Gazzetta n. 67 del 22 marzo 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 1 marzo 2005 |
Riconoscimento, alla sig.ra Barth Melanine Claudia, del titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Barth Melanine Claudia, nata a Heilbronn (Germania) il 18 febbraio 1976 cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Sozialarbeiterin/Sozialpadagogin», conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di assistente sociale in Italia; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Diplom-Sozialarbeiterin/Sozialpadagogin (FH) conseguito presso la «Fachhochschule fur Sozialarbeit und Sozialpadagogik Alice Salomon» il 12 febbraio 2003; Considerato che l'istante e' in possesso dell'«Urkunde» di «Sozialarbeiterin/Sozialpadagogin» rilasciato dal «Landesjugendamt Berlin» in data 25 marzo 2003; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 23 novembre 2004; Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria, nella Conferenza sopra citata; Considerato che la richiedente non ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale - sezione B, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Barth Melanine Claudia, nata a Heilbronn (Germania) il 18 febbraio 1976 cittadina tedesca, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione B, e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di otto mesi; |
| Art. 3. La prova attitudinale ove oggetto di scelta della richiedente vertera' sulle seguenti materie: 1) principi e fondamenti di servizio sociale; 2) metodi e tecniche di servizio sociale. Le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del seguente decreto. Roma, 1° marzo 2005 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A a) Prova attitudinale: La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto; La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sezione B. b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. |
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