Gazzetta n. 65 del 19 marzo 2005 (vai al sommario)
LEGGE 18 marzo 2005, n. 37
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.
1. Il decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 18 marzo 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Pisanu, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3262):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi), dal Ministro degli affari esteri (Fini), dal
Ministro della difesa (Martino), dal Ministro dell'interno
(Pisanu) il 19 gennaio 2005.
Assegnato alle commissioni riunite 3ª (Affari esteri e
comunitari) e 4ª (Difesa) in sede referente il 20 gennaio
2005, con pareri delle commissioni lª, 2ª, 5ª, 8ª, 12ª e
14ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 25 gennaio 2005 ed il l° febbraio
2005.
Esaminato dalle commissioni riunite 3ª e 4ª il 25
gennaio 2005; il 1°, 2, 8 e 15 febbraio 2005.
Esaminato in aula il 15 ed approvato il 16 febbraio
2005.
Camera dei deputati (atto n. 5637):
Assegnato alle commissioni riunite III (Esteri,
emigrazione) e IV (Difesa) in sede referente il 17 febbraio
2005, con pareri del comitato per la legislazione e delle
commissioni I, II, V, VIII e XI.
Esaminato dalle commissioni riunite III e IV il 22, 23
e 24 febbraio 2005; il 1° e 9 marzo 2005.
Esaminato ed approvato in aula il 15 marzo 2005.

Avvertenza:
Il decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
14 del 19 gennaio 2005.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1998, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge, coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note, e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 24.
 
Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
19 GENNAIO 2005, N. 3.

All'articolo 4, al comma 2, primo periodo, le parole: "a e 250.000" sono sostituite dalle seguenti: "a euro 250.000".
Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: "Art. 4-bis (Incentivazione della produttivita' del personale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri). - 1. In relazione alle prioritarie e urgenti esigenze connesse all'intensificarsi delle attivita' di supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti dall'accresciuta complessita' delle funzioni assegnate al personale appartenente alle aree professionali in servizio presso il Ministero della difesa, e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 5.000.000, da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttivita' del predetto personale.
2. E' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 3.000.000 da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttivita' del personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli affari esteri in relazione all'incremento dei compiti ad esso assegnati e connessi al supporto della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione di cui all'articolo 1, ivi inclusi la gestione amministrativa degli interventi, l'invio di esperti, nonche' l'attivita' amministrativa connessa all'operativita' dell'ambasciata d'Italia a Baghdad e del Consolato generale a Bassora.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 8.000.000 per l'anno 2005, si provvede, quanto a euro 5.000.000 di cui al comma 1, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e quanto a euro 3.000.000 di cui al comma 2, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio".
Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 sono soppressi.
All'articolo 10, comma 1, le parole: "ed al personale dell'Esercito impiegato nella regione sudanese del Darfur, nell'ambito della missione di monitoraggio del cessate il fuoco dell'Unione africana" sono soppresse, e le parole: "euro 8.742" sono sostituite dalle seguenti: "euro 8.341".
All'articolo 11:
al comma 1, le parole: "agli articoli 4, comma 1, 5, commi 1, 2, 3, 6, 7 e 8, 6 e 9, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 4, comma 1,";
al comma 2, le parole: "agli articoli 4, comma 1, e 5, commi 1 e 2, nonche' per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan," sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 4, comma 1,";
i commi 4 e 5 sono soppressi.
All'articolo 13:
al comma 1, le parole: "nelle missioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "nella missione di cui all'articolo 4";
al comma 2, le parole: "afgano o" sono soppresse e le parole: ",4 e 5, commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "e 4";
il comma 4 e' soppresso.
Gli articoli 15, 16 e 17 sono soppressi.
All'articolo 18, comma 1, le parole: "alle missioni internazionali" sono sostituite dalle seguenti: "alla missione internazionale" e le parole: ",13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7," sono sostituite dalle seguenti: "e 13".
L'articolo 19 e' soppresso.
Nella rubrica del capo II, le parole: "a missioni internazionali" sono sostituite dalle seguenti: "alla missione internazionale in Iraq" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e misure di incentivazione della produttivita' del personale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri".
All'articolo 21, al comma 1, le parole: "escluso l'articolo 16" sono sostituite dalle seguenti: "escluso l'articolo 4-bis" e le parole: "euro 611.269.818" sono sostituite dalle seguenti: "euro 291.492.695".
Al titolo del decreto-legge, le parole: "a missioni internazionali" sono sostituite dalle seguenti: "alla missione internazionale in Iraq" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e misure di incentivazione della produttivita' del personale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri".
 
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