Gazzetta n. 70 del 25 marzo 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 3 febbraio 2005
Istituzione del sistema nazionale di monitoraggio della qualita' dei combustibili per autotrazione.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2000, n. 434, recante recepimento della direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2001;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2002, n. 29, recante modificazioni dell'allegato al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, relativo al risparmio di greggio mediante l'impiego di carburanti di sostituzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002;
Visti l'art. 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2000, n. 434, e l'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2002, n. 29, i quali prevedono l'istituzione di un sistema nazionale di monitoraggio della qualita' dei combustibili;
Vista la direttiva europea 2000/71/CE della Commissione del 7 novembre 2000 che adegua al progresso tecnico i metodi di misura stabiliti negli allegati I, II, III e IV della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come previsto all'art. 10 della medesima direttiva, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 287 del 14 novembre 2000;
Vista la direttiva europea 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 marzo 2003 che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 76/10 del 23 marzo 2003;
Considerato che i volumi di benzina in distribuzione extra-rete, ossia il volume totale in distribuzione sul mercato nazionale sottratto del volume in distribuzione presso gli impianti di distribuzione, debbono ritenersi poco significativi, non avendo superato negli anni 1999, 2000 e 2001 il 3% dei volumi totali di benzina in distribuzione, e possono essere pertanto esclusi dal sistema di monitoraggio del presente decreto;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto istituisce, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2000, n. 434 e dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2002, n. 29, il sistema nazionale di monitoraggio della qualita' dei combustibili individuati all'art. 2 dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 434 del 2000.
2. Le caratteristiche dei combustibili sottoposte a monitoraggio sono le seguenti:
a) quelle riportate nell'allegato I, punto 1, per le benzine;
b) quelle riportate nell'allegato I, punto 2, per il combustibile diesel.
3. I metodi di prova da applicare in relazione alle caratteristiche specificate nell'allegato I, punto 1, sono quelli descritti nella norma europea EN 228:2004. I metodi di prova da applicare in relazione alle caratteristiche specificate nell'allegato I, punto 2, sono quelli descritti nella norma europea EN 590:2004.
4. Ai fini del monitoraggio della qualita' dei combustibili prodotti e importati, previsto all'art. 3, comma 2, possono essere adottati metodi di prova alternativi a quelli riportati nel comma 3 qualora tali metodi alternativi garantiscano almeno lo stesso livello di accuratezza e di precisione dei corrispondenti metodi di prova di cui al comma 3. Tale equivalenza deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla Stazione sperimentale per i combustibili o da perizia giurata redatta da un tecnico abilitato iscritto all'albo dei chimici.
5. Per il prelievo alle pompe di distribuzione presso gli impianti di distribuzione si applica la norma EN 14275:2003.
6. Per il prelievo dai serbatoi dei depositi commerciali si applica la norma prEN ISO 3170:2002.
 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) Grado dei combustibili tipo.
Fino al 31 dicembre 2008:
benzina senza piombo conforme alle specifiche di cui all'allegato I della direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE;
benzina senza piombo con un tenore massimo di zolfo di 50 mg/kg e conforme alle altre specifiche di cui all'allegato III della direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE;
combustibile diesel conforme alle specifiche di cui all'allegato II della direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE;
combustibile diesel con un tenore massimo di zolfo di 50 mg/kg e conforme alle altre specifiche di cui all'allegato IV della direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE.
A partire dal 1° gennaio 2009:
benzina senza piombo con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg e conforme alle altre specifiche di cui all'allegato III della direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE;
combustibile diesel con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg e conforme alle altre specifiche di cui all'allegato IV della direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE.
b) Grado dei combustibili.
Fino al 31 dicembre 2008:
benzina senza piombo con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg e conforme alle altre specifiche di cui all'allegato III della direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE;
combustibile diesel con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg e conforme alle altre specifiche di cui all'allegato IV della direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE.
c) Combustibili commercializzati: combustibili messi a disposizione sul mercato nazionale indipendentemente dall'assolvimento dell'accisa.
d) Combustibili in distribuzione: combustibili per i quali l'accisa e' stata assolta messi a disposizione sul mercato nazionale per i consumatori finali.
e) Depositi fiscali: impianti in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti i combustibili oggetto del presente decreto, sottoposti ad accisa; ricadono in tale definizione anche gli impianti di produzione dei combustibili.
f) Combustibile sottoposto ad accisa: combustibile al quale si applica il regime fiscale delle accise.
g) Impianto di distribuzione: complesso commerciale unitario, accessibile al pubblico, costituito da una o piu' pompe di distribuzione, con le relative attrezzature e accessori, ubicato lungo la rete stradale ordinaria o lungo le autostrade.
h) Pompa di distribuzione: apparecchio di erogazione automatica di carburanti per uso autotrazione, inserito in un impianto di distribuzione, che presenta un sistema di quantificazione, inteso come valorizzazione, dell'erogato.
i) Depositi commerciali: depositi aventi capacita' superiore a tremila metri cubi in cui vengono ricevuti, immagazzinati e spediti i combustibili di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), ad accisa assolta.
j) Siti di distribuzione: gli impianti di distribuzione e i depositi commerciali.
k) Macroregioni:
macroregione nord-ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia;
macroregione nord-est: Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna;
macroregione centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo;
macroregione sud: Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria;
macroregione isole: Sicilia, Sardegna.
l) Periodo estivo per le benzine: periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre.
m) Periodo estivo per il combustibile diesel: periodo compreso tra il 16 marzo e il 14 novembre.
n) Periodo invernale per le benzine: periodo compreso tra il 16 novembre e il 15 marzo.
o) Periodo invernale per il combustibile diesel: periodo compreso tra il 15 novembre e il 15marzo.
 
Art. 3. Monitoraggio della qualita' dei combustibili prodotti e importati e
relazione annuale al Parlamento
1. A partire dal 1° gennaio 2005, entro quindici giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre, gli uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio comunicano all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito denominata APAT, in relazione alle infrazioni previste dalla normativa che stabilisce le caratteristiche dei combustibili ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, gli accertamenti effettuati nei tre mesi precedenti, con l'indicazione degli impianti sottoposti ad accertamento, le infrazioni accertate, nonche' il tipo e l'entita' delle difformita' rilevate. Tale comunicazione e' effettuata per il tramite dell'Area verifiche e controlli tributi doganali e accise - Laboratori chimici, Ufficio metodologie e tecnologie chimiche.
2. A partire dal 1° gennaio 2005, entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre, i gestori dei depositi fiscali che importano i combustibili oggetto del presente decreto da Paesi terzi o che li ricevono da Paesi membri dell'Unione europea e i gestori degli impianti di produzione inviano all'APAT i dati concernenti le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 2, relativi a ciascun tipo e grado di combustibile prodotto o importato, e destinato alla commercializzazione, con l'indicazione dei volumi di combustibile cui i predetti dati sono riferiti, nonche' la certificazione o la perizia giurata di cui all'art. 1, comma 4. I dati si riferiscono ai combustibili immagazzinati nei serbatoi in cui sono sottoposti ad accertamento volto a verificarne la quantita' e la qualita' ai fini della classificazione fiscale.
3. Le caratteristiche dei combustibili a cui si riferiscono i dati inviati ai sensi del comma 2, fatte salve quelle indicate nel comma successivo, possono essere controllate mediante criteri statistici. Tali caratteristiche devono essere espressamente indicate nella comunicazione dei dati di cui al comma 2.
4. Non possono essere controllate mediante criteri statistici, ai sensi del comma 3, le seguenti caratteristiche:
a) contenuto di benzene nella benzina;
b) contenuto di aromatici nella benzina;
c) contenuto di zolfo, quando il contenuto massimo e' pari a 50 o 10 mg/kg, nella benzina;
d) contenuto di zolfo, quando il contenuto massimo e' pari a 50 o 10 mg/kg, nel combustibile diesel.
5. I dati di cui ai commi precedenti sono raccolti e inviati in formato elettronico. A tal fine debbono essere osservate, ove disponibili, le procedure indicate sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
6. L'APAT sottopone annualmente al Parlamento una relazione in merito alla qualita' dei combustibili commercializzati nell'anno precedente, sulla base dei dati ricevuti ai sensi del presente articolo.
 
Art. 4. Monitoraggio della qualita' dei combustibili in distribuzione e
rapporto annuale alla Commissione europea
1. E' istituito presso l'APAT, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, un comitato con il compito di coordinare le attivita' di monitoraggio dei combustibili in distribuzione previste dal presente decreto, composto da due rappresentanti nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, due rappresentanti nominati dal Ministero della salute, due rappresentanti nominati dal Ministero delle attivita' produttive, due rappresentanti nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, due rappresentanti nominati dall'APAT, un rappresentante nominato dall'Associazione per l'unificazione nel settore dell'industria chimica, di seguito denominata UNICHIM. Ai componenti del comitato non e' dovuto alcun compenso o rimborso spese per l'espletamento dei compiti ad essi attribuiti.
2. Il comitato adotta entro trenta giorni dalla sua istituzione un apposito regolamento di funzionamento interno.
3. Il comitato si riunisce periodicamente per individuare:
a) il numero di campioni da prelevare per macroregione, secondo quanto indicato all'allegato II;
b) la lista degli impianti di distribuzione e depositi commerciali per macroregione da sottoporre a prelievo;
c) i laboratori che effettuano i controlli nell'anno successivo;
d) gli organismi che effettuano i prelievi nell'anno successivo.
4. Entro il 31 ottobre di ogni anno, a partire dal 2005, l'Agenzia delle dogane invia al comitato la lista degli impianti di distribuzione riforniti, corredata di indirizzo completo.
5. Entro il 31 ottobre di ogni anno, a partire dal 2005, il Ministero delle attivita' produttive invia al comitato la lista dei depositi commerciali, corredata di indirizzo completo.
6. Per ogni macroregione, il comitato seleziona, in maniera casuale, i siti da sottoporre a prelievo per ogni tipo e grado di combustibile. Inoltre seleziona, sempre in modo casuale, un numero di siti aggiuntivo pari ad almeno il 10% di siti prescelti da sottoporre a prelievo nel caso in cui i siti precedentemente selezionati non siano operativi.
7. Il comitato fornisce agli organismi di cui all'art. 5, comma 4, l'elenco dei siti di distribuzione presso cui effettuare i prelievi, corredato da informazioni sufficienti per identificare ogni sito di distribuzione in maniera univoca.
8. Gli organismi di cui all'art. 5, comma 4, effettuano i prelievi presso i siti indicati, secondo le norme di cui all'art. 1, commi 5 e 6, e in accordo con le procedure di cui al comma 9.
9. Il comitato stabilisce apposite procedure operative di gestione del sistema di monitoraggio, al fine di garantire la tutela dell'anonimato dei campioni sottoposti a controllo e il trattamento confidenziale dei dati.
10. Il rapporto analitico elaborato dai laboratori deve contenere esclusivamente le seguenti informazioni:
a) codice identificativo del laboratorio;
b) codice identificativo del sito di distribuzione;
c) codice identificativo del campione;
d) tipo e grado di combustibile;
e) risultato delle analisi di cui all'art. 1, comma 2.
11. I laboratori di cui al comma 3, lettera c), inviano in formato elettronico, a partire dal 1° gennaio 2005, entro quindici giorni lavorativi dal termine di ogni trimestre, all'APAT i rapporti di cui al comma 10.
12. Il Ministero delle attivita' produttive invia entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dal 2005, all'APAT le seguenti informazioni:
a) volumi totali di ogni tipo e grado di combustibili in distribuzione nell'anno precedente;
b) volumi totali di ogni tipo e grado di combustibili in distribuzione nell'anno precedente, per macroregione, inclusi i volumi di benzina e di combustibile diesel con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg, in distribuzione nell'anno precedente, distinguendo, per il combustibile diesel, i volumi venduti presso gli impianti di distribuzione e i volumi venduti presso i depositi commerciali;
c) metodo utilizzato per la raccolta dei dati relativi alla distribuzione di ogni tipo e grado di combustibile.
13. L'APAT, sulla base dei rapporti di cui al comma 11 e delle informazioni di cui al comma 12, elabora una relazione annuale secondo le linee guida di cui all'allegato III e la invia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2006.
14. Entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2006, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base della relazione di cui al comma 13, trasmette alla Commissione europea un rapporto relativo all'attivita' di monitoraggio dei combustibili in distribuzione.
 
Art. 5. Organismi competenti per il monitoraggio della qualita' dei
combustibili in distribuzione
1. Il controllo delle caratteristiche dei combustibili in distribuzione, al fine di consentire l'elaborazione del rapporto di cui all'art. 4, comma 14, e' effettuato dai seguenti organismi:
a) laboratori chimici delle dogane o, ove istituiti, uffici delle Dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane;
b) laboratori accreditati, per i metodi di cui all'allegato I, in accordo con la norma EN ISO/IEC 17025.
2. I laboratori di cui al comma 1 partecipano regolarmente ad almeno uno schema di correlazione interlaboratorio nazionale, europeo o internazionale, che preveda le misure relative alle caratteristiche di cui all'art. 1, comma 2.
3. La lista dei laboratori che operano in conformita' e' redatta e aggiornata annualmente dall'UNICHIM, sulla base dei risultati ottenuti negli schemi di cui al comma 2, messi a disposizione dell'UNICHIM da parte dei laboratori che fanno richiesta di essere inseriti tra quelli abilitati ad effettuare i controlli. La lista e i suoi aggiornamenti sono inviati al comitato di cui all'art. 4, comma 1, entro il 31 ottobre di ogni anno a partire dal 2005.
4. Il prelievo dei campioni presso i siti e' effettuato dai seguenti organismi:
a) Ufficio tecnico di finanza, laboratori chimici delle dogane o, ove istituiti, uffici delle Dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane;
b) organismi accreditati secondo la norma EN 45004;
c) laboratori accreditati per i metodi di cui all'allegato I nonche' per il metodo EN 14275:2003.
5. La lista degli organismi di cui al comma 4, lettere b) e c), e' redatta e aggiornata annualmente dall'UNICHIM sulla base di apposita documentazione, comprovante l'accreditamento prescritto, messa a disposizione dell'UNICHIM da parte dei laboratori che fanno richiesta di essere inseriti tra quelli abilitati ad effettuare i prelievi. La lista e i suoi aggiornamenti sono inviati al comitato di cui all'art. 4, comma 1, entro il 31 ottobre di ogni anno a partire dal 2005.
6. Ai fini dell'esecuzione delle attivita' previste dai commi 1 e 4, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio stipula apposite convenzioni annuali con i laboratori di cui al comma 1, lettera b), e di cui al comma 4, lettere b) e c), a seguito della relativa individuazione effettuata dal comitato di cui all'art. 4, ai sensi del comma 3 di tale articolo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio stipula inoltre apposite convenzioni annuali con i laboratori di cui al comma 1, lettera a), e di cui al comma 4, lettera a), ai fini dell'esecuzione delle attivita' previste dai commi 1 e 4 diverse da quelle ricadenti nei compiti di ufficio ditali laboratori.
7. Al finanziamento delle convenzioni di cui al comma 6 si provvede entro i limiti dei normali stanziamenti di bilancio.
 
Art. 6.
Disposizioni transitorie e finali
1. Per il 2005, la relazione di cui all'art. 3, comma 6, e' elaborata dall'APAT sulla base dei dati ricevuti ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 4 novembre 1997, n. 413.
2. Per le attivita' di monitoraggio previste dagli articoli 4 e 5, da effettuare nell'anno 2005, le funzioni del Comitato di cui all'art. 4, comma 1, sono esercitate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero della salute, il Ministero delle attivita' produttive e il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi dell'APAT. La lista di cui all'art. 4, comma 4, e' trasmessa entro il 1° dicembre 2004 e la lista di cui all'art. 4, comma 5, e' trasmesa in forma provvisoria entro il 1° dicembre 2004 ed in forma definitiva entro il 31 gennaio 2005. Gli adempimenti previsti dall'art. 4, commi 3, 6, 7 e 9, sono assolti, indipendentemente dalla trasmissione delle liste di cui all'art. 5, commi 3 e 5.
3. Per l'anno 2005, la relazione di cui all'art. 4, comma 13, e il rapporto di cui all'art. 4, comma 14, sono predisposti sulla base delle informazioni di cui all'art. 4, comma 12, e sulla base dei dati trasmessi all'APAT e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dai gestori di cui all'art. 3, comma 2, entro 1° maggio 2005. I dati, ottenuti sulla base di un monitoraggio effettuato, per conto di tali gestori, presso gli impianti di distribuzione da societa' di sorveglianza indipendenti, includono le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 2, nonche' i metodi di prova ed i metodi di prelievo utilizzati. L'APAT trasmette tale relazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro il 31 maggio 2005.
4. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 febbraio 2005

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli

Il Ministro della salute
Sirchia

Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2005 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 225
 
Allegato I

----> vedere allegato da pag. 18 a pag. 19 della G.U. <----
 
Allegato II
DETERMINAZIONE DEL NUMERO MINIMO DI PUNTI DI CAMPIONAMENTO

----> vedere allegato da pag. 19 a pag. 20 della G.U. <----
 
Allegato III

LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE ANNUALE ELABORATA DALL'APAT
(Art. 4, comma 13)
La relazione di cui all'art. 4, comma 13, del presente decreto e' costituita da due sezioni: una generale ed una analitica.
La sezione generale descrive il funzionamento del sistema di monitoraggio della qualita' dei combustibili e contiene informazioni relative a:
a) definizione del periodo estivo e invernale;
b) periodo nel quale e' stato attuato il sistema di monitoraggio della qualita' dei combustibili;
c) lista completa dei tipi e gradi di combustibile in distribuzione sul territorio nazionale;
d) modello statistico utilizzato comprendente eventuali informazioni integrative;
e) identificazione delle macroregioni e delle regioni che le costituiscono;
f) volumi di vendita nazionale di ogni tipo e grado di combustibile e loro divisione per macroregione;
g) numero di campionamenti effettuati per macroregione e per grado di combustibile;
h) ogni altra informazione ritenuta necessaria per ottenere una descrizione piu' completa del sistema di monitoraggio.
La sezione analitica contiene, per ogni grado di combustibile e per ognuno dei periodi di cui all'art. 2, comma 1, lettere l), m), n) e o), una lista dettagliata dei valori relativi ai parametri sottoposti ad analisi.
I dati devono essere riportati secondo il modello di tabella riassuntiva fornita dalla norma EN 14274:2003.
 
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