Gazzetta n. 69 del 24 marzo 2005 (vai al sommario)
SACE S.P.A. - SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMMERCIO ESTERO
PROVVEDIMENTO 11 marzo 2005
Regolamento recante norme per l'individuazione di documenti di competenza di SACE sottratti al diritto di accesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;
si adotta il seguente regolamento: 1. Ambito di applicazione.
1. Il presente regolamento individua, in conformita' con l'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 le categorie di documenti formati da SACE, o comunque utilizzati ai fitti della sua attivita' amministrativa, sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso contemplati dall'art. 24/2 della stessa legge.
2. Sono inoltre esclusi dal diritto di accesso le altre categorie di documenti non comprese in questo regolamento la cui conoscenza possa essere di pregiudizio ad altri interessi tutelati dalla normativa vigente, nonche' i documenti dichiarati segreti o riservati dalla legge. 2. Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia della sicurezza, difesa nazionale e relazioni internazionali.
1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera a) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8/5, lettera a) del del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza nazionale e le relazioni internazionali, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
a) documenti attinenti la redazione di Accordi di Ristrutturazione del debito pubblico di Stati esteri;
b) documenti attinenti la formazione di Accordi ed intese internazionali di carattere generale in campo assicurativo e riassicurativo;
c) la documentazione relativa alla preparazione delle riunioni del C.I.P.E.;
d) verbali della conferenza di servizi indetta, a carattere permanente, dal Ministero delle attivita' produttive per il coordinamento della posizione italiana inmateria di orientamenti da adottare nel quadro delle intese raggiunte fra i Paesi OCSE ai fini del sostegno pubblico per i crediti all'esportazione (Accordo «Consensus»);
e) documenti attinenti la gestione della politica internazionale in materia di assicurazione e finanziamento agevolato dei crediti all'esportazione;
f) documenti che, ancorche' utilizzati da SACE, ricadono in categorie dichiarate inaccessibili da parte di altre amministrazioni; in tali casi SACE trasmettera' la domanda all'amministrazione interessata. 3. Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia della politica monetaria e valutaria.
1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8/5, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la politica monetaria e valutaria, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
a) documenti relativi ad operazioni di cartolarizzazione di crediti Sace;
b) documenti che, ancorche' utilizzati da SACE, ricadono in categorie dichiarate inaccessibili da parte di altre amministrazioni; in tali casi SACE trasmettera' la domanda all'amministrazione interessata. 4. Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia dell'ordine pubblico e per la prevenzione e repressione della criminalita'.
1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera c) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8/5, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e per la prevenzione e repressione della criminalita', sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
a) qualsiasi documento diretto o proveniente dall'autorita' giudiziaria relativo ad esigenze di tutela penale o inerente a procedimenti penali in corso, il cui libero accesso possa costituire violazione del segreto istruttorio;
b) documenti che, ancorche' utilizzati da SACE, ricadono in categorie dichiarate inaccessibili da parte di altre amministrazioni; in tali casi SACE trasmettera' la domanda all'amministrazione interessata. 5. Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese.
1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8/5, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
a) documenti valutativi del personale dipendente;
b) documenti attinenti alle selezioni psico-attitudinali;
c) accertamenti medico-legali, dichiarazioni di idoneita' al servizio e relativa documentazione e documenti comunque relativi alla salute della persona;
d) rapporti e documenti trasmessi alla Procura Generale o alle Procure Regionali presso la Corte dei conti;
e) documentazione relativa alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di persone, gruppi, ed imprese, e corrispondenza epistolare con gli stessi intervenuta;
f) documenti attinenti alla formazione di Accordi e intese nazionali e internazionali particolari in campo assicurativo e riassicurativi;
g) documenti inerenti alle promesse di garanzia, garanzie assicurative, atti contabili ad esclusione del Bilancio;
h) documenti che, ancorche' utilizzati da SACE, ricadono in categorie dichiarate inaccessibili da parte di altre amministrazioni; in tali casi SACE trasmettera' la domanda all'amministrazione Interessata.
i) gli atti preparatori al Bilancio; 6. Differimento.
1. Ai sensi dell'art. 24/6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8/2 e 8/3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l'accesso ai seguenti documenti, qualora l'accesso agli stessi non risulti espressamente escluso, e' cosi' differito:
a) per gli atti preparatori alle delibere degli organi di SACE, considerati accessibili ai sensi degli articoli precedenti, fino alla delibera stessa o fino alla eventuale approvazione della delibera da parte del Ministero vigilante;
b) documentazione attinente a procedimenti disciplinari, o concernente rimedi previsti dal C.C.N.L. fino alla loro conclusione;
c) per i documenti attinenti ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso o di procedimenti di selezione del personale, nonche' per i documenti comunque oggetto di dette procedure ed in particolare per gli elaborati dei candidati, fino all'esaurimento delle operazioni concorsuali;
d) per i documenti attinenti a procedure concorsuali o ad evidenza pubblica fino alla conclusione della procedura stessa;
e) per tutti i documenti, da ritenere accessibili ai sensi degli articoli precedenti, relativi a procedure in corso, la cui conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa, fino alla conclusione delle stesse. 7. Modifiche del presente regolamento.
1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente almeno ogni tre anni SACE verifica la congruita' delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate dagli articoli precedenti, ai fini di eventuali modifiche ed integrazioni.
Roma, 11 marzo 2005
Il direttore generale: Castellano
 
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