Gazzetta n. 64 del 18 marzo 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
CIRCOLARE 15 novembre 2004, n. 3807
Annullamento della circolare 1° febbraio 2002, n. 30222. Articolo 24, legge n. 122 del 27 marzo 2001: prezzo di vendita sulle confezioni di fitofarmaci.

Al Ministero della salute
Al Ministero delle attivita' produttive
Al Ministero dell'ambiente
Alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano
Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti
Alla Confederazione generale agricoltura italiana
Alla Confederazione italiana agricoltura
A Federchimica - Agrofarma
A Unionchimica

L'art. 24 della legge n. 122 del 27 marzo 2001 prevede l'obbligo per le case produttrici di apporre il prezzo di vendita sulle confezioni di fitofarmaci poste in commercio.
In attuazione di tale norma, fu emanata la circolare 1° febbraio 2002, n. 30222, con la quale si precisava che la norma stessa si intendeva applicabile non solo alle confezioni vendute dalle case produttrici ai grossisti ed ai dettaglianti attraverso i normali canali di distribuzione, ma anche a quelle poste in vendita direttamente dal produttore al consumatore finale.
La finalita' esplicativa della circolare suddetta non e' stata pienamente conseguita, tant'e' che le contestazioni amministrative elevate dagli organi di controllo nei confronti degli inadempienti sono state archiviate dalle autorita' competenti, sulla base del contenuto della circolare stessa.
Pertanto, per evitare che il dettato legislativo previsto dall'art. 24 della legge n. 122 venga disatteso, si ritiene opportuno annullare la circolare 1° febbraio 2002, n. 30222, atteso che la norma enunciata del medesimo art. 24 e' da considerarsi puntuale ed esaustiva e non richiede il ricorso ad ulteriori precisazioni di carattere esplicativo ed applicativo.
Roma, 15 novembre 2004
Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
Alemanno
 
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