Gazzetta n. 68 del 23 marzo 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 8 marzo 2005 |
Riconoscimento, alla sig.ra Franco Rodriguez Susana Elizabeth, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Franco Rodriguez Susana Elizabeth nata a Guayaquil (Ecuador) il 18 agosto 1970, cittadina ecuadoregna, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale ecuadoriano di «Psicologa clinica» rilasciato dall'«Universidad Catolica» di Santiago de Guayaquil nel febbraio 1998 ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo; Considerato inoltre che risulta essere iscritta al «Colegio de Psicologos clinicos» di Guayas da novembre 2003; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 dicembre 2004; Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - Sezione A dell'albo, per cui non appare necessario applicare misure compensative; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rinnovato dalla Questura di Milano in data 9 settembre 2004 valido fino al 23 settembre 2006; Decreta: Alla sig.ra Franco Rodriguez Susana Elizabeth, nata a Guayaquil (Ecuador) il 18 agosto 1970, cittadina ecuadoregna, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - Sezione A e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
Roma, 8 marzo 2005
Il direttore generale: Mele |
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