, individuando le risorse necessarie in aggiunta a quelle rese disponibili dall'articolo 38 della legge.
2. I sistemi di incentivazione di cui al presente articolo rispondono a criteri di non discriminatorieta', equita', trasparenza. La misura dell'incentivazione non puo' essere superiore alla differenza del valore monetario dei costi esterni imputabili al trasporto di merci su strada e dei costi esterni imputabili al trasporto di merci su ferro, ed entro questi limiti e' articolata in modo da massimizzare l'efficacia del sistema di incentivazione che consiste nell'aumento ovvero nel contenimento della riduzione della quota di merci trasportate per ferrovia.
3. I sistemi di incentivazione di cui al comma 1 incidono su una o piu' delle seguenti variabili:
a) tariffe applicate all'utente del trasporto;
b) livello della qualita' dei servizi offerti;
c) dotazione di beni durevoli utilizzati per la produzione di servizi di trasporto di merci per ferrovia.
4. Il Piano di cui al comma 1 e' sottoposto alla valutazione della Commissione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.



Nota all'art. 6:
- Per il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del
22 marzo 1999 si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 7. Individuazione delle risorse da destinare ai sistemi di
incentivazione di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 38 della legge

1. Per il triennio 2004-2006, le risorse del «Fondo per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose e agli investimenti per le autostrade viaggianti», di cui all'articolo 38, comma 6, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono destinate per il cinquanta per cento agli interventi di cui al comma 5 del medesimo articolo.
2. Tenuto conto di quanto stabilito al comma 1 e di quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 38 della legge, il venticinque per cento del Fondo di cui al comma 6 dell'articolo 38 della legge stessa, e' destinato a contributi per gli investimenti per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per autostrade viaggianti.
3. Un ammontare non superiore all'uno per cento delle risorse di cui ai commi 1 e 2 e' destinato al finanziamento, ai sensi dell'articolo 38, comma 8, della legge, degli incarichi di studio e di consulenza per elaborare studi di settore a supporto della definizione degli interventi dello Stato disciplinati dallo stesso articolo 38 e per l'assistenza tecnica per la gestione delle relative procedure.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'individuazione di modalita' operative che consentano di rendere disponibili, nel triennio di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, le risorse di cui al comma 6 dell'articolo 38 della legge, anche mediante convenzioni di finanziamento con istituti di credito, al fine di garantire il perseguimento ottimale delle finalita' di cui al medesimo articolo 38.
 
Art. 8. Criteri e modalita' per la determinazione degli incentivi di cui al
comma 5 dell'articolo 38 della legge

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 5, della legge, la misura del contributo e' stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione del limite massimo di risorse a tale scopo destinate dall'articolo 7, comma 1.
2. La misura degli incentivi di cui al comma 1 non puo' essere superiore alla differenza del valore monetario dei costi esterni tra il trasporto di merci su strada ed il trasporto di merci su ferro ed e' articolata in funzione dell'obiettivo di massimizzare l'effetto di incentivazione al riequilibrio modale prodotto dall'attribuzione dei fondi, con effettiva riduzione dei costi di accesso al trasporto ferroviario per gli utenti del trasporto.
3. La misura degli incentivi di cui al presente articolo e' costituita da un incentivo base e da un incentivo premiante. L'incentivo base e' articolato in funzione della tipologia di trasporto, della distanza tra origine e destinazione e del grado di bilanciamento del traffico. L'incentivo premiante consiste nell'assegnazione di una quota di fondi da corrispondere a ciascuna impresa a fronte dell'incremento, valutato annualmente, delle quantita' annue di treni-chilometro prodotti dalla stessa, misurato attraverso il raffronto con valori omogenei relativi ad un periodo base.
4. La quota di risorse destinata agli incentivi di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge e' attribuita in via prioritaria, e comunque in misura non inferiore all'ottantacinque per cento, all'attribuzione dell'incentivo base.
5. Accedono all'attribuzione dell'incentivo i treni-chilometro effettuati per ritorni o riposizionamento delle unita' di trasporto intermodale, dei carri cisterna per il trasporto di merci pericolose, nonche' di autocarri, rimorchi e semirimorchi con o senza veicolo trattore.
6. L'ammontare di risorse da destinare all'incentivo premiante e' individuato annualmente, per gli anni 2005 e 2006, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con i limiti previsti dal comma 4.
7. Non e' ammesso il cumulo, per il medesimo trasporto, degli incentivi concessi ai sensi del presente articolo con gli incentivi previsti da altre disposizioni vigenti in Italia, fatte salve le agevolazioni fiscali di tipo generale, nonche' gli altri sistemi di incentivazione previsti dall'articolo 38 della legge.
 
Art. 9. Accesso agli incentivi di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge

1. Alle imprese che si impegnano contrattualmente con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con imprese ferroviarie a realizzare un quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose per il triennio 2004-2006, e' riconosciuto un contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano nel triennio di riferimento.
2. L'impegno di cui al comma 1 nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovra' risultare da apposito atto d'obbligo, in forza del quale l'impresa dichiara l'entita' del quantitativo minimo, per il triennio di riferimento e distinto per ciascun anno, sia di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose che l'impresa stessa si impegna ad effettuare, sia delle corrispondenti quantita' complessive di treni-chilometro. L'atto d'obbligo regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'impresa, specificando gli obblighi che l'impresa e' tenuta a rispettare e disciplinando le modalita' di dimostrazione e verifica dei predetti obblighi, nonche' le condizioni e modalita' di erogazione degli incentivi e i casi di decadenza dal diritto di attribuzione degli incentivi stessi.
3. La sottoscrizione dell'atto d'obbligo dovra' essere preceduta da apposita istanza di ammissione all'incentivo, redatta in lingua italiana ed a firma del legale rappresentante dell'impresa da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 8, contenente l'indicazione della tipologia di trasporto e corredata dalla seguente documentazione:
a) certificato di iscrizione dell'impresa presso la Camera di commercio, rilasciato anche ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero presso organismi equivalenti degli Stati membri dell'Unione europea;
b) dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358. Alle imprese aventi sede legale in uno degli altri Paesi dell'Unione europea, si applica l'articolo 11, comma 3, dello stesso decreto;
c) dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'impresa circa il rispetto dei contratti di lavoro e delle norme riguardanti la sicurezza sul lavoro;
d) indicazione del quantitativo di treni completi e dei corrispondenti treni-chilometro per i quali l'impresa intende impegnarsi per ciascuno degli anni del triennio, nonche' descrizione dettagliata dei servizi per i quali l'impresa intende accedere all'erogazione degli incentivi;
e) copia del contratto stipulato con le imprese ferroviarie, contenente anche gli impegni delle imprese ferroviarie in termini di standard minimi di qualita', con particolare riferimento alla regolarita', alla puntualita' e all'affidabilita', che vengono garantiti al contraente, nonche' i correlati sistemi risarcitori da applicare in caso di mancato raggiungimento degli standard;
f) dichiarazione di aver proceduto alla stipulazione del contratto di cui alla lettera e) previo espletamento di indagine di mercato tra le imprese ferroviarie operative sul mercato;
g) dichiarazione di non beneficiare di altre forme di incentivazione ai sensi dell'articolo 8;
h) se l'impresa non e' utente del trasporto: dichiarazione dello schema tariffario applicato, con contestuale individuazione delle riduzioni tariffarie che l'impresa si obbliga ad applicare alla clientela quale effetto degli incentivi. Ciascuna impresa e' tenuta a destinare a favore dei suoi clienti una riduzione delle tariffe applicate almeno pari all'ammontare degli incentivi percepibili, relativi alla componente dell'incentivo base non legata al grado di bilanciamento, tenendo conto della variazione delle componenti di costo;
i) dichiarazione con cui l'impresa si obbliga ad attenersi alle prescrizioni, comunitarie e nazionali, previste dalla normativa vigente, in particolare in materia di concorrenza tra imprese; le imprese che siano soggette a un'influenza dominante da parte di un'impresa ferroviaria si obbligano a tenere evidenza contabile separata in relazione alle attivita' oggetto di incentivazione;
l) descrizione degli effetti derivanti dall'erogazione degli incentivi, in termini di utilizzo del trasporto per ferrovia in relazione alle quantita' di treni completi e di treni-chilometro effettuati negli anni 2002 e 2003 per le tipologie di trasporto incentivate.
4. Il contratto con le imprese ferroviarie puo' prevedere anche la facolta' di risoluzione anticipata del rapporto. Tale facolta' potra' essere esercitata, purche' il beneficiario costituisca un nuovo contratto, per il periodo residuo, con altra impresa ferroviaria per la realizzazione del medesimo quantitativo minimo annuo di treni completi e di treni-chilometro di trasporto combinato o di merci pericolose, e previo espletamento dell'indagine di mercato ai sensi del comma 3, lettera f).



Note all'art. 9:
- La legge 19 marzo 1990, n. 55, reca: «Nuove
disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di
pericolosita' sociale».
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante: «testo unico
delle disposizioni in materia di appalti pubblici di
forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE,
80/767/CEE e 88/295/CEE.»:
«Art. 11 (Esclusione dalla partecipazione alle gare). -
1. Indipendentemente da quanto previsto dall'art. 3, ultimo
comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
dall'art. 68 del relativo regolamento di esecuzione,
approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono
esclusi dalla partecipazione alle gare i fornitori:
a) che si trovino in stato di fallimento, di
liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente
secondo la legislazione del Paese in cui sono stabiliti, o
a carico dei quali sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versino in
stato di sospensione dell'attivita' commerciale;
b) nei cui confronti sia stata pronunciata una
condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi
reato che incida sulla loro moralita' professionale o per
delitti finanziari;
c) che nell'esercizio della propria attivita'
professionale abbiano commesso un errore grave, accertato
con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione
aggiudicatrice;
d) che non siano in regola con gli obblighi relativi
al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o
quella del Paese in cui sono stabiliti;
e) che non siano in regola con gli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la
legislazione italiana o quella del Paese in cui sono
stabiliti;
f) che si siano resi gravemente colpevoli di false
dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere
richieste ai sensi del presente articolo o degli
articoli 12, 13, 14, 15 e 18.
2. A dimostrazione che il fornitore non si trova in una
delle situazioni di cui alle lettere a), b), d) ed e) del
comma 1 e' sufficiente la produzione di un certificato
rilasciato dall'ufficio competente, nazionale o del Paese
in cui e' stabilito, o anche di una dichiarazione
rilasciata, con le forme di cui alla legge 4 gennaio 1968,
n. 15, e successive modifiche e integrazioni, dal fornitore
interessato, che attesti sotto la propria responsabilita'
di non trovarsi in una delle predette situazioni.
3. Qualora la legislazione del Paese in cui il
concorrente e' stabilito non contempli il rilascio di uno o
piu' certificati previsti dal comma 2, ovvero se tali
documenti non contengono tutti i dati richiesti, essi
possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata; se
neanche questa e' ivi prevista, e' sufficiente una
dichiarazione solenne che, al pari di quella giurata, deve
essere resa innanzi ad un'autorita' giudiziaria o
amministrativa, a un notaio o ad un organismo professionale
qualificato, autorizzati a riceverla in base alla
legislazione del Paese stesso, che ne attesti
l'autenticita'.
4. Il Ministero di grazia e giustizia e le altre
amministrazioni competenti, nei tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie, gli uffici e
organi competenti al rilascio dei certificati o altre
attestazioni di cui al comma 2; con le stesse modalita' le
amministrazioni provvedono a comunicare gli eventuali
successivi aggiornamenti. Nei trenta giorni successivi al
loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie cura la trasmissione dei dati stessi
alla Commissione delle Comunita' europee e agli altri Stati
membri».
Note all'art. 13:

- Per la legge 19 marzo 1990, n. 55 si veda nelle note
alle premesse.
- Per il testo dell'art. 11 del decreto legislativo n.
358 del 1992, si veda nelle note all'art. 9.
- L'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 70/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001, reca: «Definizione delle
piccole e medie imprese».



 
Art. 10. Criteri e modalita' per la corresponsione dell'incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge e decadenza dal diritto di
percepire l'incentivo

1. Se per ciascun anno l'impresa ha effettuato una quantita' di treni completi e di treni-chilometro superiore a quella definita contrattualmente, l'erogazione dell'incentivo alla fine di ogni anno include anche l'incentivazione delle eccedenze, entro il limite di 1,3 volte rispetto alla quantita' annua di treni-chilometro definita contrattualmente, nonche' l'ulteriore contributo relativo al meccanismo premiante, ove spettante.
2. Qualora, a consuntivo di ciascun anno del triennio venga accertato che l'impegno contrattuale assunto dall'impresa non sia stato onorato per almeno il novanta per cento del quantitativo di treni completi e di treni-chilometro complessivi indicato, il diritto all'attribuzione definitiva del contributo decade automaticamente.
3. Ai soli fini della dimostrazione del raggiungimento della soglia del novanta per cento di cui al comma 2, e dietro presentazione, da parte dell'impresa, di idonea documentazione a supporto, si considerano come effettuati i treni completi e i relativi treni-chilometro non realizzati per cause di forza maggiore e per scioperi.
 
Art. 11.
Monitoraggio

1. Entro sessanta giorni dalla fine di ciascun mese, l'impresa che ha sottoscritto un atto d'obbligo ai sensi dell'articolo 10, trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una dichiarazione contenente un riepilogo di tutti i treni effettuati, le lettere di vettura comprovanti i treni effettuati, nonche' l'eventuale documentazione ai sensi dell'articolo 10, comma 4, con modalita' che saranno definite nell'atto d'obbligo.
2. E' esclusa l'erogazione di incentivazioni premianti laddove l'incremento delle quantita' di trasporto merci sia solo figurativo, in quanto dipendente da operazioni societarie di fusioni o incorporazioni di aziende o rami di azienda. A tale fine le imprese dovranno dichiarare che non sono intervenute, nel periodo di riferimento, operazioni comportanti aumenti solo figurativi delle quantita' di trasporto merci.
3. Le imprese e le imprese ferroviarie hanno l'obbligo di fornire tempestivamente i dati e le informazioni che saranno richiesti dai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 
Art. 12. Variazione della misura unitaria dell'incentivo di cui al comma 5
dell'articolo 38 della legge

1. Le misure unitarie dell'incentivo base e dell'incentivo premiante stabilite con il decreto di cui all'articolo 8, possono essere modificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora subentrino variazioni degli elementi in base ai quali e' determinata la misura degli incentivi stessi. Il medesimo decreto puo' definire altresi' le condizioni e i limiti di riprogrammazione delle quantita' di treni completi e di treni-chilometro per il trasporto combinato o di merci pericolose che l'impresa si impegna a realizzare per le annualita' residue del contratto.
 
Art. 13.
Contributi alle imprese per investimenti

1. Con il medesimo decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 1, sono individuate le categorie dei beni di investimento per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia per i quali e' possibile accedere ai contributi, nei limiti delle risorse definite ai sensi dell'articolo 7. Lo stesso decreto individua altresi' la percentuale massima contribuibile del prezzo del bene di investimento, l'ammontare di risorse destinabili alla contribuzione per ciascuna categoria di beni, nonche' un limite per soggetto richiedente e per categoria di beni.
2. Ai contributi di cui al presente articolo possono accedere le imprese e gli utenti del trasporto come definiti nell'articolo 2, le imprese ferroviarie, le imprese di autotrasporto, le imprese che gestiscono terminal ferroviari intermodali, nonche' le imprese proprietarie di materiale rotabile trainato che acquistano, anche mediante operazioni di leasing finanziario, beni di investimento da destinare ed utilizzare in Italia per lo sviluppo dei servizi di trasporto ferroviario di merci. E' ammesso l'utilizzo dei beni mobili per collegamenti transfrontalieri ed internazionali con partenza o arrivo in Italia. Destinatari dei contributi sono le imprese aventi sede legale in un Paese appartenente all'Unione europea. Tuttavia qualora oggetto della contribuzione siano i locomotori e i carri ferroviari, in ragione della particolare rilevanza imprenditoriale di tale tipologia di beni per gli operatori del settore, il contributo e' riconoscibile esclusivamente alle piccole e medie imprese, come definite dall'Allegato 1 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, ed alle condizioni ed entro i limiti previsti dall'articolo 4 del predetto regolamento. Per le restanti categorie di beni, i contributi di cui al presente articolo non potranno essere superiori al trenta per cento del costo di acquisizione del bene.
3. I beni per i quali siano stati ottenuti i contributi di cui al presente articolo non possono essere sottratti all'uso previsto ai fini dello sviluppo del trasporto di merci su ferrovia e non possono essere alienati per il numero di anni, a decorrere dalla data di acquisto, indicato nel decreto ministeriale di cui al comma 1.
4. Nel caso di acquisizione mediante operazione di leasing finanziario:
a) la durata del leasing dovra' estendersi per l'intero periodo di non alienabilita' del bene, indicato nel decreto di cui al comma 1. Tuttavia potra' prevedersi anche durata inferiore qualora il soggetto beneficiario del contributo si impegni al rinnovo dell'operazione finanziaria, alla scadenza, per il periodo residuo ovvero al riscatto del bene;
b) l'entita' dei canoni anticipati, al netto della quota interessi, non potra' essere inferiore all'importo del contributo.
5. Non e' ammesso il cumulo, per gli stessi beni, dei contributi concessi ai sensi del presente articolo con i contributi previsti da altre disposizioni vigenti in Italia, fatte salve le agevolazioni fiscali di tipo generale.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i soggetti che intendono accedere ai contributi di cui al presente articolo presentano istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, redatta in lingua italiana ed a firma del legale rappresentante del soggetto imprenditoriale. L'istanza e' corredata di:
a) certificato di iscrizione dell'impresa presso la Camera di commercio, rilasciato anche ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero presso organismi equivalenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonche' idonea documentazione da cui risulti l'espletamento di una delle attivita' di cui al comma 2;
b) dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358. Alle imprese aventi sede legale in uno degli altri Paesi dell'Unione europea, si applica l'articolo 11, comma 3, dello stesso decreto;
c) piano pluriennale di attivita', contenente altresi' l'indicazione dettagliata degli investimenti programmati per i quali e' richiesta la contribuzione ai sensi del presente articolo, nonche' le previsioni di utilizzo e di efficacia dei medesimi investimenti ai fini del riequilibrio modale;
d) indicazione dei costi di acquisizione dei beni per i quali e' richiesta la contribuzione, corredata da opportune indagini di mercato.
7. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati a tutti i soggetti che ne facciano richiesta, alle condizioni e nei limiti stabiliti nel presente articolo. Se le richieste di contributi, per una categoria di beni, risultano superiori alla disponibilita' di risorse, i contributi stessi vengono ripartiti tra le singole imprese proporzionalmente alle quantita' che sarebbero state assegnate in presenza delle intere somme necessarie. Prima del riparto, le eventuali eccedenze di somme relative alle categorie di beni per le quali le richieste non saturano le disponibilita' verranno distribuite alle categorie di beni di cui al periodo precedente, mediante l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La ripartizione delle somme recuperate e' effettuata incrementando, per le singole categorie per le quali si sia verificata mancata capienza, il limite massimo per categoria di bene, di quantita' proporzionali all'ammontare degli stessi limiti definiti con il decreto di cui al comma 1.
8. Se, decorsi i termini di cui al comma 6, residuano risorse per i contributi per investimenti ai sensi del presente articolo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con proprio decreto, alla riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di accesso ai contributi.
9. L'attribuzione dei contributi e' disciplinata mediante convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed i soggetti di cui al comma 2. La convenzione regola le modalita' di erogazione ed eventuale revoca dei contributi, in relazione allo stato di realizzazione del programma di acquisizione dei beni, alla percentuale di contribuzione a carico dello Stato ed ai vincoli di utilizzo dei beni ed alle relative garanzie, specificando i meccanismi sanzionatori per il caso di totale o parziale mancato utilizzo dei beni stessi, ovvero di cessione anteriore alla scadenza ai sensi di quanto previsto dal comma 3.
 
Art. 14. Incentivi alle imprese ferroviarie ai sensi del comma 7 dell'articolo
38 della legge

1. Le risorse di cui al comma 7 dell'articolo 38 della legge sono destinate alla copertura del fabbisogno finanziario derivante, per il triennio 2004-2006, da accordi di programma stipulati, per la parte pubblica, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti congiuntamente con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, per la parte privata, da imprese ferroviarie, previo accordo con le imprese di settore.
2. Gli accordi di programma di cui al presente articolo hanno per oggetto progetti di sviluppo del trasporto combinato accompagnato o non accompagnato finalizzati a ridurre la congestione stradale, a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporti e a potenziare il trasporto combinato, contribuendo ad un sistema di trasporti efficace, efficiente e sostenibile.
3. Puo' essere ammesso alla stipulazione di un accordo di programma un progetto che risponda a una delle seguenti tipologie:
a) azione di trasferimento modale, finalizzata al trasferimento di merci dal trasporto interamente su gomma al trasporto combinato mediante l'attivazione di nuovi servizi ovvero mediante lo sviluppo di servizi gia' esistenti;
b) azione innovativa mirante a superare le barriere strutturali presenti nel mercato nazionale del trasporto combinato e ad aumentare l'efficienza della catena del medesimo trasporto, in riferimento ad uno o piu' dei seguenti aspetti: logistica, tecnologia, metodi, attrezzature, prodotti o servizi forniti;
c) azione innovativa volta a migliorare la cooperazione al fine di ottimizzare in modo strutturale i metodi e le procedure di lavoro nella catena del trasporto combinato, tenuto conto delle esigenze logistiche.
4. I progetti di cui al presente articolo possono accedere alla stipulazione dell'accordo di programma purche':
a) non comportino distorsioni di concorrenza fra servizi di trasporto alternativi al solo trasporto su strada, in misura contraria all'interesse generale sia nazionale sia comunitario. A tale fine, l'intensita' dell'aiuto deve essere proporzionale all'obiettivo da conseguire mediante il progetto;
b) siano finalizzati ad un trasferimento tra modi reale, misurabile, sostenibile;
c) consistano in azioni che, sulla base di previsioni realistiche, risultino economicamente valide successivamente al periodo di validita' dell'accordo di programma.
5. La selezione dei progetti e' effettuata, previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di un invito a presentare offerte ai fini di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da una Commissione nominata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituita da rappresentanti dei Ministeri competenti ai sensi del comma 1. L'invito a presentare offerte indica i casi di esclusione dalla partecipazione alla selezione previsti dalla normativa vigente e contiene ulteriori specificazioni di quanto disposto dal presente articolo, ai fini del procedimento di selezione dei progetti. La selezione tiene conto dei benefici ambientali previsti in conseguenza dei progetti proposti, nonche' del contributo dei progetti stessi alla riduzione della congestione stradale e allo sviluppo del trasporto combinato. Nel procedimento di selezione dei progetti, la Commissione di cui al presente comma puo' avvalersi dell'assistenza di uno o piu' soggetti esterni alle Amministrazioni procedenti. L'avvenuta selezione degli accordi e' oggetto di pubblicita' notizia nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
6. Ciascuna impresa ferroviaria interessata presentera' un fascicolo di descrizione del progetto, contenente almeno le seguenti informazioni:
a) obiettivo del progetto e individuazione delle imprese coinvolte;
b) descrizione dell'attivita' nella quale il progetto consiste, con l'indicazione, anche, delle caratteristiche qualitative del servizio;
c) descrizione del segmento di mercato di riferimento; indicazione dell'utenza potenziale del servizio e dei prezzi che saranno applicati;
d) previsioni economico-finanziarie del progetto: introiti, costi, redditivita';
e) dimostrazione della necessita' di co-finanziamento pubblico e indicazioni relative alle altre fonti di finanziamento;
f) descrizione degli effetti previsti dal punto di vista:
1) trasportistico, con l'indicazione degli effetti in termini di sviluppo del trasporto combinato anche in rapporto alla concorrenza tra i diversi modi, ai sensi di quanto previsto dal comma 4, lettera a);
2) ambientale, con particolare riferimento alla riduzione della congestione stradale in conseguenza della realizzazione del progetto;
3) eventuali ulteriori effetti che possano derivare dalla realizzazione del progetto.
7. I fondi per gli accordi di programma selezionati ai sensi del comma 5 sono assegnati in funzione dei treni-chilometro prodotti sul territorio nazionale dall'impresa ferroviaria sottoscrivente, nel triennio di riferimento. Il contributo finanziario complessivo nazionale e comunitario per i servizi oggetto dei predetti accordi non puo' comunque essere superiore al trenta per cento per il primo anno, al venticinque per cento per il secondo e al venti per cento per il terzo, in rapporto all'importo totale delle spese necessarie alla realizzazione dei progetti, che possono comprendere tra l'altro:
a) i costi di locazione, leasing o ammortamento delle unita' di trasporto combinato;
b) i costi di locazione, leasing o ammortamento e dell'adeguamento necessario per realizzare il progetto, in riferimento al materiale rotabile;
c) le spese di investimento e i costi di locazione, leasing o ammortamento del materiale atto a consentire il trasbordo tra la ferrovia e gli altri modi;
d) i costi di utilizzo delle infrastrutture ferroviarie;
e) le spese relative all'applicazione commerciale di tecniche, tecnologie o materiali preventivamente testati e approvati, in particolare la tecnologia dell'informazione dei trasporti;
f) i costi relativi alla formazione del personale e alla diffusione dei risultati del progetto, nonche' i costi delle misure d'informazione e di comunicazione adottate per rendere noti all'industria dei trasporti interessata i nuovi servizi di trasporto combinato predisposti.
8. Le imprese ferroviarie che sottoscrivono un accordo di programma ai sensi del presente articolo si obbligano a tenere evidenza contabile separata in relazione alle attivita' oggetto dell'accordo. Le medesime imprese provvedono, qualora ai fini dell'erogazione dei servizi oggetto dell'accordo abbiano necessita' di avvalersi di servizi prodotti da soggetti terzi, ad individuare i fornitori dei predetti servizi mediante procedura di selezione ovvero mediante idonea indagine di mercato.



Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 7 agosto
1990, n. 241, recante: «Nuove forme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»:
«Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione
ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le
amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.».



 
Art. 15. Progetto di autostrada ferroviaria alpina sulla direttrice
Aiton-Orbassano

1. A valere sulle risorse di cui al comma 7 dell'articolo 38 della legge e' finanziato, in via prioritaria, l'accordo di programma attuativo del progetto sperimentale di autostrada ferroviaria alpina sulla direttrice Aiton-Orbassano, in adempimento di quanto definito nel vertice italo-francese di Perigueux del 27 novembre 2001, ed alle condizioni e secondo le modalita' ivi previste.
 
Art. 16.
Norme di prima attuazione

1. Per le imprese che sottoscrivono l'atto d'obbligo di cui all'articolo 9, gli incentivi di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge sono erogati, per i treni-chilometro effettuati dal 1° gennaio 2004 alla data della stipula dell'atto d'obbligo subordinatamente alla sussistenza di contratti con le imprese ferroviarie per il relativo servizio nel periodo di riferimento, nonche' alla dimostrazione dei treni completi e dei corrispondenti treni-chilometro effettivamente realizzati.
2. Per le imprese che non siano in grado di fornire la dimostrazione di cui al comma 1 relativa ai treni completi e treni-chilometro, per il periodo dal 1° gennaio 2004 alla data di stipulazione dell'atto d'obbligo, l'ammissione ai benefici e' limitata al periodo di riferimento effettivamente considerato dall'atto d'obbligo sottoscritto.
3. Ai contributi di cui all'articolo 13 sono ammessi gli investimenti concernenti anche beni acquistati dal 1° gennaio 2004 alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sempreche' risultino rispettate le condizioni e verificati i requisiti stabiliti nel medesimo articolo 13.
4. Agli incentivi di cui al comma 7 dell'articolo 38 della legge sono ammessi anche i treni-chilometro relativi a progetti selezionati, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, la cui esecuzione abbia gia' avuto inizio a partire dal 1° gennaio 2004, sempreche' risultino verificate le condizioni di cui all'articolo 14.
 
Art. 17.
Norme finali

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua il monitoraggio periodico dei risultati dello sviluppo del trasporto merci su ferrovia, proponendo correttivi ed innovazioni della manovra di sostegno al sistema del trasporto ferroviario, anche in relazione alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 1. In caso di rinnovazioni o integrazioni dei benefici di cui all'articolo 38, commi 5 e 7, della legge, il presente regolamento sara' sottoposto ai relativi adeguamenti.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle autocertificazioni prodotte e delle informazioni rese dalle imprese e dalle imprese ferroviarie ai fini dell'assegnazione degli incentivi di cui al presente decreto; a tale fine il medesimo Ministero puo' acquisire informazioni presso ogni altra Amministrazione pubblica, nonche' effettuare verifiche, ispezioni e controlli anche mediante accesso diretto alle sedi delle predette imprese e imprese ferroviarie, e puo' altresi' acquisire, anche presso terzi, la documentazione inerente alle attivita' oggetto di incentivazione. Qualora dall'attivita' di controllo, comunque effettuata, sia accertata la non veridicita' delle informazioni prodotte dalle imprese, queste ultime decadono dai benefici ottenuti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
3. Le disposizioni di cui al presente regolamento, riferite alle imprese aventi sede in altri Stati dell'Unione europea, si applicano ove compatibili alle imprese aventi sede in Svizzera, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 dicembre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2005

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 211



Nota all'art. 17:
- Si riporta il testo degli articoli 75 e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»:
«Art. 75 (R) (Decadenza dai benefici). - 1. Fermo
restando quanto previsto dall'art. 76, qualora dal
controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.».
«Art. 76 (L) (Norme penali). - 1. Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu'
rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte,
il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e arte.».



 
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