Gazzetta n. 68 del 23 marzo 2005 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PROVVEDIMENTO 16 marzo 2005 |
Comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati catastali identificativi degli immobili presso cui sono attivate utenze di energia elettrica, di servizi idrici e del gas. |
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IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate e IL DIRETTORE dell'Agenzia del territorio
In base alle attribuzioni loro conferite dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento; Dispongono: Art. 1. Definizione dei dati analitici degli immobili presso cui sono attivate utenze di energia elettrica, di servizio idrico o del gas. 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 7, quinto comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'art. 1, comma 332, let-tera b), numero 2), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i dati d'identificazione dell'immobile, da comunicare all'anagrafe tributaria, sono: a) per gli immobili urbani di cui all'art. 3 del decreto del Ministro delle finanze del 2 gennaio 1998, n. 28: il comune amministrativo e l'indirizzo, il comune catastale se non coincidente con quello amministrativo, la sezione urbana, il foglio, la particella e il subalterno; b) per i terreni agricoli ed i fabbricati rurali: il comune amministrativo, il comune catastale se non coincidente con quello amministrativo, il foglio, la particella e il subalterno. 2. I dati catastali identificativi dell'immobile di cui al comma 1, sono dichiarati dagli utenti ed acquisiti dagli istituti, enti e societa' che stipulano i relativi contratti di utenza all'atto della sottoscrizione; per i contratti in essere le medesime informazioni sono dichiarate, ai predetti soggetti, solo in occasione del rinnovo ovvero della modificazione del contratto stesso. 3. I dati catastali identificativi dell'immobile di cui al comma 1, sono riferiti a quanto rappresentato negli atti del catasto edilizio urbano o del catasto terreni e rilevabili dalla consultazione degli atti medesimi. |
| Art. 2. Definizione dei campi costituenti i dati catastali per il catasto edilizio urbano e per il catasto terreni 1. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, gli identificativi degli immobili urbani di cui al comma 1, lettera a), sono cosi' rappresentati: a) comune amministrativo - dizione in chiaro; b) comune catastale - dizione in chiaro - se diverso dal comune amministrativo; c) codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici; d) sezione urbana, se presente - 3 caratteri alfanumerici; e) foglio - 4 caratteri alfanumerici; f) particella - 5 caratteri alfanumerici; g) subalterno, se presente - 4 caratteri alfanumerici. 2. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, gli identificativi dei terreni agricoli e dei fabbricati rurali di cui al comma 1, lettera b), sono cosi' rappresentati: a) comune amministrativo - dizione in chiaro; b) comune catastale - dizione in chiaro se diverso dal comune amministrativo; c) codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici; d) foglio - 4 caratteri alfanumerici; e) particella - 5 caratteri alfanumerici; f) subalterno, se presente - 4 caratteri alfanumerici. 3. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, nei comuni in cui vige il sistema tavolare, gli identificativi degli immobili urbani di cui al comma 1, lettera a), sono cosi' rappresentati: a) comune amministrativo - dizione in chiaro; b) comune catastale - dizione in chiaro - se diverso dal comune amministrativo; c) codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici; d) sezione urbana, se presente - 3 caratteri alfanumerici; e) foglio, se presente - 4 caratteri alfanumerici; f) particella - 10 caratteri alfanumerici, compreso il carattere «.» (5 caratteri per il numeratore, carattere / separatore e 4 caratteri per il denominatore); g) subalterno, se presente - 4 caratteri numerici. 4. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, nei comuni in cui vige il sistema tavolare, gli identificativi dei terreni agricoli e dei fabbricati rurali di cui al comma 1, lettera b), sono cosi' rappresentati: a) comune amministrativo - dizione in chiaro; b) comune catastale - dizione in chiaro se diverso dal comune amministrativo; c) codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici; d) foglio, se presente - 4 caratteri alfanumerici; e) particella - 10 caratteri alfanumerici, compreso il carattere «.» (5 caratteri per il numeratore, carattere / separatore e 4 caratteri per il denominatore); f) tipo particella (sono ammessi i seguenti valori: F = fondiaria E = edificiale solo per le province di Trento e Bolzano); g) subalterno - 4 caratteri numerici, se presente. 5. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, l'indirizzo degli immobili urbani di cui al comma 1, lettera a), e' rappresentato da: toponimo, numero civico, edificio, scala, piano, interno. Motivazioni. La previsione dell'obbligo di comunicare all'anagrafe tributaria, a decorrere dal 1° aprile 2005, i dati catastali che individuano in maniera univoca gli immobili presso i quali sono erogati pubblici servizi, si inserisce nel contesto delle disposizioni introdotte dalla legge finanziaria per il 2005, nell'ottica del potenziamento del patrimonio informativo a disposizione degli organismi preposti ai controlli fiscali, finalizzato ad una maggiore proficuita' delle azioni di prevenzione e contrasto all'evasione. Riferimenti normativi. a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 8; art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 73, comma 4); statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1). b) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia del territorio: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 8; art. 57; art. 64; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 73, comma 4), statuto dell'Agenzia del territorio, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2001; regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2004. c) Disciplina normativa di riferimento: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni concernente le disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti; legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 332, 333 e 334.
Roma, 16 marzo 2005 Il direttore dell'Agenzia delle entrate Ferrara
Il direttore dell'Agenzia del territorio Picardi |
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