Gazzetta n. 67 del 22 marzo 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 febbraio 2005
Emissione delle monete d'oro da Euro 50 dedicate a «L'Europa delle Arti» - Millesimo 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
del Tesoro

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;
Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;
Considerato che occorre autorizzare l'emissione delle monete d'oro da 50 Euro, dedicate a «l'Europa delle Arti», millesimo 2005;
Decreta:
Art. 1.
E' autorizzata l'emissione delle monete d'oro da 50 Euro, dedicate a «l'Europa delle Arti», millesimo 2005, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.
 
Art. 2.
Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

===================================================================== Metallo Valore Diametro Titolo in millesimi Peso gr.
nominale --------------------------------------------------------------------- Oro euro mm. legale tolleranza legale tolleranza
in + o in + o ---------------------------------------------------------------------
50,00 28 900 1% 16,129 5%
 
Art. 3.
Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono cosi' determinate:
sul dritto: rappresentazione dell'Europa come vascello che naviga sotto le dodici stelle dell'Unione, nel lato sinistro l'anno di emissione «2005», a destra «ri», in basso al centro il nome dell'autore «e.l. frapiccini»;
sul rovescio: al centro in primo piano, opera di Edgar Degas «Ballerina di quattordici anni - 1880» in tondo la legenda «europa delle arti», in basso la firma dell'artista «e. degas»; a sinistra «r»; a destra disposto su due righe il valore «50 euro»;
sul bordo: zigrinatura continua.
 
Art. 4.
Il contingente in valore nominale e le modalita' di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.
 
Art. 5.
L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e' tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta, da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.
 
Art. 6.
E' approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.
Le impronte, eseguite in conformita' delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.
Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

----> vedere LOGO a pag. 19 della G.U. <----

Roma, 18 febbraio 2005

p. Il direttore generale del Tesoro
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