Gazzetta n. 65 del 19 marzo 2005 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2005 |
Interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i fenomeni franosi verificatisi nel comune di Ripalimosani in localita' Lama del Gallo e Covatta, e nel comune di Petacciato, in provincia di Campobasso. (Ordinanza n. 3407). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Vista l'ordinanza di protezione civile n. 2438 del 15 maggio 1996, recante «Disposizioni urgenti volte a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi a seguito dell'evento franoso nel comune di Ripalimosani e nel comune di Petacciato in provincia di Campobasso»; Vista l'ordinanza di protezione civile n. 2621 del 1° luglio 1997, recante «Interventi per fronteggiare situazioni d'emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici e alla salvaguardia delle coste nelle regioni Sicilia, Calabria e Molise»; Vista l'ordinanza di protezione civile n. 2769 del 25 marzo 1998, recante «Integrazioni all'ordinanza n. 2621/1997 concernente "Interventi per fronteggiare situazioni d'emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici e alla salvaguardia delle coste nelle regioni Sicilia, Calabria e Molise"»; Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3361 dell'8 luglio 2004, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»; Considerato che in relazione al contesto critico inerente ai movimenti franosi in atto, rispettivamente, nel comune di Ripalimosani, in localita' Lama del Gallo e Covatta, e nel comune di Setacciato, in provincia di Campobasso, sono venute meno le condizioni richieste dalla citata legge n. 225/1992 per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza; Considerato, tuttavia, che permane una diffusa situazione di criticita', sicche' occorre adottare ogni iniziativa utile per il completamento degli interventi in atto, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo; Ritenuto che la predetta situazione, suscettibile di determinare gravi pregiudizi alla collettivita', puo' essere fronteggiata avviando ogni iniziativa utile per scongiurare il verificarsi di ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, anche assicurando continuita' alle attivita' poste in essere in regime straordinario e finalizzate al superamento del contesto critico in esame; Vista la nota del 19 gennaio 2005, con cui la regione Molise, nel prendere atto dell'impossibilita' di procedere ad un'ulteriore proroga dello stato di emergenza ha, peraltro, rappresentato la necessita' di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al superamento della crisi in atto nel territorio dei comuni sopra richiamati; Ravvisata l'esigenza di disciplinare le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a dare continuita' alle azioni intraprese in regime straordinario, nonche' a conseguire il definitivo superamento del contesto critico in rassegna; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare gli interventi necessari al definitivo rientro nell'ordinario; Acquisita l'intesa della regione Molise; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio del Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il Presidente della regione Molise e' nominato commissario delegato e provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'attuazione ed al completamento, entro e non oltre il 31 gennaio 2006, delle iniziative gia' programmate per il superamento del contesto critico di cui in premessa. 2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, il commissario delegato si avvale dell'opera della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali, anche territoriali, e delle amministrazioni periferiche dello Stato. 3. Per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, il commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi del personale gia' operante presso la struttura commissariale ai sensi delle ordinanze di protezione civile citate in premessa, ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 40, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e degli enti locali del 22 gennaio 2004. |
| Art. 2. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente. |
| Art. 3. 1. Il commissario delegato trasmette trimestralmente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonche', al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute. |
| Art. 4. 1. Il Dipartimento della protezione civile, e' estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 marzo 2005 Il Presidente: Berlusconi |
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