Gazzetta n. 68 del 23 marzo 2005 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 9 marzo 2005
Rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999. (Deliberazione n. 2/05/CIR).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta della commissione per le infrastrutture e le reti del 9 marzo 2005;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni» e, in particolare, l'art. 3;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998, recante «Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni»;
Vista la delibera n. 8/00/CIR recante «Applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999», nonche' tutti gli atti istruttori sottesi al provvedimento;
Viste le sentenze n. 249/2002 e 250/2002, depositate dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio il 14 gennaio 2002;
Vista la delibera n. 5/03/CIR recante «Esiti della rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999»;
Vista la sentenza n. 7257/2003 del Consiglio di Stato dell'8 luglio 2003;
Considerato quanto segue:
1. La delibera n. 8/00/CIR.
L'Autorita' ha svolto, nel corso dell'anno 2000, un procedimento istruttorio finalizzato a valutare l'esistenza dei presupposti per l'applicabilita' di un meccanismo di ripartizione dei costi di fornitura del servizio universale in relazione all'anno 1999, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, nonche' a determinare le modalita' di contribuzione all'eventuale fondo. L'attivita' istruttoria ha condotto ad accertare la sussistenza di un onere iniquo associato alla fornitura del servizio universale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art. 5, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale 10 marzo 1998, nonche' alla valutazione delle modalita' di determinazione e di ripartizione del relativo costo ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), n. 11, della legge n. 249/1997, dell'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art. 5, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 10 marzo 1998.
Relativamente all'oggetto del presente procedimento, l'Autorita', a seguito della dichiarazione dell'esistenza di un costo netto positivo per il 1999 da parte della societa' Telecom Italia, ha avviato -- tra le altre attivita' previste dal procedimento - l'analisi necessaria alla verifica dell'effettiva sussistenza delle condizioni per l'applicabilita' del meccanismo di ripartizione ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 ed ha avviato un'analisi delle condizioni di concorrenzialita' del mercato delle telecomunicazioni con riferimento all'anno 1999, al fine di verificare uno dei presupposti per l'ammissibilita' di un meccanismo di ripartizione, ovvero l'iniquita' dell'onere.
All'esito delle proprie attivita' istruttorie, pertanto, l'Autorita' e' pervenuta alle determinazioni contenute nella delibera n. 8/00/CR, relative, tra l'altro, all'iniquita' dell'onere e all'ammissibilita' di un fondo per la ripartizione di un costo netto, alla determinazione delle quote di esenzione, alla valutazione del costo netto, sulla base della relazione finale redatta dal Consorzio ERCS-NERA-WIK (incaricato di svolgere la verifica del costo netto del servizio universale, di seguito Consorzio) e alla valutazione dei benefici indiretti.
In particolare, l'Autorita' ha ritenuto che, alla luce delle condizioni concorrenziali e di mercato nel settore della telefonia riscontrate in relazione all'anno 1999, sussistessero i presupposti per l'applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 10 marzo 1998 ed ha individuato i soggetti debitori e le relative quote di contribuzione al fondo per il servizio universale per l'anno 1999 (articoli 1 e 4 della delibera n. 8/00/CR).
2. La delibera n. 5/03/CIR.
In data 2 aprile 2003, l'Autorita' ha ottemperato alle sentenze n. 249/2002 e n. 250/2002 del Tribunale Amministrativo del Lazio, con le quali venivano parzialmente accolti i ricorsi riuniti promossi da parte di alcuni operatori avverso la delibera n. 8/00/CIR e nelle quali veniva ordinato all'Autorita' di procedere alla rinnovazione del procedimento istruttorio relativo alla valutazione in merito all'applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo del servizio universale per l'anno 1999, a partire dal momento della consegna della relazione finale da parte del Consorzio, onde consentire ai soggetti interessati di controdedurre rispetto ai contenuti della relazione stessa ed assicurare il pieno e completo rispetto del principio del contraddittorio. 3. Il ricorso in appello della societa' Omnitel Pronto Italia e la
sentenza n. 7257/2003 del Consiglio di Stato dell'8 luglio 2003.
In data 9 maggio 2003, la societa' Omnitel Pronto Italia (oggi, Vodafone-Omnitel), ha proposto ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Lazio n. 250/02.
In particolare, la ricorrente ha richiesto la riforma della sentenza della parte in cui ha ritenuto infondati i motivi relativi all'inesistenza di un ambito di concorrenzialita' tra operatori di telefonia fissa e di telefonia mobile, ed alla necessita' di acquisire da parte dell'Autorita' il preventivo parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. Infine, la ricorrente ha riproposto i motivi di ricorso che la sentenza appellata aveva ritenuto assorbiti.
Relativamente al predetto ricorso, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7257/2003 dell'8 luglio 2003, ha ritenuto viziata per difetto di istruttoria l'impugnata delibera n. 8/00/CIR. Piu' precisamente, il Consiglio di Stato ha ritenuto non adeguata l'indagine effettuata dall'Autorita' relativamente al grado di concorrenzialita' del mercato laddove volendo « riscontrare le condizioni di concorrenzialita' del mercato delle comunicazioni al fine di verificare uno dei presupposti per l'operativita' del meccanismo di ripartizione degli oneri del servizio universale, [l'Autorita] si e' limitata ad evidenziare l'erosione delle quote di mercato della Telecom Italia da parte dei concorrenti della telefonia fissa senza affrontare il tema del mercato rilevante e della sostituibilita' dei servizi di telefonia fissa e telefonia mobile"». Inoltre, si dichiara che «il difetto di istruttoria sull'effettiva concorrenzialita' del mercato rilevante e' avvalorato anche dalla mancata acquisizione del parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato"».
Ritenuto necessario, sulla base di quanto indicato, di avviare il provvedimento di rinnovazione della delibera n. 8/00/CIR, in ottemperanza alla sentenza n. 7257/2003 del Consiglio di Stato dell'8 luglio 2003, relativamente ai profili di difetto di istruttoria sopra richiamati;
Udita la relazione del Commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
Rinnovazione del procedimento di cui alla delibera n. 8/00/CIR
1. E' avviato il procedimento di rinnovazione della delibera n. 8/00/CIR, in ottemperanza alla sentenza n. 7257/2003 del Consiglio di Stato dell'8 luglio 2003.
2. L'oggetto del presente procedimento e' la valutazione del grado di sostituibilita' tra servizi di telefonia fissa e servizi di telefonia mobile, al fine di misurare il livello di concorrenzialita' del mercato delle telecomunicazioni italiane in termini di mercato rilevante, nell'ambito della verifica circa l'applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999, secondo quanto indicato nella delibera n. 8/00/CIR.
3. Il termine di conclusione del procedimento e' fissato in novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di cui al successivo art. 3, comma 2.
4. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente e' sospesa:
a) per le richieste di informazioni e documenti, calcolate in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorita' in partenza e in arrivo;
b) per il tempo necessario ad acquisire il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorita' in partenza e in arrivo.
5. Il Responsabile del procedimento e' la dott.ssa Camilla Sebastiani del Servizio analisi di mercato e concorrenza.
 
Art. 2.
Partecipazione al procedimento
1. Le societa' notificate di cui all'art. 3, comma 1, e tutte le parti interessate sono invitate a far pervenire le proprie osservazioni in merito all'oggetto del presente provvedimento, cosi' come indicato al precedente art. 1, comma 2, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:
Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - c.a. Responsabile del procedimento dott.ssa Camilla Sebastiani - Servizio analisi di mercato e concorrenza - Via delle Muratte, 25 - 00187 Roma.
2. Le comunicazioni dovranno recare la dicitura «Rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999 di cui alla sentenza n. 7257/2003 del Consiglio di Stato dell'8 luglio 2003"», nonche' l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente. E' possibile, inoltre, inviare le proprie osservazioni via fax, al seguente numero 081-7507623, ovvero in formato elettronico, al seguente indirizzo e-mail: c.sebastiani@agcom.it, riportando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura sopra riportata. Si precisa che la trasmissione via fax o in formato elettronico non e' sostitutiva dell'invio formale del documento cartaceo con le modalita' esposte in precedenza.
3. I soggetti rispondenti dovranno allegare alla documentazione fornita la dichiarazione di cui all'art. 3 del Regolamento in materia di accesso agli atti, approvato con delibera n. 217/01/CONS, come modificata dalla delibera n. 335/03/CONS, contenente l'indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre all'accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa. In considerazione dell'opportunita' di pubblicare i documenti forniti, i soggetti rispondenti dovranno altresi' allegare alla documentazione inviata uno specifico «nulla osta alla pubblicazione»", per le parti non sottratte all'accesso.
4. Le comunicazioni pervenute potranno essere pubblicate, tenendo conto del grado di accessibilita' indicato, sul sito web dell'Autorita', all'indirizzo www.agcom.it
5. I soggetti interessati possono chiedere, con apposita istanza, di illustrare nel corso di un'audizione le proprie osservazioni, sulla base del documento scritto inviato in precedenza o consegnato prima dell'inizio dell'audizione stessa. L'istanza, che puo' essere anticipata via fax, deve pervenire al responsabile del procedimento tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per l'invio formale del documento cartaceo. Nella medesima istanza dovra' essere indicato un referente ed un contatto fax per l'inoltro di eventuali successive comunicazioni.
6. Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto alle decisioni dell'Autorita'.
 
Art. 3.
Regime di pubblicita'
1. Il presente provvedimento e' notificato alle societa' Telecom Italia S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a., Vodafone-Omnitel N.V. e WIND Telecomunicazioni S.p.a.
2. Il presente provvedimento e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Autorita' e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Napoli, 9 marzo 2005
Il Presidente: Cheli
 
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