Gazzetta n. 66 del 21 marzo 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 1 marzo 2005
Riconoscimento, alla sig.ra Cena Elvira, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza della sig.ra Cena Elvira, nata a Kukes (Albania) il 2 ottobre 1972, cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Avokat», di cui e' in possesso, conseguito in Albania, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Diplome Jurist», conseguita presso l'«Universitetit te Tiranes» il 19 settembre 1995;
Considerato inoltre che e' iscritta nella «Dhoma Kombetare e Avokateve» di Tirana dal 28 dicembre 2000, come attestato dalla «Dhoma» stessa;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 23 novembre 2004;
Considerato il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;
Considerato che pur non essendoci differenze dal punto di vista della formazione accademica, sussistono invece differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Brescia in data 28 ottobre 2003 con scadenza in data 1° novembre 2005, per motivi famigliari;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Cena Elvira, nata a Kukes (Albania) il 2 ottobre 1972, cittadina albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 1° marzo 2005
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su 1) diritto civile, 2) diritto penale e 3) una a scelta del candidato tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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