Gazzetta n. 64 del 18 marzo 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 1 marzo 2005
Modificazioni del decreto 21 gennaio 2005 relativo al riconoscimento, al sig. Anzelini Luigi, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il proprio decreto datato 21 gennaio 2005, con il quale si riconosceva il titolo di «ingegnere», conseguito dal sig. Anzelini Luigi in Romania, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione;
Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, si e' fatto riferimento ad una prova attitudinale orale anziche' scritta ed orale;
Vista la richiesta di modifica del detto decreto presentata dal Consiglio nazionale degli ingegneri;

Decreta:

Art. 1.
Il decreto datato 21 gennaio 2005, con il quale si riconosceva il titolo di «ingegnere», conseguito dal sig. Anzelini Luigi in Romania, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione, in tutte le parti in cui si fa riferimento alle modalita' di svolgimento della prova attitudinale e' integrato come segue: la frase «superamento di una prova attitudinale orale» e' sostituita con la frase «superamento di una prova attitudinale scritta e orale».
 
Art. 2.
L'allegato A del decreto datato 21 gennaio 2005 e' integralmente sostituito dal seguente:
a) il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto;
b) la commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.
 
Art. 3.
Il decreto cosi' modificato dispiega efficacia a decorrere dal 21 gennaio 2005.
Roma, 1° marzo 2005
Il direttore generale: Mele
 
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