Gazzetta n. 65 del 19 marzo 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 22 febbraio 2005
Procedure per l'assegnazione dei contributi per apparati per trasmissione o ricezione a larga banda dei dati via Internet.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per l'anno 2005) concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» ed in particolare l'art. 1, comma 212;
Ritenuto di dover dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 212 della predetta legge 30 dicembre 2004, n. 311 concernenti i contributi per agevolare l'accesso alla larga banda ad Internet;
Decreta:
Art. 1. Procedure per l'assegnazione dei contributi per apparati per
trasmissione o ricezione a larga banda dei dati via Internet
1. I contributi di cui all'art. 1, comma 212, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabiliti nella misura di Euro 50 per ciascun accesso, elevata ad Euro 75 qualora l'accesso alla rete fissa o alla rete mobile UMTS da parte dell'utente ricada nei comuni il cui territorio sia ricompreso nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e comunque in quelli con popolazione inferiore a diecimila abitanti, sono erogati per il tramite degli operatori di comunicazioni elettroniche con i quali gli utenti abbiano stipulato un contratto di abbonamento annuale al servizio di accesso a larga banda ad Internet. La concessione del contributo e' disposta entro il limite di spesa indicato al medesimo art. 1, comma 212, della legge.
2. I contributi vengono corrisposti mediante uno sconto di ammontare corrispondente al contributo previsto per ciascun accesso, praticato sull'ammontare dei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet stipulati a decorrere dal 1° dicembre 2004. Nel caso in cui il contratto di abbonamento al servizio di accesso alla larga banda ad Internet sia stipulato con un operatore di rete mobile UMTS il contributo e' riconosciuto a condizione che il traffico telefonico fatturato dall'operatore di rete mobile sia per almeno il 30% derivante dalla trasmissione o ricezione a larga banda dei dati via Internet.
3. Il contributo di cui al comma 1 non puo' essere cumulato, nell'ambito della stessa offerta commerciale, con il contributo di Euro 70 di cui all'art. 1, comma 211, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, quando erogati, direttamente o indirettamente, da parte dello stesso fornitore nei confronti del medesimo utente.
4. Ai fini dell'erogazione dei contributi, con provvedimento del Ministero, sono stabilite le tipologie e la struttura tecnica dei lotti di autorizzazioni preventive, da rilasciare agli operatori di comunicazioni elettroniche di cui al comma 1 che ne facciano richiesta, ciascuna contenente l'ammontare dello stanziamento relativo al singolo lotto, che e' stabilito sulla base dei dati di vendita degli accessi a larga banda ad Internet per tipologia di operatore. A tale scopo il Ministero richiede ad un campione rappresentativo di operatori di telecomunicazioni i dati di vendita relativi al mese di novembre. Il provvedimento e' adottato entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
5. Le tipologie di lotto possono essere modificate in qualsiasi momento dal Ministero, d'ufficio o su istanza degli operatori, debitamente documentata.
 
Art. 2. Assegnazione dei lotti di autorizzazioni preventive e rimborso dei
contributi erogati
1. A ciascun operatore di comunicazioni elettroniche di cui all'art. 1, comma 1, che risulti assegnatario dei lotti di autorizzazioni preventive ai sensi del presente articolo, sono rimborsati i contributi erogati, in relazione ai contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda stipulati a decorrere dal 1° dicembre 2004, ai beneficiari propri utenti. I rimborsi sono effettuati nei limiti del fondo assegnato e seguendo l'ordine cronologico dei contratti.
2. I lotti di autorizzazioni preventive sono assegnati ai soggetti di cui al comma 1, che ne abbiano fatto richiesta scritta a mezzo di raccomandata entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 1, comma 4. I lotti, la cui validita' massima e' pari a trenta giorni, sono assegnati a ciascun soggetto entro dieci giorni lavorativi dalla data della comunicazione dell'attivazione del proprio sistema informativo di cui al comma 4 del presente articolo.
3. Per ottenere il rimborso dei contributi e l'eventuale assegnazione di un successivo lotto i soggetti di cui al comma 1 devono inviare al Ministero il documento elettronico contenente gli estremi degli abbonamenti al servizio di accesso a larga banda riferiti al lotto gia' assegnato.
4. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 forniscono al Ministero al momento della presentazione della domanda di cui al comma 2 gli identificativi informatici (indirizzo IP statico e password) di un proprio sistema informativo (server) che operi su Internet con protocollo FTP (File Tranfer Protocol) e consenta l'accesso dall'esterno in sola lettura. Il sistema informativo, realizzato dal soggetto assegnatario del lotto di autorizzazioni preventive e dal medesimo gestito sotto la propria responsabilita', deve contenere un documento elettronico per ciascun lotto di contributi assegnato con i dati identificativi dei beneficiari che hanno usufruito del contributo, della data dei relativi contratti di fornitura del servizio di accesso a larga banda e dell'operatore che fornisce il servizio stesso.
5. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al Ministero, mediante posta elettronica con avviso di ricevimento, la presenza sul proprio sito FTP del file contenente le informazioni sugli utenti che hanno fruito dei contributi relativi al corrente lotto di autorizzazioni preventive assegnato.
6. L'avviso relativo al file di cui al comma 5 e' inviato dal soggetto assegnatario al termine dell'assegnazione di tutti i contributi ad esso relativi e comunque non oltre il trentesimo giorno dal completamento dell'assegnazione del lotto medesimo. Decorso tale termine non sono piu' assegnati contributi a valere sul lotto in questione.
7. Il Ministero, entro il decimo giorno lavorativo seguente a quello di segnalazione dell'avviso di cui al comma 5, effettuati i necessari controlli sui dati forniti e sulla consistenza dello stanziamento residuo, rilascia, o segnala di non poter rilasciare, l'autorizzazione ad un lotto successivo, identico al precedente.
8. Entro dieci giorni lavorativi dal rilascio dell'autorizzazione ad un lotto successivo, il Ministero emette un mandato di pagamento, per una quota parte della cifra relativa al rimborso dei contributi riconosciuti, a favore del soggetto assegnatario relativo al lotto precedente. La parte rimanente del rimborso sara' liquidata, insieme alle eventuali compensazioni finanziarie, al termine della gestione dei fondi residui di cui al seguente comma 10. La percentuale di liquidazione del rimborso e' stabilita con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 4.
9. Il Ministero, entro il secondo giorno lavorativo seguente a quello di segnalazione ad un soggetto assegnatario di non poter rilasciare l'autorizzazione ad un lotto di contributi avendo valutato prossimo l'esaurimento dei fondi, rende pubblica la medesima valutazione di esaurimento fondi attraverso le procedure di cui all'art. 3, riservandosi di emettere un provvedimento ai sensi dell'art. 1, comma 5, per la revisione delle tipologie di lotto, in vista dell'assegnazione dei fondi residui.
10. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di esaurimento fondi di cui al comma precedente, ciascun soggetto assegnatario deve segnalare, mediante avviso in posta elettronica e file sul sito FTP, i dati relativi ai beneficiari dei lotti al medesimo assegnati, per i quali non sia intervenuta, per qualsiasi motivo, la stipula del contratto e l'attivazione del servizio oppure per i quali sia intervenuto il recesso del contratto. I contributi relativi ai suddetti beneficiari vengono scorporati dal relativo lotto, compensati finanziariamente con il soggetto assegnatario ed entrano a far parte dei fondi residui non assegnati. Gli operatori di rete mobile UMTS assegnatari di lotti di autorizzazione preventive entro il medesimo termine devono far pervenire all'amministrazione una certificazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal cliente a favore del quale e' erogato il contributo, che attesti il rispetto del requisito previsto dall'art. 1, comma 2.
 
Art. 3.
Pubblicita'
1. Il Ministero pubblica sul proprio sito Internet una pagina informativa concernente l'ammontare residuo dello stanziamento tenuto conto di tutti i lotti di autorizzazioni preventive assegnati, fino a quel momento, ai soggetti autorizzati. L'aggiornamento dello stanziamento residuo e l'eventuale avviso di prossimo esaurimento fondi sono effettuati all'assegnazione di ciascun lotto di autorizzazioni preventive ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1.
 
Art. 4.
Revoca del contributo
1. Qualora risulti che la concessione dei contributi erogati ai sensi del presente decreto e' stata determinata da dichiarazioni errate o mendaci o false attestazioni il contributo e' revocato, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio.
2. La revoca dei contributi comporta l'obbligo di riversare all'erario, entro i termini fissati dal provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.
3. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione al ruolo.
Roma, 22 febbraio 2005

Il Ministro delle comunicazioni
Gasparri Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2005 Ufficio di controllo Atti Ministeri delle attivitia' produttive, registro n. 1, foglio n. 235
 
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