Gazzetta n. 64 del 18 marzo 2005 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2005 |
Approvazione del modello «Consolidato nazionale e mondiale 2005», con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2005 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonche' dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti. |
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IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone: 1. Approvazione del modello di dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonche' dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.
1.1. E' approvato il modello «Consolidato nazionale e mondiale 2005», da presentare nell'anno 2005 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonche' dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, con le relative istruzioni, annessi al presente provvedimento. 1.2. Il modello di cui al punto 1.1. e' composto dal frontespizio e dai quadri NF, NR, NX, NI, MF, MR, MX, CN e CS, oggetto di approvazione del presente provvedimento.
2. Modalita' di presentazione e di compilazione della dichiarazione.
2.1. Il modello di dichiarazione di cui al punto 1. e' trasmesso in via telematica, direttamente o tramite un soggetto incaricato, secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento. 2.2. E' fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare all'interessato la dichiarazione su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento. 2.3. Nel modello di dichiarazione di cui al punto 1.1. gli importi devono essere indicati in unita' di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.
3. Reperibilita' del modello e autorizzazione alla stampa.
3.1. Il modello di dichiarazione di cui al punto 1.1. e' reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e puo' essere utilizzato prelevandolo dai siti internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nell'Allegato 1 al presente provvedimento. 3.2. Il medesimo modello puo' essere anche prelevato da altri siti internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche indicate nell'Allegato 1 al presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale e' stato prelevato nonche' gli estremi del presente provvedimento. 3.3. E' autorizzata la stampa del modello di cui al punto 1. nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento.
Motivazioni.
Il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, di attuazione della riforma dell'imposizione sul reddito delle societa', ha previsto, tra l'altro, modifiche al testo unico delle imposte sui redditi (di seguito: «TUIR»), introducendo l'istituto del consolidato nazionale (articoli da 117 a 129) e del consolidato mondiale (articoli da 130 a 142). Inoltre, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 giugno 2004 sono state adottate disposizioni applicative in materia di consolidato stabilendo, in particolare, che il consolidante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato. Pertanto, il presente provvedimento approva il modello «Consolidato nazionale e mondiale 2005», con le relative istruzioni per la compilazione, da presentare nell'anno 2005 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonche' dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti. In particolare, i soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti («consolidato nazionale») dovranno compilare, oltre al frontespizio, i quadri NF, NR, NX, NI, CN e CS; i soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti («consolidato mondiale»), dovranno utilizzare, oltre al frontespizio, i quadri MF, MR, MX, CN e CS. Infine, il presente provvedimento dispone le modalita' di presentazione e di compilazione del predetto modello, la reperibilita' e l'autorizzazione alla stampa. La presentazione, che deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, direttamente ovvero tramite un soggetto incaricato, avviene in base alle specifiche tecniche da approvare con un successivo provvedimento. Riguardo alle modalita' di compilazione, il modello «Consolidato nazionale e mondiale» puo' essere compilato esclusivamente in euro, con arrotondamento all'unita' di euro per eccesso se la frazione decimale e' uguale o superiore a 50 centesimi, o per difetto se la stessa frazione e' inferiore a detto limite, secondo le regole matematiche stabilite dalla disciplina comunitaria in materia e dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Rispetto alla reperibilita', viene stabilito che il suddetto modello sia reso disponibile gratuitamente in formato elettronico sui siti Internet dell'Amministrazione finanziaria, nonche' ne viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche. Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Riferimenti normativi.
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001. Disciplina normativa di riferimento Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni: approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi; Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213: disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale; Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto; Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998: modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti; Legge 7 aprile 2003, n. 80: delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale; Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati personali; Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344: riforma dell'imposizione sul reddito delle societa', a norma dell'art. 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80; Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 9 giugno 2004: disposizioni applicative del regime di tassazione del consolidato nazionale, di cui agli articoli da 117 a 128 del testo unico delle imposte sui redditi. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 febbraio 2005 Il direttore: Ferrara |
| Allegato 1
CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA Struttura e formato del modello
Il modello di cui al punto 1. del presente provvedimento deve essere predisposto su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4, aventi le seguenti dimensioni: larghezza: cm 21,0; altezza: cm 29,7. E' consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite ciascuna da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente, un esemplare da usare come originale ed un secondo esemplare da riservare a copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura. E' anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4 esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali. E' altresi' consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli nel tempo. Il modello deve avere conformita' di struttura e sequenza con quello approvato con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.
Caratteristiche della carta del modello
La carta deve essere di colore bianco con opacita' compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere il peso di 80 gr/mq.
Caratteristiche grafiche del modello
I contenuti grafici del modello devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni: altezza: 65 sesti di pollice; larghezza: 75 decimi di pollice. Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro). Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e del modello devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.
Colori
Per la stampa tipografica del modello e delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (pantone 311 U). E' consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero, per la riproduzione mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti. |
| Consolidato nazionale e mondiale 2005
----> Vedere immagini da pag. 191 a pag. 221 <---- |
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