Gazzetta n. 70 del 25 marzo 2005 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 febbraio 2005, n. 8
Testo del decreto-legge 1° febbraio 2005, n. 8, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2005, n. 40 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni ammininistrative del 2005.».

Avvertenza:
- Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1. Anticipazione di termini del procedimento elettorale in occasione
delle elezioni amministrative del 2005

1. Le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono, limitatamente al turno annuale ordinario del 2005, tra il 1° aprile ed il 15 giugno.
2. In occasione del turno elettorale di cui al comma 1, il termine indicato dall'art. 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, e anticipato al 10 febbraio e, in deroga a quanto previsto dall'art. 53, comma 3, del ((testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le dimissioni del sindaco e del presidente della provincia, presentate al Consiglio nei due giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci. Le dimissioni presentate anteriormente alla data medesima, e non ancora efficaci ed irrevocabili, lo diventano alla scadenza del secondo giorno successivo alla stessa data.))
3. I comuni sciolti ai sensi dell'art. 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti nel turno elettorale di cui al comma 1 qualora il periodo di durata della gestione commissariale si concluda entro il giorno antecedente a quello fissato per la votazione.
Riferimenti normativi:
- Il testo del comma 1, dell'art. 2, della legge
7 giugno 1991, n. 182 (Norme per lo svolgimento delle
elezioni dei consigli provinciali, comunali e
circoscrizionali), reca:
«Art. 2 - 1. Le elezioni dei consigli comunali e
provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi
dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa
giornata domenicale di cui all'art. 1 se le condizioni che
rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il
24 febbraio, ovvero nello stesso periodo di cui all'art. 1
dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate
oltre tale data.».
- Si riporta il testo degli articoli 53 e 143 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali):
«Art. 53 (Dimissioni, impedimento, rimozione,
decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del
presidente della provincia). - 1. In caso di impedimento
permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o
del presidente della provincia, la Giunta decade e si
procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la
Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo
consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia.
Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del
presidente della provincia sono svolte, rispettivamente,
dal vicesindaco e dal vicepresidente.
2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il
sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza
o di impedimento temporaneo, nonche' nel caso di
sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi
dell'art. 59.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal
presidente della provincia diventano efficaci ed
irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro
presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo
scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale
nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale
determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del
presidente della provincia nonche' delle rispettive
giunte.».
«Art. 143 (Scioglimento dei consigli comunali e
provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso). - 1. Fuori dei casi
previsti dall'art. 141, i consigli comunali e provinciali
sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti
effettuati a norma dell'art. 59, comma 7, emergono elementi
su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori
con la criminalita' organizzata o su forme di
condizionamento degli amministratori stessi, che
compromettono la libera determinazione degli organi
elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali
e provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei
servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da
arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della
sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale
o provinciale comporta la cessazione dalla carica di
consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di
componente delle rispettive giunte, anche se diversamente
disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e
funzionamento degli organi predetti, nonche' di ogni altro
incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.
2. Lo scioglimento e' disposto con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal
Consiglio dei Ministri e' trasmesso al Presidente della
Repubblica per l'emanazione del decreto ed e'
contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento e'
avviato dal prefetto della provincia con una relazione che
tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i
poteri delegati dal Ministro dell'interno ai sensi
dell'art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre
1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni ed
integrazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli
accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia
pendente procedimento penale, il prefetto puo' richiedere
preventivamente informazioni al procuratore della
Repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del
codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni
che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze
del procedimento.
3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti
per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino
ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali,
dandone comunicazione alle commissioni parlamentari
competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle
amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad
esse affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la
relazione del Ministro, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale
proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3
e' adottato nonoltre il cinquantesimo giorno antecedente la
data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al
rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le
modalita' stabilite dal comma 2 del presente articolo.
5. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il
prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende
gli organi dalla carica ricoperta, nonche' da ogni altro
incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria
amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La
sospensione non puo' eccedere la durata di 60 giorni e il
termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla data
del provvedimento di sospensione.
6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi
a norma del presente articolo quando sussistono le
condizioni indicate nel comma 1, ancorche' ricorrano le
situazioni previste dall'art. 141.».
 
Art. 2.
Sperimentazione della rilevazione informatizzata
di uno scrutinio regionale

1. Ai fini della prosecuzione del progetto di sperimentazione di cui all'art. 8 della legge 8 aprile 2004, n. 90, in occasione delle elezioni dei consigli e dei presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario della primavera del 2005, la sperimentazione e' effettuata in tutti gli uffici elettorali di sezione di una delle regioni interessate alle elezioni, individuata previa intesa dei Ministri dell'interno, per gli affari regionali e per l'innovazione e le tecnologie con il presidente della giunta regionale.
2. La sperimentazione di cui al comma 1 e' svolta secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, previo coordinamento, sentita la regione interessata.
3. Fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti, la sperimentazione e' svolta, altresi', secondo le seguenti modalita':
a) un operatore informatico, nominato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie tra i cittadini italiani che godono dei diritti politici, effettua, in via sperimentale, all'interno dell'ufficio elettorale di sezione e mediante apposito strumento informatico, la rilevazione delle risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda e la trasmissione per via telematica dei predetti risultati alle strutture appositamente costituite; l'esito delle rilevazioni sperimentali non ha alcuna incidenza sui risultati ufficiali dell'elezione;
b) il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, nei casi in cui si verifichino difficolta' tecniche nell'attuazione della sperimentazione, e' tenuto a proseguire nelle operazioni ufficiali previste dalla normativa vigente.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, e' costituita, ((senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,)) una Commissione nazionale per la verifica dei risultati della sperimentazione, con la partecipazione dei rappresentanti della regione e degli enti locali.
5. In relazione alla eccezionale necessita' ed urgenza di fare fronte tempestivamente agli adempimenti, alle forniture ed alle prestazioni dei servizi necessari per la sperimentazione di cui al comma 1, si procede anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato. E' applicabile l'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
6. Per l'attuazione ((delle disposizioni di cui al comma 3, lettera a),)) del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi:
- L'art. 8 della legge 8 aprile 2004, n. 90 (Norme in
materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e
altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi
nell'anno 2004), reca:
«Art. 8 (Norme transitorie per la sperimentazione di
procedure per il conteggio informatizzato del voto). - 1.
Fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle
disposizioni vigenti, in occasione dello scrutinio per le
elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia della primavera del 2004, un operatore
informatico, nominato dal Ministro per l'innovazione e le
tecnologie tra i cittadini italiani che godono dei diritti
politici, rileva in via sperimentale, all'interno
dell'ufficio elettorale di sezione e mediante apposito
strumento informatico, le risultanze dello scrutinio di
ciascuna scheda. L'esito della rilevazione sperimentale non
ha alcuna incidenza sui risultati ufficiali dell'elezione.
2. Nei casi in cui si verifichino difficolta' tecniche
nell'attuazione della sperimentazione, il presidente
dell'ufficio elettorale di sezione prosegue, senza indugio,
nelle operazioni ufficiali previste dalla normativa
vigente.
3. La sperimentazione di cui al comma 1 e' svolta,
secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva
competenza, dal Ministero dell'interno e dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione
e le tecnologie, previo opportuno coordinamento; essa si
svolge in uffici elettorali di sezione, nel numero massimo
di 2.500, individuati con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie. Con lo stesso decreto e' altresi'
costituita una commissione nazionale per la verifica dei
risultati della sperimentazione.
4. In relazione alla eccezionale necessita' ed urgenza
di fare fronte tempestivamente agli adempimenti, alle
forniture ed alle prestazioni dei servizi necessari per la
sperimentazione di cui al comma 1, si procede anche in
deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato; e'
applicabile l'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 157.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente
articolo, compreso il compenso da attribuire agli operatori
informatici di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro
per l'anno 2004, si provvede, quanto a 8 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa, relativa all'anno 2004, di cui all'art. 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, quanto a 2 milioni di
euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa, relativa all'anno 2004, di cui all'art. 4, comma
12, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. A tal fine le
risorse disponibili gia' preordinate al finanziamento degli
interventi nei campi della ricerca e della societa'
dell'informazione a cura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie,
di cui alla Del. CIPE 9 maggio 2003, n. 17/2003, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2003, sono
ridotte di pari importo.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della
direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di
servizi):
«Art. 7 (Trattativa privata). - 1. Gli appalti del
presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa
privata, previa pubblicazione di un bando, nei seguenti
casi:
a) in caso di offerte irregolari, dopo che siano
stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata
o un appalto concorso, oppure in caso di offerte che
risultino inaccettabili in relazione a quanto disposto
dagli articoli 11, 12, comma 2, 18, 19 e da 22 a 25,
purche' le condizioni dell'appalto non vengano
sostanzialmente modificate; le amministrazioni
aggiudicatrici pubblicano, in questo caso, un bando di
gara, a meno che ammettano alla trattativa privata tutte le
imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11
a 16 e che, in occasione delle suddette procedure, abbiano
presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della
procedura d'appalto;
b) in casi eccezionali, quando la natura dei servizi
o i rischi connessi non consentano la fissazione
preliminare e globale del prezzo;
c) in occasione di appalti in cui la natura dei
servizi, specie se di natura intellettuale o se rientranti
tra quelli di cui alla categoria 6 dell'allegato 1, renda
impossibile stabilire le specifiche degli appalti stessi
con sufficiente precisione perche' essi possano essere
aggiudicati selezionando l'offerta migliore in base alle
norme delle procedure aperte o ristrette.
2. Gli appalti del presente decreto possono essere
aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare
pubblicazione di un bando di gara:
a) quando non vi e' stata alcuna offerta o alcuna
offerta appropriata dopo che sono stati esperiti un
pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto
concorso, purche' le condizioni iniziali dell'appalto non
siano sostanzialmente modificate;
b) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o
per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi,
l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a
un particolare prestatore di servizi;
c) quando l'appalto fa seguito ad un concorso di
progettazione e deve, in base alle norme applicabili,
essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del
concorso; in quest'ultimo caso, tuttavia, i vincitori
devono essere invitati a partecipare ai negoziati;
d) nella misura strettamente necessaria, qualora, per
impellente urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili
per l'amministrazione aggiudicatrice, non possano essere
osservati i termini, di cui agli articoli 8, 9 e 10, per il
pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto
concorso o la trattativa privata con pubblicazione di un
bando; le circostanze addotte per giustificare tale
impellente urgenza non devono in alcun caso essere
imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;
e) per i servizi complementari non compresi nel
progetto inizialmente preso in considerazione, ne' nel
contratto inizialmente concluso, ma che, a causa di
circostanze impreviste, siano diventati necessari per la
prestazione del servizio oggetto del progetto o del
contratto, purche' siano aggiudicati al prestatore che
fornisce questo servizio, a condizione che:
1) tali servizi complementari non possano venire
separati, sotto il profilo tecnico o economico,
dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti
all'amministrazione, ovvero, pur essendo separabili
dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente
necessari per il suo perfezionamento;
2) il valore complessivo stimato degli appalti
aggiudicati per servizi complementari non puo', tuttavia,
superare il 50 per cento dell'importo relativo all'appalto
principale;
f) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di
servizi analoghi gia' affidati allo stesso prestatore di
servizi mediante un precedente appalto aggiudicato dalla
stessa amministrazione, purche' tali servizi siano conformi
a un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un
primo appalto conformemente alle procedure di cui al comma
3; in questo caso il ricorso alla trattativa privata,
ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione
dell'appalto iniziale, deve essere indicato in occasione
del primo appalto e il costo complessivo stimato dei
servizi successivi e' preso in considerazione
dall'amministrazione aggiudicatrice per la determinazione
del valore globale dell'appalto.
3. In ogni altro caso si applicano le procedure di cui
all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c).».
 
Art. 3.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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