Gazzetta n. 70 del 25 marzo 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 marzo 2005
Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 nel territorio della regione Molise. (Ordinanza n. 3414).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268 del 12 marzo 2003, recante «Primi interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 nel territorio della regione Molise;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3315 del 2 ottobre 2003, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
Considerato che in relazione al contesto critico in rassegna sono venute meno le condizioni richieste dalla citata legge n. 225/1992 per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza, venuto a cessare il 1° febbraio 2005;
Considerato, tuttavia, che permane una diffusa situazione di criticita', sicche' occorre adottare ogni iniziativa utile per il completamento degli interventi in atto, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo;
Ritenuto che la predetta situazione, suscettibile di determinare gravi pregiudizi alla collettivita', puo' essere fronteggiata avviando ogni iniziativa utile per scongiurare il verificarsi di ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, anche assicurando continuita' alle attivita' poste in essere in regime straordinario e finalizzate al superamento del contesto critico in esame;
Vista la nota del 19 gennaio 2005, con cui la regione Molise, nel prendere atto dell'impossibilita' di procedere ad un'ulteriore proroga dello stato di emergenza ha, peraltro, rappresentato la necessita' di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al superamento della crisi in atto nel territorio della regione Molise;
Ravvisata l'esigenza di disciplinare le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a dare continuita' alle azioni intraprese in regime straordinario, nonche' conseguire il definitivo superamento del contesto critico in rassegna;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare gli interventi necessari al definitivo rientro nell'ordinario;
Acquisita l'intesa della regione Molise;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il Presidente della regione Molise, Commissario delegato ex art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3268 del 12 marzo 2003, provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'attuazione ed al completamento, entro e non oltre il 31 gennaio 2006, delle iniziative gia' programmate per il superamento del contesto critico di cui in premessa, ivi comprese quelle di cui all'art. 15 della medesima ordinanza.
2. Il Commissario delegato e' autorizzato ad erogare contributi a favore dei proprietari di immobili distrutti a seguito degli eventi di cui alla presente ordinanza e non ripristinabili in sito, sulla base di un apposito piano predisposto dal Commissario delegato da sottoporre alla successiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, con il quale verranno definiti, in termini di rigorosa perequazione, i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi in rassegna.
3. Il Commissario delegato e', altresi', autorizzato ad assumere iniziative volte al reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa anche a favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, pur non rientrando nella fattispecie di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3268/2003, si trovi in una condizione di oggettiva non fruibilita', da accertarsi ad opera del medesimo Commissario delegato, per cause direttamente riconducibili agli eventi meteorologici di cui alla presente ordinanza.
4. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, il Commissario delegato si avvale dell'opera di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo Commissario delegato, nonche' della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
5. Per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi del personale gia' operante presso la struttura commissariale ai sensi dell'ordinanza n. 3268/2003 citata in premessa, ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 40, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e degli enti locali del 22 gennaio 2004.
 
Art. 2.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.
 
Art. 3.
1. Il Commissario delegato trasmette trimestralmente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonche', al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.
 
Art. 4.
1. Il Dipartimento della protezione civile, e' estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 marzo 2005
Il Presidente: Berlusconi
 
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