Gazzetta n. 67 del 22 marzo 2005 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 7 marzo 2005
Informativa economica di sistema. Obbligo di comunicazione delle spese pubblicitarie degli enti pubblici. (Deliberazione n. 139/05/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione il Consiglio del 7 marzo 2005;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante «Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria» e, in particolare l'art. 5, commi 1, 2, 3 e 4;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante: «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» ed in particolare l'art. 7, commi 10, 11 e 12;
Vista la delibera n. 129/02/CONS del 24 aprile 2002, recante «Informativa economica di sistema», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile 2002, n. 100, ed in particolare l'art. 10 relativo all'obbligo di comunicazione delle spese di carattere pubblicitario per le amministrazioni statali e gli enti pubblici relative a ciascun esercizio finanziario;
Vista la delibera n. 129/03/CONS recante «Trasmissione telematica delle dichiarazioni concernenti le comunicazioni annuali al Registro degli operatori di comunicazione e delle dichiarazioni concernenti l'informativa economica di sistema»;
Considerata la necessita' di rendere la comunicazione delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici conforme al dettato dell'art. 7, comma 10, della legge 3 maggio 2004, n. 112;
Considerato che la legge 3 maggio 2004, n. 112, ha ampliato le categorie degli enti pubblici tenuti agli obblighi di comunicazione e di destinazione delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicita' istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa;
Considerata l'opportunita' di consentire alle ulteriori categorie di enti pubblici di cui all'art. 7 della legge 3 maggio 2004, n. 112, di acquisire per tempo le necessarie informazioni al fine di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 10 della delibera n. 129/02/CONS, disponendo la proroga, al 30 settembre 2005, dei termini di trasmissione delle dichiarazioni per l'esercizio 2004;
Udita la relazione del Presidente;
Delibera:
Art. 1. Obbligo di comunicazione delle spese pubblicitarie degli enti
pubblici
L'art. 10 della delibera n. 129/02/CONS, e' cosi' sostituito:
«1. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicita' istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa relative a ciascun esercizio finanziario.
2. La comunicazione va eseguita entro il 31 marzo di ogni anno, in relazione alle spese dell'ultimo esercizio finanziario concluso, in conformita' dei modelli telematici resi disponibili attraverso l'accesso al sistema indicato all'indirizzo internet www.roc.infocamere.it
3. La trasmissione dei modelli va effettuata anche nel caso in cui le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici non abbiano impegnato, nell'esercizio precedente, alcuna somma per l'acquisto dei predetti spazi.».
 
Art. 2.
Proroga dei termini
1. Il termine per la trasmissione delle comunicazioni di cui all'art. 10, comma 2, della delibera n. 129/02/CONS e' prorogato, limitatamente alle dichiarazioni relative all'esercizio 2004, al 30 settembre 2005.
 
Art. 3.
Disposizioni finali
1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale dell'Autorita' ed e' resa disponibile nel sito web dell'Autorita': www.agcom.it

Roma, 7 marzo 2005

Il Presidente: Cheli
 
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