Gazzetta n. 60 del 14 marzo 2005 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 gennaio 2005, n. 2
Testo del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 2005), coordinato con la legge di conversione 10 marzo 2005, n. 33 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Interventi di cooperazione allo sviluppo

1. Per la realizzazione degli interventi destinati a garantire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni del sudest asiatico colpite dalla catastrofe del 26 dicembre 2004, nonche' per la ricostruzione dei Paesi per la partecipazione alle iniziative degli organismi internazionali, e' autorizzata la spesa di euro 70.000.000 (( per l'anno 2005 )).
2. Per la copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede mediante (( corrispondente riduzione dell'autorizzazione )) di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come (( determinata )) nella Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla voce Ministero degli affari esteri.



Riferimenti normativi:

- La legge 26 febbraio 1987, n. 49, reca: «Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo».
- La Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n.
306, S.O., reca: «Stanziamenti autorizzati in relazione a
disposizioni di legge la cui quantificazione annua e'
demandata alla legge finanziaria».



 
Art. 2.
Regime degli interventi

1. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5.000.000 di euro, il Ministero degli affari esteri puo' procedere ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
2. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi, si applica l'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure in materia di acquisizione di forniture, si applica l'articolo 9, comma 4, lettera d), del (( testo unico di cui al )) decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti esecutori degli interventi previsti dal presente decreto. Quando tali enti sono soggetti privati, e' necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 24, comma 1, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di
lavori pubblici):
«Art. 24 (Trattativa privata). - 1. L'affidamento a
trattativa privata e' ammesso per i soli appalti di lavori
pubblici esclusivamente nei seguenti casi:
0a) lavori di importo complessivo non superiore a
100.000 euro;
a) lavori di importo complessivo compreso tra oltre
100.000 euro e 300.000 euro, nel rispetto delle norme sulla
contabilita' generale dello Stato e, in particolare,
dell'art. 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
b) lavori di importo complessivo superiore a 300.000
euro, nel caso di ripristino di opere gia' esistenti e
funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi
imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di
imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario
responsabile del procedimento rendano incompatibili i
termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli
appalti;
c)».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della
direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di
servizi):
«Art. 7 (Trattativa privata). - 1. Gli appalti del
presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa
privata, previa pubblicazione di un bando, nei seguenti
casi:
a) in caso di offerte irregolari, dopo che siano
stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata
o un appalto concorso, oppure in caso di offerte che
risultino inaccettabili in relazione a quanto disposto
dagli articoli 11, 12, comma 2, 18, 19 e da 22 a 25,
purche' le condizioni dell'appalto non vengano
sostanzialmente modificate; le amministrazioni
aggiudicatrici pubblicano, in questo caso, un bando di
gara, a meno che ammettano alla trattativa privata tutte le
imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11
a 16 e che, in occasione delle suddette procedure, abbiano
presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della
procedura d'appalto;
b) in casi eccezionali, quando la natura dei servizi
o i rischi connessi non consentano la fissazione
preliminare e globale del prezzo;
c) in occasione di appalti in cui la natura dei
servizi, specie se di natura intellettuale o se rientranti
tra quelli di cui alla categoria 6 dell'allegato 1, renda
impossibile stabilire le specifiche degli appalti stessi
con sufficiente precisione perche' essi possano essere
aggiudicati selezionando l'offerta migliore in base alle
norme delle procedure aperte o ristrette.
2. Gli appalti del presente decreto possono essere
aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare
pubblicazione di un bando di gara:
a) quando non vi e' stata alcuna offerta o alcuna
offerta appropriata dopo che sono stati esperiti un
pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto
concorso, purche' le condizioni iniziali dell'appalto non
siano sostanzialmente modificate;
b) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o
per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi,
l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a
un particolare prestatore di servizi;
c) quando l'appalto fa seguito ad un concorso di
progettazione e deve, in base alle norme applicabili,
essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del
concorso; in quest'ultimo caso, tuttavia, i vincitori
devono essere invitati a partecipare ai negoziati;
d) nella misura strettamente necessaria, qualora, per
impellente urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili
per l'amministrazione aggiudicatrice, non possano essere
osservati i termini, di cui agli articoli 8, 9 e 10, per il
pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto
concorso o la trattativa privata con pubblicazione di un
bando; le circostanze addotte per giustificare tale
impellente urgenza non devono in alcun caso essere
imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;
e) per i servizi complementari non compresi nel
progetto inizialmente preso in considerazione, ne' nel
contratto inizialmente concluso, ma che, a causa di
circostanze impreviste, siano diventati necessari per la
prestazione del servizio oggetto del progetto o del
contratto, purche' siano aggiudicati al prestatore che
fornisce questo servizio, a condizione che:
1) tali servizi complementari non possano venire
separati, sotto il profilo tecnico o economico,
dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti
all'amministrazione, ovvero, pur essendo separabili
dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente
necessari per il suo perfezionamento;
2) il valore complessivo stimato degli appalti
aggiudicati per servizi complementari non puo', tuttavia,
superare il 50 per cento dell'importo relativo all'appalto
principale;
f) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di
servizi analoghi gia' affidati allo stesso prestatore di
servizi mediante un precedente appalto aggiudicato dalla
stessa amministrazione, purche' tali servizi siano conformi
a un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un
primo appalto conformemente alle procedure di cui al
comma 3; in questo caso il ricorso alla trattativa privata,
ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione
dell'appalto iniziale, deve essere indicato in occasione
del primo appalto e il costo complessivo stimato dei
servizi successivi e' preso in considerazione
dall'amministrazione aggiudicatrice per la determinazione
del valore globale dell'appalto.
3. In ogni altro caso si applicano le procedure di cui
all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c).».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 9 del
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 (Testo unico
delle disposizioni in materia di appalti pubblici di
forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE,
80/767/CEE e 88/295/CEE):
«4. Le forniture del presente testo unico possono
essere aggiudicate a trattativa privata, senza preliminare
pubblicazione di un bando di gara:
a) quando non vi e' stata alcuna offerta o alcuna
offerta appropriata dopo l'esperimento di un pubblico
incanto, di una licitazione privata o di un
appalto-concorso, purche' le condizioni iniziali della
fornitura non siano sostanzialmente modificate e purche'
sia trasmessa alla Commissione delle Comunita' europee
un'apposita relazione esplicativa;
b) per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca,
di prova, di studio o di messa a punto, meno che non si
tratti di produzione in quantita' sufficiente ad accertare
la redditivita' del prodotto o a coprire i costi di ricerca
e messa a punto;
c) per le forniture la cui fabbricazione o consegna
puo' essere affidata, a causa di particolarita' tecniche,
artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei
diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore
determinato;
d) nella misura strettamente necessaria, quando
l'eccezionale urgenza risultante da avvenimenti
imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice non sia
compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte o
ristrette di cui al comma 2 o da quelle negoziate di cui al
comma 3; le circostanze addotte non devono essere in nessun
caso imputabili all'amministrazione stessa;
e) per le forniture complementari effettuate dal
fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o impianti d'uso corrente o all'ampliamento di
forniture o impianti esistenti, qualora la sostituzione del
fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad
acquistare materiale di tecnica differente, l'impiego o la
manutenzione del quale comporti incompatibilita' o
difficolta' tecniche sproporzionate; in tali casi la durata
dei contratti e dei contratti rinnovabili non puo', di
regola, superare i tre anni.».
- Si riporta il testo dell'art. 5, commi 1 e 1-bis del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il
riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140:
«Art. 5 (Disposizioni varie di contenimento). - 1. E'
fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993. n. 29, ed agli enti pubblici economici di concedere,
in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di
contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi,
con esclusione dei contratti gia' aggiudicati alla data di
entrata in vigore del presente decreto e di quelli
riguardanti attivita' oggetto di cofinanziamento da parte
dell'Unione europea. Sono abrogate tutte le disposizioni,
anche di carattere speciale, in contrasto con quelle di cui
al presente comma. Per l'attuazione dei programmi URBAN
cofinanziati dall'Unione europea l'anticipazione sui
contratti suddetti non puo' superare la somma complessiva
del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione dell'appalto.
1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai
finanziamenti che vengono erogati dal Ministero degli
affari esteri, ai sensi degli articoli 7 e 18 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, per
la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed
attivita' nel settore della cooperazione allo sviluppo, in
favore di universita' e di organizzazioni non governative
riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 della legge
26 febbraio 1987 n. 49, salvo quanto disposto dall'art. 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni. Ai soggetti sopra indicati potranno essere
concessi anticipi nella misura del 50 per cento del valore
complessivo del progetto nel primo anno, seguiti da
anticipi del 40 per cento negli anni successivi.



 
Art. 3.
Partecipazione finanziaria dell'Italia
alla ricostituzione di Fondi internazionali

1. E' autorizzata la spesa di euro 182.190.000 per l'anno 2004 e 3.000.000 per l'anno 2005, per la partecipazione dell'Italia alla XIII ricostituzione della Intertional Development Association (IDA).
2. E' autorizzata la spesa di euro 1.750.000 (( per l'anno 2004 e )) di euro 875.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, per la partecipazione dell'Italia alla V ricostituzione delle risorse del Fondo Speciale di Sviluppo della Banca di sviluppo dei (( Caraibi )).
3. E' autorizzata la spesa di euro 59.450.000 per l'anno 2004 e di euro 29.725.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, per la partecipazione dell'Italia alla III ricostituzione della Global Environmental Facility (GEF).
4. E' autorizzata la spesa di euro 91.291.821 per l'anno 2004, per la partecipazione dell'Italia alla IX ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo.
5. E' autorizzata la spesa di euro 13.848.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, per la partecipazione dell'Italia alla VI ricostituzione delle risorse dell'IFAD.
6. E' autorizzata la spesa di dollari 9.057.900 - per il controvalore di euro 8.181.329 - per l'anno 2004, per la partecipazione dell'Italia alla I ricostituzione delle risorse del Trust Fund, per l'iniziativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries).
7. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione di contributi autorizzati dal presente decreto.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad includere nel rapporto annuale sulla partecipazione italiana alle banche multilaterali di sviluppo uno schema programmatico triennale contenente gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana presso le istituzioni finanziarie internazionali, insieme ad una valutazione dell'efficacia della loro attivita', e, se possibile, un resoconto delle posizioni assunte dai rappresentanti italiani con le modalita' e nelle forme consentite da tali istituzioni.
 
Art. 4.
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, per euro 356.711.150 per l'anno 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; per euro 47.448.000 per l'anno 2005 e per euro 44.448.000 per l'anno 2006 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione (( del comma 6 dell'articolo 3 )), anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 5 agosto
1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio):
«Art. 7 - (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine). Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
«Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le
cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa, [in caso di richiesta da parte
degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di
provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel
caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo
soppresso];
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.».



 
Art. 5.

Contributo al Fondo globale

1. Per consentire l'erogazione del contributo italiano al Fondo globale (( per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, relativamente agli anni 2004 e 2005, e' autorizzata la spesa di euro 180.000.000 per l'anno 2005. ))
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, al fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 6.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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