Gazzetta n. 61 del 15 marzo 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2005
Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di emergenza, conseguente al parziale crollo del viadotto sul fiume Sangro nel territorio dei comuni di Fossacesia e Torino di Sangro in provincia di Chieti, a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il giorno 24 ottobre 2004. (Ordinanza n. 3411).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione al parziale crollo del viadotto sul fiume Sangro nel territorio dei comuni di Fossacesia e Torino di Sangro in provincia di Chieti, a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il giorno 24 ottobre 2004;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;
Considerato che i predetti fenomeni meteorologici hanno determinato il collasso strutturale del viadotto sul fiume Sangro sulla s.s. n. 16 «Adriatica» nel territorio dei comuni di Fossacesia e Torino di Sangro in provincia di Chieti;
Considerato, inoltre, che gli eventi meteorologici del 13, 14 e 15 novembre 2004 hanno ulteriormente aggravato la situazione determinatasi in precedenza;
Considerato che la summenzionata strada statale, che rappresenta l'unico e diretto collegamento delle zone costiere, e' stata interrotta al traffico che e' stato deviato su un itinerario costituito da strade provinciali interne inadeguate ed insufficienti, con conseguente disagio e grave pericolo per la pubblica e privata incolumita';
Ravvisata, quindi, la necessita' di disporre misure di carattere straordinario ed urgente, finalizzate a fronteggiare la situazione emergenziale in atto;
Acquisita l'intesa della regione Abruzzo con nota del 23 febbraio 2005;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:

Art. 1.

1. Il prefetto di Chieti e' nominato commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa.
2. Il commissario delegato per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale della collaborazione dei prefetti territorialmente competenti nonche' dell'opera di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori d'intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal commissario medesimo.
 
Art. 2.

1. Il commissario delegato provvede in relazione al contesto emergenziale in rassegna all'adozione delle iniziative necessarie alla rimozione delle situazioni di pericolo ed alla messa in sicurezza dei luoghi.
2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, provvede altresi' alla realizzazione degli interventi da porre in essere per la ricostruzione del ponte sul fiume Sangro collassato a causa dei predetti eventi, nonche' per il ripristino della viabilita' sulla s.s. n. 16 «Adriatica».
 
Art. 3.

1. Il commissario delegato per gli interventi di rispettiva competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
3. Il commissario delegato, o i soggetti attuatori, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni fornite dal medesimo commissario delegato, provvede, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
 
Art. 4.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza, il commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto del principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146;
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5 e 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articoli 4, comma 17 e 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quater, articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34, nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera c) della direttiva comunitaria n. 93/37, e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 16, 17, comma 2, 18 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, articoli 48, 49 e 191, comma 3;
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.
 
Art. 5.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando anche personale in servizio presso il Dipartimento stesso.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del fondo della protezione civile.
 
Art. 6.

1. Per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza il commissario delegato provvede utilizzando le risorse disponibili nel bilancio dell'ANAS S.p.a. e da questa direttamente trasferite sulla contabilita' speciale istituita secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e intestata al prefetto di Chieti - commissario delegato.
2. Il commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva, corredata della rendicontazione delle spese sostenute.
 
Art. 7.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 marzo 2005
Il Presidente: Berlusconi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone