Gazzetta n. 71 del 26 marzo 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELIBERAZIONE 3 marzo 2005
Domanda di concessione del beneficio del rimborso dei pedaggi autostradali 2004 per i soggetti italiani e dei Paesi U.E. esercenti l'attivita' di autotrasportatore di cose in conto proprio. (Deliberazione n. 7/05).

IL COMITATO CENTRALE per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi

Riunitosi nella seduta del 3 marzo 2005;
Vista la delibera n. 5 del 3 marzo 2005 del Comitato centrale, con la quale si e' provveduto a determinare le percentuali di riduzione compensata dei pedaggi autostradali pagati nell'anno 2004;
Vista la delibera n. 6 del 3 marzo 2005 del Comitato centrale, con la quale sono stati stabiliti modalita', criteri e termini per la presentazione delle domande da parte dei soggetti che svolgono attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi aventi diritto alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per l'anno 2004;
Delibera:
1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose in disponibilita' delle imprese di cui al successivo punto 3, sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1° gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2004, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi ed ad un'ulteriore riduzione commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00 ovvero con uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00, secondo le modalita' contenute nella delibera 5 del 3 marzo 2005 del Comitato centrale;
2. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente da ciascuna societa' che gestisce i sistemi di pagamento differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.
3. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali si applicano alle imprese titolari di licenza in conto proprio alla data del 31 dicembre 2003. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le societa' consortili titolari di licenza per conto proprio successivamente a tale data, possono richiedere le riduzioni di cui sopra per i viaggi effettuati successivamente alla data di rilascio della licenza.
4. Le riduzioni spettano altresi' alle imprese che svolgono attivita' di autotrasporto in conto proprio aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea. Tali imprese, nel compilare la domanda, dovranno compilare il quadro G allegato alla domanda fornendo l'elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenze sulle autostrade italiane nell'anno 2004 e le fotocopie delle carte di circolazione di tali veicoli.
5. I raggruppamenti costituiti esclusivamente tra imprese che svolgono attivita' di autotrasporto in conto proprio dovranno trasmettere al Comitato centrale domanda redatta e sottoscritta utilizzando il modulo allegato alla presente delibera e nel rispetto dei successivi punti 6, 7, 8 e 9, indicando il/i codice/i di fatturazione ovvero il codice/i cliente rilasciato/i alla forma associata dalla/e societa' concessionaria/e.
Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte esclusivamente imprese italiane titolari di licenza in conto proprio, il raggruppamento deve compilare il quadro H allegato alla domanda, fornendo l'elenco delle imprese associate e indicando il fatturato autostradale realizzato da ciascuna di esse nell'anno 2004, sulla base del quale sara' riconosciuto l'ammontare del rimborso, per ogni singola impresa.
Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte esclusivamente imprese comunitarie che effettuano trasporto in conto proprio, il raggruppamento deve compilare il quadro I allegato alla domanda indicando, oltre al fatturato autostradale realizzato da ciascuna di esse, anche l'elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenze sulle autostrade italiane nell'anno 2004 e le fotocopie delle carte di circolazione di tali veicoli.
Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte sia imprese titolari di licenze in conto proprio sia imprese comunitarie che effettuano trasporti in conto proprio, dovranno essere compilati entrambi i quadri H ed I, rispettivamente, per le imprese socie italiane e comunitarie.
Ai fini del calcolo dell'ulteriore riduzione, spettante ad ogni singola impresa che abbia realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi nelle ore notturne, il raggruppamento dovra' altresi' specificare, per ciascuna impresa associata titolare di licenza per conto proprio, i codici dei titoli (codice Viacard, codice Telepass) ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso, inviando su supporto magnetico (floppy disk 1,5 Mb), un file compilato utilizzando il programma scaricabile dal sito www.alboautotrasporto.it, denominato «transiti notturni conto proprio».
6. Ciascun soggetto, pena l'esclusione dal diritto, trasmette entro il termine ultimo del 31 maggio 2005 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in Roma, via G. Caraci, 36 - c.a.p. 00157, una domanda in bollo, utilizzando un modulo conforme all'allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante. La domanda e gli eventuali quadri allegati devono essere compilati a macchina oppure in carattere stampatello.
7. La domanda deve contenere a pena di inammissibilita' i seguenti elementi:
a) denominazione e sede del soggetto giuridico che richiede il beneficio;
b) generalita' del titolare, del rappresentante legale o del procuratore che sottoscrive la domanda di richiesta del beneficio;
c) firma autenticata di colui che sottoscrive la domanda; in alternativa all'autenticazione della firma deve essere allegata fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento di colui che sottoscrive la domanda;
d) le imprese aventi sede in altro Paese della Unione europea devono allegare l'elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenze sulle autostrade italiane nell'anno 2004 e le fotocopie delle carte di circolazione di tali veicoli.
8. Nella domanda e nei relativi quadri allegati devono altresi' essere riportati, per ciascuna fattispecie che interessa, gli ulteriori elementi indicati nel successivo punto 9 della presente delibera. La mancanza dei dati richiesti ovvero la loro errata indicazione, qualora cio' non consenta al Comitato centrale di procedere alla definizione della istruttoria della domanda, ai fini della liquidazione dei benefici richiesti, comporta, a seconda del caso che ricorra, l'esclusione parziale o totale dai suddetti benefici.
9. Elementi che tutti i richiedenti debbono indicare nella domanda:
a) numero e data di rilascio della licenza in conto proprio di cui e' titolare il soggetto che richiede il beneficio, salvo quanto previsto al punto 4 per le imprese aventi sede in un altro Paese dell'Unione europea;
b) societa' autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il relativo/i codice/i di fatturazione ovvero il/i codice/i cliente intestato/i al soggetto che richiede il beneficio. Il codice/i di fatturazione ovvero il/i codice/i cliente deve/devono essere indicati nella loro interezza, che per la Societa' Autostrade e' costituita da nove cifre.
10. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 marzo 2005
Il presidente: De Lipsis
 
----> vedere allegato da pag. 27 a pag. 33 del S.O. <----
 
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