IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonche' il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973 e successive disposizioni modificative ed integrative; Visto l'art. 6 della citata legge n. 990 nel nuovo testo recato dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 242, ed in particolare i numeri 3, 4 e 7; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 34, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle attivita' produttive, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137; Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1971, con il quale l'Ufficio Centrale Italiano (UCI), costituito tra le imprese esercenti in Italia l'assicurazione della responsabilita' civile autoveicoli, con sede in Milano, e' stato riconosciuto agli effetti dell'art. 6 della predetta legge n. 990/1969, ed e' stato altresi' autorizzato ad organizzare, per conto delle imprese assicuratrici aderenti, ai posti di confine un apposito servizio per la stipulazione della speciale assicurazione frontiera, di cui all'art. 7 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 973/1970; Vista la direttiva del 24 dicembre 1972, n. 166, del Consiglio delle Comunita' europee concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilita' (direttiva n.72/166/CEE); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190, di attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, che modifica anche le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE; Visti i decreti ministeriali 30 settembre 1991, 13 giugno 1994 e 10 febbraio 1998 con i quali sono stati approvati gli statuti dell'Ufficio Centrale Italiano (UCI); Viste le modifiche allo statuto dell'Ufficio Centrale Italiano (UCI) approvate dall'assemblea straordinaria delle imprese di assicurazione socie in data 27 aprile 2004 e la successiva lettera in data 8 novembre 2004 riguardante la liquidazione dei sinistri in vigenza dell'art. 6 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190; Considerato che il nuovo statuto dell'UCI risponde alle finalita' di cui al richiamato art. 6 della legge n. 990 nel nuovo testo modificato dall'art. 1 della legge n. 242; Decreta:
Art. 1. 1. E' approvato il nuovo statuto dell'Ufficio Centrale italiano (UCI), approvato dall'assemblea straordinaria delle imprese di assicurazione socie in data 27 aprile 2004 e depositato presso l'Ufficio del registro delle imprese di Milano in data 21 maggio 2004. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 febbraio 2005 Il Ministro: Marzano |