Gazzetta n. 70 del 25 marzo 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 12 gennaio 2005
Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale centrali e periferici dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 95, comma 2, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 264, recante il regolamento concernente l'individuazione dell'unita' dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 17, comma 4-bis, lettera e);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, e, in particolare, l'art. 10;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, ed, in particolare l'art. 3;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, concernente il «Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;
Attesa la necessita' di individuare gli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale e di definire i relativi compiti e funzioni;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale;
Acquisito il parere del Ministro dell'economia e delle finanze espresso in data 28 dicembre 2004;
Vista la comunicazione effettuata in data 11 gennaio 2005 al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sulla proposta del capo del Corpo forestale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.
Ambito della disciplina

1. Il presente decreto individua e disciplina le unita' di livello dirigenziali non generale centrali e periferiche del Corpo forestale dello Stato, definendone compiti e funzioni.
 
Art. 2. Unita' dirigenziali centrali alle dirette dipendenze del capo del
Corpo forestale dello Stato

1. Alle dirette dipendenze del capo del Corpo forestale dello Stato operano le seguenti unita' cui sono preposti primi dirigenti:
a) Ufficio studi e legislazione, con compiti e funzioni di:
studio, ricerca e consulenza in relazione a tutte le questioni di natura giuridica, economica, scientifica e tecnica attinenti ai settori di competenza dell'Amministrazione;
elaborazione di schemi di provvedimenti normativi d'iniziativa dell'Amministrazione, analisi dell'attivita' legislativa di interesse del Corpo forestale dello Stato e predisposizione di pareri sulle proposte normative di altra iniziativa;
cura di tutti gli adempimenti connessi ai lavori degli atti parlamentari e governativi relativi al Corpo forestale dello Stato;
b) Ufficio per la biodiversita', con compiti e funzioni di:
amministrazione, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale o internazionale nonche' degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversita' animale e vegetale;
amministrazione di territori e strutture destinati alla salvaguardia della biodiversita' o funzionali allo svolgimento di compiti istituzionali del Corpo forestale dello Stato;
coordinamento delle attivita' dei Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
adempimenti connessi alle concessioni e convenzioni per l'utilizzo dei beni amministrati;
gestione del personale di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124;
c) Ufficio sistemi informativi automatizzati e telecomunicazioni, con compiti e funzioni di:
pianificazione, programmazione, gestione, progettazione, sviluppo, indirizzo, monitoraggio e coordinamento, dei sistemi informativi automatizzati e delle telecomunicazioni;
pianificazione e programmazione dei piani di formazione del personale in materia di sistemi informativi automatizzati di concerto con il Servizio della formazione;
adempimenti connessi ai compiti di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
gestione dei procedimenti di formazione dei contratti di fornitura di beni e servizi in materia di sistemi informativi automatizzati di concerto con il dirigente preposto alla divisione X;
adempimenti connessi alla gestione e sviluppo dei collegamenti di cui all'art. 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 - sistema informativo della montagna;
applicazione dei criteri, delle metodologie e delle procedure finalizzati all'informatizzazione dei dati per la realizzazione di indagini, censimenti, statistiche a carattere territoriale per i compiti di cui all'art.2, lettera m), della legge 6 febbraio 2004, n. 36;
progettazione, realizzazione e gestione degli strumenti di supporto alla comunicazione interna e alla comunicazione istituzionale.
 
Art. 3. Unita' dirigenziali alle dirette dipendenze del vice capo del Corpo
forestale dello Stato

1. Alle dirette dipendenze del vice capo del Corpo forestale dello Stato, opera la seguente unita', cui e' preposto un primo dirigente:
Ufficio relazioni sindacali, con compiti e funzioni di:
rapporto con le organizzazioni sindacali;
coordinamento generale e conduzione diretta delle forme di contrattazione previsti dalla normativa vigente;
rapporto con il Dipartimento della funzione pubblica anche per la definizione delle nomiative contrattuali;
istruttoria di ricorsi e risoluzione di quesiti connessi con l'attivita' sindacale;
coordinamento delle segreterie delle Commissioni (formazione, benessere, pari opportunita', vestiario, ecc.).
 
Art. 4.
Unita' dirigenziali

1. Le unita' dirigenziali, cui sono preposti dirigenti superiori, sono le seguenti:
servizio centrale di polizia ambientale, forestale, agro-alimentare e di protezione civile (Servizio I);
servizio centrale per la politica forestale, per l'ambiente e per il territorio (Servizio II);
servizio centrale per gli affari generali, per la programmazione e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali (Servizio III);
servizio centrale per la gestione delle risorse umane (Servizio IV);
servizio centrale della Scuola del Corpo forestale dello Stato (Servizio V);
servizio centrale ispettivo (Servizio VI).
 
Art. 5.
Servizio I

1. Il servizio centrale di polizia ambientale, forestale, agro-alimentare e di protezione civile sovrintende all'attivita' svolta dalle seguenti divisioni, rette da primi dirigenti, cui sono attribuite le competenze per ciascuna indicate:
Divisione 1ª (polizia ambientale e forestale):
coordinamento dei servizi di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, finalizzati al controllo del territorio, con particolare riferimento al traffico illecito e allo smaltimento illegale dei rifiuti, al fenomeno dell'abusivismo edilizio e alla tutela delle acque dall'inquinamento;
direzione e gestione operativa del Nucleo investigativo centrale di polizia ambientale e forestale (NICAF) e supporto e direzione delle attivita' dei Nuclei provinciali di polizia ambientale e forestale (NIPAF);
organizzazione dell'attivita' di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza sul territorio;
coordinamento dell'attivita' di vigilanza venatoria ed organizzazione di operazioni di antibracconaggio di rilievo nazionale, attraverso il nucleo operativo antibracconaggio (NOA);
indirizzo e coordinamento dell'attivita' sanzionatoria di natura amministrativa;
gestione operativa del sistema d'indagine (SDI);
coordinamento e raccordo con EUROPOL/INTERPOL ed altri organismi internazionali che svolgono attivita' di polizia e controlli nel settore ambientale;
coordinamento delle centrali operative, gestione del numero telefonico di emergenza ambientale.
Divisione 2ª (polizia agro-alimentare)
coordinamento delle attivita' di controllo sull'attuazione dei regolamenti comunitari nei settori agricolo, agro-alimentare e forestale;
coordinamento delle attivita' volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere, ivi compresi quelli relativi alla BSE, agli OGM ed alle produzioni biologiche;
direzione e gestione operativa del Nucleo agro-alimentare e forestale (NAF);
rapporti e coordinamento con l'ispettorato centrale repressione frodi, il Comando carabinieri politiche agricole e gli altri organi preposti al contrasto delle frodi comunitarie e/o nazionali e a garantire la sicurezza alimentare dei cittadini;
Divisione 3ª (protezione civile e pubblico soccorso):
programmazione e coordinamento delle attivita' in materia di pubblico soccorso e di quelle di rilievo nazionale di protezione civile con riferimento anche al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei;
coordinamento attivita' dei centri operativi antincendio boschivi;
gestione operativa del Nucleo investigativo antincendio boschivi (NIAB);
studio per la ricerca e la sperimentazione in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; indagini statistiche e attivita' consultiva;
indirizzo e coordinamento delle attivita' di monitoraggio e controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico; adempimenti di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, collaborazione nello svolgimento dell'attivita' straordinaria di polizia idraulica;
rapporti e coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, con i Vigili del fuoco e con le altre strutture di protezione civile;
gestione operativa del servizio Meteomont per il controllo del manto nevoso e per la previsione del rischio valanghe;
organizzazione e coordinamento del servizio a cavallo, del servizio cinofilo e del servizio soccorso alpino;
organizzazione e coordinamento dei reparti di pronto impiego.
Divisione 4ª (reparto aero - navale):
gestione operativa ed amministrativa del Centro operativo aereo (COA) e del servizio nautico del Corpo forestale dello Stato;
cura dei rapporti operativi con il Centro operativo aereo unificato (COAU).
 
Art. 6.
Servizio II

1. Il Servizio centrale per la politica forestale, per l'ambiente e per il territorio, sovrintende all'attivita' svolta dalle seguenti divisioni, rette da primi dirigenti, cui sono attribuite le competenze per ciascuna indicate:
Divisione 5ª (rapporti internazionali e raccordo nazionale):
rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria, e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;
partecipazione, in sede UE, alla definizione dei regolamenti e delle direttive riguardanti il settore forestale;
attivita' di competenza statale relative al coordinamento dell'attuazione di regolamenti e direttive comunitarie in materia forestale;
vigilanza e controllo sull'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversita' vegetale e animale;
raccolta, elaborazione e validazione, di concerto con l'ISTAT ed altri organismi istituzionali, di informazioni statistiche riguardanti il settore forestale;
promozione e realizzazione di attivita' di cooperazione istituzionale in ambito forestale.
Divisione 6ª (rapporti con le regioni e attivita' di monitoraggio):
supporto nella definizione e coordinamento nell'attuazione dei rapporti convenzionali con le regioni secondo le modalita' stabilite dall'art. 4, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36;
supporto al Comitato di cui all'art. 4, comma 2, della legge 6 febbraio 2004, n. 36;
partecipazione alla definizione delle politiche per le aree montane in relazione ai compiti del Corpo forestale dello Stato;
coordinamento delle attivita' relative alle competenze statali in materia di risorse genetiche forestali, produzione e commercializzazione dei prodotti forestali di propagazione e certificazione delle attivita' forestali ecocompatibili;
collaborazione con l'Osservatorio nazionale del mercato dei prodotti e dei servizi forestali istituito presso il CNEL, nonche' supporto e partecipazione a comitati, commissioni ed altri organismi operanti nel settore forestale di competenza del Corpo forestale dello Stato;
coordinamento delle attivita' di monitoraggio ambientale di competenza del Corpo forestale dello Stato, con particolare riferimento alla cura e realizzazione dell'inventario forestale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati.
Divisione 7ª (tutela dell'ambiente):
rapporti con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la definizione delle collaborazioni sulle materie di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
coordinamento delle attivita' di sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza internazionale e nazionale e delle altre aree protette secondo le modalita' previste dalla legislazione vigente;
adempimenti in materia di danno ambientale;
coordinamento delle attivita' relative alle competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di flora, fauna e pesca nelle acque interne e di tutela del paesaggio;
attivita' di controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, in attuazione dei regolamenti comunitari e delle norrnative nazionali in materia di protezione della flora e della fauna (CITES).
 
Art. 7.
Servizio III

1. Il Servizio centrale per gli affari generali, per la programmazione e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali, sovrintende all'attivita' svolta dalle seguenti divisioni, rette da primi dirigenti, cui sono attribuite le competenze per ciascuna indicate:
Divisione 8ª (affari generali e relazioni con il pubblico):
affari generali;
sicurezza e salute del personale sul luogo di lavoro;
servizio sanitario;
progettazione, manutenzione e gestione delle caserme e degli alloggi di servizio;
contratti di affitto dei locali adibiti a sede degli uffici;
relazioni con il pubblico.
Divisione 9ª (programmazione e gestione economico-finanziaria):
programmazione degli obiettivi e delle relative risorse finanziarie;
gestione amministrativo-contabile e ripartizione dei fondi di bilancio:
gestione della contabilita' analitica per centri di costo.
Divisione 10ª (risorse strumentali):
servizio di motorizzazione;
rilascio e gestione delle patenti di guida C.F.S.;
servizio di commissariato;
gestione e distribuzione del materiale vestiario;
economato;
contratti di fornitura di beni e servizi;
istruttoria per la corresponsione delle spese e degli interessi legali;
formazione e aggiornamento dell'inventario dei beni mobili.
Divisione 11ª (trattamento economico del personale-amministrazione sede centrale):
trattamento economico centralizzato (UTEC);
trattamento economico accessorio;
fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali;
liquidazione di spese e interessi legali;
anagrafe delle prestazioni;
amministrazione del personale, delle strutture e dei servizi della sede centrale;
ufficio del consegnatario - cassiere;
coordinamento sull'applicazione della normativa in materia di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro delle strutture centrali.
 
Art. 8.
Servizio IV

1. Il Servizio centrale per la gestione delle risorse umane sovrintende all'attivita' svolta dalle seguenti divisioni, rette da primi dirigenti, cui sono attribuite le competenze per ciascuna indicate:
Divisione 12ª (personale direttivo e dirigente):
organizzazione degli uffici centrali e periferici del Corpo forestale dello Stato;
reclutamento, stato giuridico, inquadramento economico, disciplina, stati matricolari del personale dei ruoli direttivi e del ruolo dei dirigenti;
rilascio delle tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali del Corpo forestale dello Stato al personale dei ruoli direttivi e del ruolo dei dirigenti.
Divisione 13ª (agenti e assistenti, sovrintendenti e ispettori):
organizzazione delle strutture operative di livello territoriale di base;
reclutamento, stato giuridico, inquadramento economico, disciplina, stati matricolari del personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori;
rilascio delle tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali del Corpo forestale dello Stato al personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori.
Divisione 14ª (operatori e collaboratori, revisori e periti):
reclutamento, stato giuridico, inquadramento economico, disciplina, stati matricolari del personale dei ruoli degli operatori e dei collaboratori, dei revisori e dei periti.
Divisione 15ª (pensioni):
trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato, riconoscimenti e riscatti ai fini di quiescenza e di buonuscita, liquidazione dell'equo indennizzo.
 
Art. 9.
Servizio V
Servizio centrale della Scuola del Corpo forestale dello Stato

1. Il servizio pianifica e programma tutta l'attivita' formativa, di specializzazione e di aggiornamento professionale del personale.
2. Sovrintende alla attivita' svolta da un Reparto logistico-amministrativo e da due Reparti addestramento, retti da primi dirigenti.
3. Sovrintende all'attivita' di organizzazione e coordinamento del settore armamento e tiro.
4. Cura l'organizzazione e la gestione del Museo storico del Corpo forestale dello Stato.
5. La banda musicale ed il coro del Corpo forestale dello Stato operano nell'ambito e alle dirette dipendenze della Scuola che ne dispone l'impiego secondo modalita' da stabilirsi con successivo provvedimento.
 
Art. 10.
Servizio VI
Servizio centrale ispettivo

1. Il Servizio centrale ispettivo sovrintende all'attivita' di vigilanza sugli uffici dell'Amministrazione, al fine di accertarne la regolarita' amministrativa e contabile ed il corretto svolgimento dell'azione amministrativa, svolta da due Uffici ispettivi cui sono preposti primi dirigenti:
Ufficio ispettivo Centro-Nord:
per le regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria.
Ufficio ispettivo Centro-Sud:
per le regioni: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.
 
Art. 11.
Comandi regionali

1. In ciascuna regione sono istituiti i Comandi regionali, cui sono preposti primi dirigenti che assumono la denominazione di Comandanti regionali.
2. I Comandi regionali operano sotto la direzione, il coordinamento ed il controllo dell'ispettorato generale, ferme restando le dipendenze di carattere funzionale previste da disposizioni nominative.
3. I Comandi regionali sovrintendono e coordinano le attivita di dette strutture periferiche operanti nella regione e operano il raccordo tra queste e l'ispettorato generale.
 
Art. 12.
Funzioni e compiti dei Comandi regionali

1. I Comandi regionali, in relazione alle competenze attribuite al Corpo forestale dello Stato dalla normativa vigente, svolgono, ciascuno nell'ambito del territorio della rispettiva regione e del rispetto delle direttive impartite dall'ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, le funzioni ed i compiti di seguito indicati:
a) pianificazione, direzione, coordinamento, vigilanza e controllo delle attivita' svolte dalle strutture periferiche operanti nella regione;
b) gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
c) cura dei rapporti istituzionali con le amministrazioni regionali, con le strutture periferiche statali di rilevanza regionale, con altri enti di rilevanza regionale e connessa attivita' di rappresentanza;
d) rappresentanza in sede regionale dell'Amministrazione centrale nelle relazioni sindacali concernenti il Corpo forestale dello Stato, ivi compresa la presidenza della delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata;
e) coordinamento sull'applicazione della normativa in materia di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro da parte delle strutture sotto ordinate operanti nella regione;
f) svolgimento di ogni altro compito espressamente delegato dall'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato o attribuito dalla regione con lo strumento convenzionale.
2. L'azione amministrativa ed i settori d'intervento sono adeguati in relazione alle esigenze con criteri di flessibilita' e progressivita'.
 
Art. 13.
Organizzazione gerarchica funzionale

1. L'ordine gerarchico e' fissato, in ordine decrescente, come segue:
a) Capo del Coroo forestale dello Stato;
b) Vice Capo del Corpo forestale dello Stato;
c) Capo servizio centrale e Direttore della scuola;
d) Direttore di divisione, Comandante regionale e Capo reparto della Scuola del Corpo forestale dello Stato.
2. I capi servizio, i primi dirigenti preposti all'Ufficio speciale patrimonio biodiversita', all'Ufficio sistemi informativi automatizzati e telecomunicazioni e all'Ufficio studi e legislazione dipendono direttamente dal Capo del Corpo forestale dello Stato.
3. I direttori delle divisioni, i capi reparto scuola, i capi degli uffici ispettivi e i comandanti regionali del Corpo sono coordinati per materia dal competente capo servizio.
 
Art. 14.
Norma transitoria

1. E' revocato il decreto ministeriale 1° giugno 1987, limitatamente alla denominazione del funzionario che coordina le attivita' del Corpo forestale dello Stato a livello regionale e della relativa unita' coordinata.
2. Il Comandante del Comando regionale subentra in tutti i compiti e le funzioni esercitate in base alla normativa vigente dal funzionario del Corpo forestale dello Stato responsabile a livello regionale.
3. Con successivo provvedimento di natura non regolamentare, entro sessanta giorni dalla emanazione del regolamento di cui all'art. 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, saranno individuati gli Uffici periferici provinciali di livello dirigenziale non generale che assumono la denominazione di Comandi provinciali del Corpo forestale dello Stato.
4. Con successivi provvedimenti del Capo del Corpo forestale dello Stato, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli Uffici centrali e periferici di livello non dirigenziale del Corpo forestale dello Stato, con la definizione delle relative dipendenze, rapporti gerarchici, compiti e funzioni. Viene, altresi', individuata l'articolazione, centrale e periferica, dell'Ufficio per la biodiversita'.
5. Con successivo provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato saranno individuate le piante organiche delle strutture centrali e periferiche disciplinate dal presente provvedimento.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le unita' dirigenziali non generali, centrali e periferiche, dell'Ispettorato generale sono soppresse.
 
Art. 15.
Clausola finanziaria

1. L'attuazione del presente decreto avviene nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e degli organici previsti dalla normativa vigente. L'istituzione ed il funzionamento degli uffici previsti dal presente decreto avvengono mediante l'utilizzo delle sedi e delle risorse umane e strumentali delle strutture gia' operanti per il Corpo forestale dello Stato.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 12 gennaio 2005
Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 208
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone