Gazzetta n. 62 del 16 marzo 2005 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERAZIONE 29 settembre 2004 |
Contratto di programma tra il Ministero delle attivita' produttive e il «Consorzio Tuscania» consorzio per lo studio, lo sviluppo e il miglioramento del settore vitivinicolo ed enoturistico ricettivo in Toscana. (Deliberazione n. 35/2004). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze gia' attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992; Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata; Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare l'art. 2 sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999; Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, che riforma la legislazione nazionale del turismo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, che stabilisce i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo; Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti, e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997); Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000); Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347, (G.U.C.E. n. C175/11/2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilita' rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del trattato C.E.; Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del trattato C.E.; Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata; Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001, n. SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, cosi' come modificato dalla decisione del 27 febbraio 2002 C(2002) 579fin, relativa all'aiuto n. 30/2002 concernente gli aiuti a favore della pubblicita' per i prodotti di cui all'allegato I del trattato; Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2000) e successive modificazioni; Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, gia' modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; Vista la circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativa alle sopra indicate modalita' e procedure nel «settore turistico alberghiero» nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti; Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997), e dal punto 2, lettera b), della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999); Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalita' di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere d), e), f) «contratti di programma» della legge n. 662/1996; Vista la propria delibera 9 maggio 2003, n. 16 (Gazzetta Ufficiale n. 156/2003) concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2003-2005 che, al punto 1, assegna 557 Meuro ai contratti di programma (di cui 140 Meuro per il «Progetto pilota di localizzazione» e 40 Meuro per distretti industriali); Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (Gazzetta Ufficiale n. 215/2003) riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 12 novembre 2003, recante modalita' di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi; Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attivita' produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonche' l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorita' ai fini dell'accesso alle agevolazioni delle proposte di contratto di programma; Viste le note n. 1227154 del 17 febbraio 2004 e n. 1227178 del 25 febbraio 2004, con le quali il Ministero delle attivita' produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dal «Consorzio Tuscania» Consorzio per lo studio, lo sviluppo e il miglioramento del settore vitivinicolo ed enoturistico ricettivo in Toscana, per la realizzazione di un articolato programma di investimenti nelle diverse filiere dell'agro-alimentare, nella regione Toscana; Considerato che il contratto ha come obiettivo di promuovere il miglioramento qualitativo delle produzioni, anche attraverso la certificazione biologica delle stesse, e l'accesso a segmenti di mercato a maggior valore aggiunto; che gli interventi sono finalizzati a sostenere l'attivita' vitivinicola ed enoturistica attraverso lo studio, lo sviluppo ed il miglioramento delle tecniche di coltivazione della vite, di vinificazione, di commercializzazione e di marketing, nonche' alla valorizzazione del territorio, con la realizzazione di un progetto integrato enoturistico ricettivo atto a creare un rapporto sempre piu' stretto tra turismo e prodotti del territorio; Considerato che il Consorzio, al fine di realizzare gli interventi di propria competenza, si e' impegnato a costituirsi in societa' consortile (S.c. a r.l.); Considerato che la regione Toscana, con delibere n. 677 del 7 luglio 2003 e n. 702 del 14 luglio 2003, ha espresso parere favorevole sulla localizzazione degli interventi, sulla coerenza e sulla effettiva rispondenza degli stessi con le linee generali e gli obiettivi della programmazione agricola regionale, confermando il proprio impegno al cofinanziamento per l'importo di 750.000 euro; Ritenuto di assicurare la copertura degli oneri a carico dello Stato, che ammontano a 54.197.820 euro a valere sulle assegnazioni di cui alla citata delibera n. 16/2003; Su proposta del Ministro delle attivita' produttive; Delibera:
Il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a stipulare, con il «Consorzio Tuscania» Consorzio per lo studio, lo sviluppo e il miglioramento del settore vitivinicolo ed enoturistico ricettivo in Toscana, il contratto di programma inteso all'attuazione di un articolato piano di investimenti nel comparto agroalimentare e turistico da realizzarsi da parte delle aziende consorziate per il miglioramento qualitativo delle produzioni, anche attraverso la certificazione biologica delle stesse e l'accesso a segmenti di mercato a maggiore valore aggiunto, nella regione Toscana, province di Firenze, Livorno e Grosseto. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verra' trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula. 1. Gli investimenti ammessi per un totale di 156.170.010 euro, realizzati dalle aziende consorziatecosi' come indicato nelle allegate tabelle 1 e 2, che fanno parte integrante della presente delibera, sono cosi' articolati:
===================================================================== investimenti nelle aziende agricole (di cui 50.000 | in conservazione di paesaggi tradizionali) (capo I | Aiuto di Stato n. 729/A/2000) | 5.269.310 euro ===================================================================== investimenti in trasformazione e commercializzazione| dei prodotti agricoli compresi nell'allegato I del | trattato (capo II Aiuto di Stato n. 729/A/2000) |104.982.200 euro --------------------------------------------------------------------- investimenti alla ricerca e allo sviluppo (capo V | Aiuto di Stato n. 729/A/2000) | 5.181.700 euro --------------------------------------------------------------------- investimenti nel settore turistico (legge n. | 488/1992) | 40.736.800 euro
1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformita' a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, sono cosi' determinate: investimenti nelle aziende agricole (capo I Aiuto di Stato n. 729/A/2000) nella misura percentuale indicata per ciascuna iniziativa nell'allegata tabella 1, nei limiti dell'intensita' massima ammissibile pari al 50% E.S.L. per investimenti realizzati in zone agricole svantaggiate e al 40%, espresso in E.S.L., per gli investimenti localizzati nelle altre aree, elevabile del 5% nel caso di giovani agricoltori; investimenti per la conservazione di paesaggi tradizionali (capo I Aiuto di Stato n. 729/A/2000) nella misura massima prevista fino al 60% ESL per gli investimenti effettuati fuori dalle zone agricole svantaggiate; investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (capo II Aiuto di Stato n. 729/A/2000) nella misura percentuale indicata per ciascuna iniziativa nella suddetta tabella 1, nei limiti del massimale previsto del 40% E.S.L. per le iniziative ubicate in aree fuori dall'obiettivo 1; investimenti nel settore della ricerca e dello sviluppo per il miglioramento qualitativo delle produzioni (capo V Aiuto di Stato n. 729°/2000) nella misura massima del 100%, nel rispetto delle condizioni previste da detto regime di aiuti; investimenti nel settore turismo (legge n. 488/1992): nella misura massima del 15% ESL per le iniziative localizzate in zone Ob. 2 realizzate da PI; nella misura massima dell'8% ESN per le iniziative localizzate in zone obiettivo 2, ammesse alla deroga 87.3.c) con la maggiorazione del 10% ESL per le iniziative realizzate da piccole imprese. 1.3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie e' determinato in 54.947.820 euro. L'onere massimo a carico dello Stato e' determinato in 54.197.820 euro. La restante somma di 750.000 euro sara' a carico della regione Toscana. 1.4. Il finanziamento sara' erogato in tre quote annuali, prevedendo che la prima disponibilita' intervenga nel 2004, le successive rispettivamente nel 2005 e 2006 e per un importo pari a 18.733.020 euro nel 2004, 19.273.040 euro nel 2005 e 16.941.760 euro nel 2006. Al fine del calcolo delle agevolazioni si terra' conto del predetto piano delle disponibilita' indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti. 1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.3. 1.6. Il termine ultimo per completare gli investimenti e' fissato in 48 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto. 1.7. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a n. 256,13 U.L.A. (Unita' lavorative annue). 2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1, e' approvato il finanziamento di 54.197.820 euro a valere sulle assegnazioni di cui alla citata delibera n. 16/2003. 3. Il Ministero delle attivita' produttive curera' i conseguenti adempimenti comunitari. 4. Prima della stipula del contratto di programma il Ministero delle attivita' produttive dovra' aver verificato le condizioni di seguito indicate: l'esito positivo della notifica alla Commissione europea del programma presentato dalla societa' Marchesi Antinori S.r.l.; la disponibilita' effettiva della quota di cofinanziamento regionale; la verifica della coerenza degli investimenti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli inseriti nel contratto di programma con il PSR della regione Toscana, in particolare laddove non consente l'aumento di capacita' produttiva nei settori interessati a livello regionale; la verifica della redditivita' delle aziende beneficiarie delle agevolazioni sugli investimenti agricoli, nonche' di tutte le altre condizioni previste dagli stessi regimi di aiuti in materia agricola e della pesca. Roma, 29 settembre 2004 Il Presidente: Berlusconi Il segretario del CIPE: Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2005 Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 204 |
| CONTRATTO DI PROGRAMMA CONSORZIO TUSCANIA
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