Gazzetta n. 67 del 22 marzo 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 8 marzo 2005 |
Riconoscimento, al sig. Gerlach Benjamin, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di chimico. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti», Vista l'istanza del sig. Gerlach Benjamin, nato a Brema (Germania) il 20 febbraio 1966, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento dei suoi titoli accademici professionali tedeschi ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di chimico in Italia; Preso atto che e' in possesso dei titoli accademici di «Diplom-Chemiker» conseguito presso la «Universitat Bremen» il 18 ottobre 1990 e di «Doktor der Naturwissenschaften» presso la stessa Universita' nell'aprile 1993; Considerato che il richiedente ha dimostrato di avere acquisito ampia esperienza professionale; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 23 novembre 2004; Sentito il rappresentante dell'Ordine nazionale dei chimici nella seduta sopra indicata; Ritenuto pertanto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «chimico» e l'iscrizione all'albo nella sezione A, per cui non appare necessario applicare le misure compensative; Ritenuto che in questa formazione sia riscontrabile il concetto - introdotto dall'art. 1 della direttiva 2001/19/CE - di «formazione regolamentata»; Decreta: Al sig. Gerlach Benjamin, nato a Brema (Germania) il 20 febbraio 1966, cittadino tedesco, sono riconosciuti i titoli accademici/professionali, di cui in premessa, quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo dei chimici Sezione A. Roma, 8 marzo 2005 Il direttore generale: Mele |
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