Gazzetta n. 68 del 23 marzo 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 8 marzo 2005
Riconoscimento, alla sig.ra Franco Rodriguez Susana Elizabeth, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Franco Rodriguez Susana Elizabeth nata a Guayaquil (Ecuador) il 18 agosto 1970, cittadina ecuadoregna, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale ecuadoriano di «Psicologa clinica» rilasciato dall'«Universidad Catolica» di Santiago de Guayaquil nel febbraio 1998 ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;
Considerato inoltre che risulta essere iscritta al «Colegio de Psicologos clinicos» di Guayas da novembre 2003;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 dicembre 2004;
Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - Sezione A dell'albo, per cui non appare necessario applicare misure compensative;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rinnovato dalla Questura di Milano in data 9 settembre 2004 valido fino al 23 settembre 2006;
Decreta:
Alla sig.ra Franco Rodriguez Susana Elizabeth, nata a Guayaquil (Ecuador) il 18 agosto 1970, cittadina ecuadoregna, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - Sezione A e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 8 marzo 2005

Il direttore generale: Mele
 
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