Gazzetta n. 72 del 29 marzo 2005 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 9 marzo 2005
Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2005. (Deliberazione n. 1/05/CIR).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE TELECOMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 9 marzo 2005;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli articoli 19 e 44;
Vista la delibera n. 160/03/CONS recante «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001»;
Vista la delibera n. 3/03/CIR, recante «Criteri per la predisposizione dell'offerta di riferimento 2003 mediante l'introduzione di un sistema programmato di adeguamento delle tariffe massime applicabili», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 22 marzo 2003;
Vista la delibera n. 3/04/CIR, recante «Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2004» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 28 maggio 2004;
Considerato che Telecom Italia S.p.A. ha reso pubblica la propria Offerta di riferimento per l'anno 2005 in data 29 ottobre 2004;
Vista la lettera di Telecom Italia S.p.A. del 7 ottobre 2004, con cui la suddetta societa' ha comunicato all'Autorita' gli impegni assunti nei confronti degli operatori nell'ambito del procedimento A351 dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato:
Viste le lettere di Telecom Italia S.p.A. del 29 ottobre 2004 e dell'11 febbraio 2005, con le quali la suddetta societa' ha comunicato all'Autorita' la messa in atto di promozioni sulle proprie offerte wholesale;
Considerato che Telecom Italia risulta notificata nel mercato nazionale dell'interconnessione su rete fissa, ai sensi della delibera n. 160/03/CONS, e che il Codice delle comunicazioni (decreto legislativo n. 259/2003) prevede che (art. 19, comma 9) «Gli operatori di reti telefoniche pubbliche fisse, designati come operatori che detengano una quota di mercato significativa nell'ambito della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi ai sensi dell'allegato n. 1 parte I della direttiva 97/33/CE o della direttiva 98/10/CE continuano ad essere considerati operatori notificati ai fini del regolamento (CE) n. 2887/2000 fino a che non sia stata espletata la procedura relativa all'analisi di mercato di cui al presente articolo. Successivamente cessano di essere considerati operatori notificati aifini del suddetto regolamento»;
Considerato che nel Codice delle comunicazioni viene, inoltre, previsto, all'art. 44, comma 1, che «Gli obblighi vigenti alla data di entrata in vigore del Codice in materia di accesso e di interconnessione, imposti agli operatori che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, restano in vigore fintantoche' tali obblighi non siano stati riesaminati e non sia stata adottata una decisione ai sensi del comma 2. Fino a tale data conservano efficacia le deliberazioni adottate dall'Autorita', relativamente ai suddetti obblighi, sulla base della normativa previgente»;
Ritenuto alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate che la valutazione con eventuali modifiche dell'Offerta di riferimento 2005 debba essere svolta sulla base degli obblighi regolamentari previgenti alla data di entrata in vigore del Codice delle comunicazioni;
Ritenuto necessario procedere alla valutazione delle condizioni economiche dell'Offerta di riferimento 2005, il cui esame risulta semplificato alla luce dell'introduzione del sistema di network cap e dei dati di costo a disposizione dell'Autorita', rimandando a specifici procedimenti la valutazione delle condizioni tecniche e di fornitura di alcuni dei servizi inclusi nell'Offerta medesima, tenuto anche conto dei procedimenti in corso di svolgimento e relativi alle analisi dei mercati relativi ai contenuti dell'Offerta di riferimento di Telecom Italia;
Considerato quanto segue:
1. Le condizioni economiche dei servizi presenti nell'Offerta di riferimento soggetti al meccanismo di controllo del network cap devono rispettare i vincoli di cui all'art. 5 della delibera n. 3/03/CIR:
A) servizi di interconnessione a livello SGU: IPC -8%;
B) servizi di interconnessione a livello SGD e SGT: IPC -6%;
C) servizi di interconnessione a livello doppio SGT: IPC -3,75%;
D) servizi accessori: IPC-IPC.
2. La variazione percentuale annua dell'Indice dei prezzi al consumo (IPC) indicata dall'ISTAT relativa al mese di giugno 2004 (calcolata a partire da giugno 2003) ed utilizzata dall'Autorita' nella definizione del valore netto del vincolo di variazione panieri, e' pari al 2,20%. Tale indice, in coerenza con quanto gia' adottato nel corso delle verifiche per le Offerte di riferimento relative agli anni 2003 e 2004, e' stato calcolato come variazione percentuale della media su dodici mesi dell'indice dei prezzi al consumo (senza tabacchi) per famiglie di operai ed impiegati.
3. Nel corso del procedimento di approvazione dell'Offerta di riferimento 2004 l'Autorita' aveva rilevato una variazione del valore del paniere D del -0,03% in luogo della riduzione obiettivo dello 0%. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della delibera n. 3/04/CIR Telecom Italia ha modificato i prezzi del paniere dei servizi D per il secondo semestre 2004 intervenendo sui contributi di attivazione CPS ed ULL e di qualificazione xDSL. Telecom Italia ha anche provveduto ad allineare ai valori del 2003 i prezzi dei seguenti servizi a valore nullo:
contributi di attivazione dei circuiti parziali per le velocita' 256 Kbit/s, 384 Kbit/s, 512 Kbit/s, 768 Kbit/s, 34 Mbit/s e 155 Mbit/s;
contributi di attivazione per l'accesso disaggregato alla sottorete locale per coppie attive e non attive per ogni tipologia di servizio (POTS, ISDN BRA, ADSL, SDSL, VDSL, HDSL, ISDN PRA);
contributi di qualificazione della linea per l'accesso disaggregato alla sottorete locale per coppie attive e non attive per ogni tipologia di servizio xDSL;
contributo di attivazione per l'accesso condiviso alla rete di distribuzione (shared access):
contributo di qualificazione della linea ADSL per l'accesso condiviso alla rete di distribuzione (shared access).
L'effetto di tali variazioni e' una riduzione complessiva del valore del paniere rispetto ai prezzi 2003 dello -0,06% in luogo della variazione obiettivo dello 0%. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, della delibera n. 3/03/CIR, eventuali riduzioni dei valori dei panieri superiori a quelle imposte sono computabili ai fini del rispetto del vincolo dell'anno successivo.
4. Tanto premesso, i vincoli di cap previsti dai commi 1, 2, 3, 4 dell'art. 5 della delibera n. 3/03/CIR risultano:
A) servizi di interconnessione a livello SGU: -5,80%;
B) servizi di interconnessione a livello SGD e SGT: -3,80%;
C) servizi di interconnessione a livello doppio SGT: -1,55%;
D) servizi accessori: 0,06%.
5. Relativamente ai panieri C e D, l'Autorita' valuta opportuno utilizzare, ai fini della verifica dei vincoli di cap per l'Offerta di riferimento 2005, i prezzi vigenti nella seconda meta' di tale anno. A tale riguardo, oltre alle modifiche dei prezzi dei servizi di attivazione, richiamate al precedente punto 3, si fa presente che Telecom Italia ha comunicato all'Autorita', con nota del 29 luglio 2004, la modifica dei prezzi di terminazione per le direttrici internazionali Ascension, Repubblica Centroafricana, Cina, Cook, Malta, Sant'Elena, Tokelau e Vanutau.
6. Dall'analisi delle condizioni economiche e delle quantita' di riferimento, l'Autorita', come meglio dettagliato in allegato A, ha riscontrato le seguenti variazioni nei valori dei panieri:
A) servizi di interconnessione a livello SGU: -10,88%;
B) servizi di interconnessione a livello SGD e SGT: -7,09%;
C) servizi di interconnessione a livello doppio SGT: -2,63%;
D) servizi accessori: -7,25%.
7. L'Autorita' rileva che le condizioni economiche di alcuni servizi risultati a volume nullo nel periodo di riferimento luglio 2003 - giugno 2004 hanno subito variazioni diverse da quelle previste dall'art. 2, comma 3, della delibera n. 11/03/CIR. L'Autorita', fatta salva l'attivazione di eventuali procedimenti sanzionatori per la mancata ottemperanza al disposto della summenzionata delibera, nel confermare che ai servizi a volume nullo deve essere applicata la variazione percentuale di prezzo prevista per il paniere di appartenenza, ritiene necessario che Telecom Italia riformuli i prezzi dei contributi di qualificazione della linea per l'accesso disaggregato alla sottorete locale per coppie attive e non attive, per ogni tipologia di servizio xDSL.
8. Relativamente al servizio di flussi di interconnessione, l'Autorita', con l'art. 2, comma 6, lettera A, della delibera n. 3/04/CIR, ha previsto in capo a Telecom Italia lobbligo di prevedere nell'Offerta di riferimento modalita' attraverso le quali possa essere realizzato l'uso condiviso dei flussi di interconnessione per tipologie di traffico differenti dal traffico commutato, mentre la delibera n. 2/03/CIR, all'art. 1, comma 1, lettera a), punto 7, aveva previsto che la migrazione dei circuiti preesistenti a flussi di interconnessione dovesse avvenire senza oneri aggiuntivi per l'operatore richiedente. L'Autorita', alla luce di tali disposizioni, con riferimento ai contributi di ampliamento ed alle condizioni di cessazione, ritiene opportuno richiedere a Telecom Italia la riformulazione dell'Offerta al fine di consentire che la migrazione da circuiti preesistenti a flussi di interconnessione impiegati in modalita' condivisa avvenga senza oneri aggiuntivi per l'operatore richiedente.
9. In merito alla fornitura del servizio dei flussi di interconnessione e con riferimento ai disallineamenti temporali tra la messa a disposizione dei circuiti e l'effettiva attivazione dei servizi a traffico sui medesimi circuiti, l'Autorita' ritiene opportuno richiedere a Telecom Italia di prevedere che il calcolo delle condizioni economiche dei flussi decorra a partire dalla data di inizio effettivo dell'utilizzo del circuito, indipendentemente dalla consegna dello stesso. L'Autorita' rileva, inoltre, che gli SLA di assurance per i circuiti a 2Mbps garantiscono il ripristino in 4,5 ore nel 100% dei casi solo se la comunicazione del guasto avviene tra le 8:00 e le 16:00 dal lunedi' al venerdi'. Guasti segnalati al di fuori di tale intervallo, sono gestiti con disservizi fino a 8 ore per il 90% dei casi. Poiche' l'eventuale disservizio sui flussi si riflette sui servizi offerti a tutti gli utenti dell'operatore raccolti al nodo di interconnessione, l'Autorita' ritiene opportuno che venga previsto un SLA maggiormente adeguato alle finalita' d'uso del servizio in oggetto, tenuto conto della rilevanza del servizio nei confronti di una molteplicita' di clienti. Pertanto l'Autorita', anche in considerazione del livello di assurance garantito per le capacita' superiori a 2Mbps, ritiene che Telecom Italia debba riformulare gli SLA di assurance prevedendo tempi certi di ripristino inferiori alle 8 ore anche per i guasti segnalati dopo le 16:00 o nei restanti giorni della settimana.
10. In relazione alla finalita' d'uso dei raccordi interni di centrale, in linea con quanto indicato al punto 76 della delibera n. 3/04/CIR, l'Autorita' ritiene che tali servizi siano utilizzabili in tutti i casi in cui almeno uno dei due punti rilegati appartiene ad un operatore (Telecom Italia inclusa) co-locato presso la centrale Telecom, indipendentemente dalla tipologia di co-locazione scelta e dall'utilizzo del raccordo stesso, e che gli stessi raccordi debbano essere garantiti da un livello di SLA analogo a quello previsto per i flussi di interconnessione.
11. Con riferimento ai servizi avanzati offerti all'interfaccia di interconnessione, l'Autorita' ribadisce quanto al capo I, art. 2, lettera h) della delibera n. 1/CIR/98, con specifico riferimento all'obbligo di fornitura dei servizi avviso di chiamata, richiamata su occupato, conversazione a tre e conversazione intermedia. L'Autorita' sottolinea che tali prestazioni, peraltro gia' incluse nell'Offerta di riferimento, devono essere fornite sia agli operatori direttamente interconnessi sia agli operatori interconnessi tramite transito sulla rete di un operatore terzo al fine di permettere la completa interoperabilita' dei servizi supplementari tra le reti di Telecom Italia e degli altri operatori a beneficio di tutti i clienti.
12. In merito alle condizioni di offerta dei circuiti parziali, la delibera n. 3/04/CIR all'art. 2, comma 8, lettera b) dispone che, per il parametro di disponibilita' dei circuiti parziali devono essere fornite condizioni migliorative tali da permettere la replicabilita' di una linea affittata retail che includa due circuiti parziali. Tale condizione non appare verificata per i circuiti parziali di capacita' pari e superiore a 2Mbps. Telecom Italia ha infatti previsto che, solo nel caso in cui l'operatore acquisti congiuntamente due circuiti parziali da Telecom Italia con lo scopo di realizzare un circuito end-to-end, sara' garantita sulla coppia di circuiti parziali la stessa disponibilita' offerta per le linee retail. La delibera prima citata, invece, prevede condizioni di disponibilita' per il singolo circuito parziale, indipendentemente dal fatto che sia venduto individualmente o in coppia. L'Autorita', fatto salvo l'esito di eventuali provvedimenti sanzionatori, ritiene che Telecom Italia debba riformulare lo SLA sulla disponibilita' dei circuiti parziali nel rispetto della delibera n. 3/04/CIR all'art. 2, comma 8, lettera b), allineando il caso in cui i circuiti sono venduti singolarmente da quello in cui sono venduti a coppie.
13. L'Autorita', con l'art. 2, comma 2, della delibera n. 3/04/CIR, ha fissato il valore della quota supplementare per la raccolta delle chiamate in Carrier Preselection per l'Offerta di riferimento 2004 riservandosi di rivedere il periodo di applicazione della quota supplementare alla luce dell'effettivo recupero dei costi di adeguamento da parte di Telecom Italia. Dall'analisi dei dati contabili degli esercizi 1999-2003, e tenuto conto dell'esito della verifica della contabilita' regolatoria di Telecom Italia per l'anno 2001, l'Autorita' ritiene che i ricavi complessivi contabilizzati in tali anni abbiano consentito a Telecom Italia di recuperare interamente le spese di set-up del sistema sostenute nel 1999, per la cui copertura era stata introdotta la quota supplementare di raccolta per le chiamate in CPS. Infatti, da un lato si e' registrato un volume di traffico, nel periodo 2000-2003 e in via prospettica nell'anno 2004, complessivamente minore di quello ipotizzato nella delibera n. 10/00/CIR, dall'altro il conto economico del servizio di attivazione della CPS ha evidenziato margini sufficienti, sull'intero periodo, al completo ristoro, con l'anno 2004, dei costi di set-up. Alla luce di tali considerazioni, l'Autorita' ritiene che l'applicazione della quota minutaria supplementare per la raccolta del traffico in Carrier Preselection non risulti piu' giustificata a partire dall'Offerta di riferimento 2005.
14. Relativamente al servizio di fatturazione per l'accesso di abbonati Telecom Italia a servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore, l'Autorita' rileva che Telecom Italia ha proposto un valore del 10,3% per la prestazione in esame, relativo alla sola fatturazione, che rappresenta un notevole incremento rispetto al valore di 2,9% approvato per l'Offerta di riferimento 2004. Tale incremento di prezzo appare solo parzialmente giustificato dalle evidenze contabili relative agli esercizi 2002 e 2003 prodotte da Telecom Italia, tenuto anche conto che i metodi di attribuzione dei costi prospettati da Telecom Italia non appaiono, in prima istanza, completamente in linea con quanto previsto dalla delibera. Cio' premesso l'Autorita' ritiene necessario avviare una istruttoria specifica volta ad accertare pertinenza e modalita' di attribuzione dei costi relativi al servizio in oggetto allo scopo di definire le condizioni economiche del servizio. Nelle more della conclusione di tale procedimento, l'Autorita', anche al fine di evitare incertezze a carico degli operatori interconnessi nel mercato di riferimento, ritiene opportuno confermare per il servizio di fatturazione il valore approvato per il 2004 sulla base dei dati verificati di contabilita' regolatoria dell'anno 2001 e pari al 2,9% del fatturato, rimandando pertanto eventuali variazioni agli esiti del procedimento medesimo.
15. Con riferimento al punto 40 della delibera n. 3/04/CIR, l'Autorita' ha ritenuto che tutti i livelli di prezzo «gia' configurati» per una data numerazione dovessero essere resi disponibili anche per tutte le altre numerazioni e che pertanto Telecom Italia avrebbe dovuto aggiornare e pubblicare tempestivamente l'elenco di tutti i prezzi disponibili. Telecom Italia ha recepito la disposizione della delibera n. 3/04/CIR prevedendo l'aggiornamento e la ripubblicazione delle griglie di prezzi con cadenza semestrale. A tal riguardo, l'Autorita' ritiene che la tempistica proposta da Telecom Italia non sia in linea con la ratio della predetta disposizione, in quanto, nei sei mesi tra due successive pubblicazioni delle griglie, gli operatori alternativi potrebbero richiedere e pagare erroneamente contributi di configurazione relativi a prezzi gia' disponibili. L'Autorita', anche in considerazione delle dinamiche del mercato dei servizi su numerazioni non geografiche, ritiene che una cadenza mensile per la pubblicazione delle griglie di prezzo sia piu' adeguata a garantire la «tempestivita» di cui alla delibera n. 3/04/CIR.
16. Per quanto riguarda l'accesso da parte degli operatori alternativi a numerazioni non geografiche di Telecom Italia, con l'art. 2, comma 13, della delibera n. 3/04/CIR, l'Autorita' ha disposto che questa comunichi con preavviso di dieci giorni l'apertura di nuove numerazione non geografiche agli operatori alternativi, affinche' questi ultimi possano configurare i corretti instradamenti e livelli di prezzo sulla propria rete. Secondo alcune segnalazioni pervenute all'Autorita', Telecom Italia, tuttavia, non ha reso disponibili le informazioni relative alle numerazioni gia' aperte. Tali informazioni sono comunque indispensabili all'interoperabilita' tra le reti e la loro mancata conmunicazione compromette l'efficacia della disposizione della delibera n. 3/04/CIR. Tanto premesso, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba indicare, nell'Offerta di riferimento, anche le modalita' di comunicazione relative alle informazioni sulle numerazioni gia' aperte.
17. Telecom Italia ha apportato alcune modifiche alle condizioni economiche del servizio di Circuito Virtuale Permanente. L'Autorita' tuttavia rileva che Telecom Italia non ha comunicato le informazioni richieste dalla delibera n. 3/04/CIR relativamente ai propri servizi finali. L'offerta CVP non risulta pertanto formulata in conformita' a quanto previsto dalla suddetta delibera e non consente la verifica del livello di minus applicato rispetto alle corrispondenti offerte retail. Pertanto l'Autorita', fatto salvo l'esito dei relativi procedimenti sanzionatori, ritiene opportuno richiedere a Telecom Italia la riformulazione delle condizioni tecniche ed economiche dell'offerta del servizio CVP in linea con le vigenti disposizioni regolamentari tra cui in particolare le delibere numeri 6/03/CIR e 3/04/CIR.
18. La delibera n. 3/04/CIR, all'art. 2, comma 14, lettera d) ed e), ribadisce e meglio declina l'obbligo per Telecom Italia di pubblicare con cadenza almeno bimestrale un database delle risorse della rete di accesso, secondo quanto gia' inizialmente previsto dalla delibera n. 11/03/CIR all'art. 3, comma 4, lettera d). Anche alla luce di quanto previsto dalla delibera n. 2/00/CIR all'art. 6, comma 9 e dalla delibera n. 11/03/CIR all'art. 3, comma 4, lettera d) ed in considerazione della rilevanza delle informazioni richieste per la pianificazione delle attivita' di sviluppo dei servizi di unbundling da parte degli operatori concorrenti, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba integrare detto database includendo il dettaglio di tutte le informazioni richieste dalle delibere numeri 3/04/CIR e 2/00/CIR e rendere tale database accessibile in tempo reale, attraverso gli strumenti informatici di fornitura dell'unbundling e dello shared access.
19. In merito alla fornitura ed alla gestione del servizio di shared access, l'Autorita', ribadendo la necessita' di promozione di una concorrenza basata sulle infrastrutture, ritiene che le modalita' di gestione attualmente vigenti per il servizio di full unbundling debbano essere estese a tutti i servizi di accesso disaggregato ed, in particolare, al servizio di shared access. In particolare, la richiesta di attivazione del servizio di shared access da' luogo alla cessazione dei servizi ADSL wholesale eventualmente gia' attivi mentre viene rigettata nel caso sia presente il servizio di full unbundling. In ogni caso, il principale obiettivo di tutte le procedure di passaggio da un'offerta all'ingrosso all'altra resta l'applicazione del principio di tutela del consumatore. In tal senso devono essere minimizzati i disservizi tecnici qualora l'operatore decida di cambiare offerta (per esempio da ADSL wholesale a shared access) e nel caso in cui il cliente decida di cambiare operatore. L'Autorita' ritiene infine che la gestione dell'assurance del servizio di shared access debba essere integrata nei meccanismi informatizzati di gestione previsti per il servizio di full unbundling.
20. Dall'analisi delle risultanze del tavolo tecnico avente ad oggetto lo spectrum management della rete di accesso di Telecom Italia, l'Autorita' rileva che l'attivita' di qualificazione xDSL della coppia si articola di due fasi distinte, la verifica del rispetto del numero massimo di coppie previste per il dato servizio dal mix di riferimento (tale attivita' richiede solo la conoscenza di quale tecnologia si vuole attivare e del grado attuale di riem-pimento del cavo) ed il calcolo della massima velocita' impiegabile per la data tecnologia (tale attivita' richiede la conoscenza delle caratteristiche del cavo e della linea in ULL/SA ed e' la piu' onerosa poiche' puo' richiedere la consultazione manuale delle carte della rete di accesso). A tal proposito, l'Autorita', in linea con quanto disposto dalla delibera n. 11/03/CIR all'art. 3, comma 2, lettera f), ritiene che, nel caso in cui non siano richieste garanzie sulla velocita' massima supportata dalla coppia, l'operatore non debba ripagare tale prestazione. L'Autorita' ritiene dunque che Telecom Italia debba riformulare il contributo di qualificazione dividendolo in due quote distinte, relative rispettivamente alla attivita' di verifica del mix di riferimento ed al calcolo della massima velocita' sopportata dalla coppia. Tale seconda attivita' e' facoltativa e dovra' essere remunerata solo nel caso in cui siano richieste garanzie sulla effettiva velocita' massima sopportata dalla coppia. A tale riguardo si precisa che le informazioni relative alla rete di accesso contenute nel database di cui al precedente punto 18 devono in ogni caso consentire all'operatore di effettuare una stima della massima velocita' ottenibile.
Udita la relazione del Commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:

Art. 1. Approvazione dell'Offerta di riferimento 2005 di Telecom Italia 1. Sono approvate le condizioni economiche dell'Offerta di riferimento presentata in data 29 ottobre 2004 da Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2005, relativamente ai servizi inclusi nei panieri di network cap, fatto salvo quanto previsto nell'art. 2.
2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2, le condizioni economiche dei servizi non inclusi nei panieri di network cap sono approvate sino alla verifica dei costi sottostanti tali condizioni economiche.
 
Art. 2. Adeguamento dell'Offerta di riferimento di Telecom Italia 1. Telecom Italia S.p.A. riformula le condizioni economiche dei servizi a volume nullo in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della delibera n. 11/03/CIR.
2. Telecom Italia S.p.A. riformula le condizioni di fornitura dei servizi di flussi di interconnessione prevedendo:
a) che le migrazioni da circuiti preesistenti a flussi di interconnessione utilizzati in modalita' condivisa avvengano senza oneri aggiuntivi per l'operatore richiedente;
b) la data di fatturazione iniziale dei circuiti di interconnessione sia quella relativa all'effettivo utilizzo dei circuiti per i servizi a traffico;
c) prevedendo tempi certi di ripristino inferiori alle 8 ore anche per i guasti segnalati dopo le 16:00 o di sabato e domenica per gli SLA di assurance dei circuiti a 2Mbps.
3. Telecom Italia S.p.A. riformula le condizioni di offerta dei servizi di raccordo interno di centrale, garantendone la fornitura agli operatori in co-locazione in tutti i casi in cui almeno uno dei due punti rilegati appartiene ad un operatore co-locato, indipendentemente dalla tipologia di co-locazione e dall'uso del raccordo ed assicurando un livello di SLA analogo a quello previsto per i flussi di interconnessione.
4. Telecom Italia S.p.A. adegua le condizioni di fornitura dei servizi supplementari offerti all'interfaccia di interconnessione garantendo l'interoperabilita' dei servizi di avviso di chiamata, richiamata su occupato, conversazione a tre e conversazione intermedia anche agli operatori interconnessi tramite transito sulla rete di un operatore terzo.
5. Telecom Italia S.p.A. riformula i livelli di disponibilita' garantita per i circuiti parziali in linea con quanto in premessa non prevedendo condizioni peggiorative per i circuiti venduti singolarmente.
6. Telecom Italia S.p.A. riformula le condizioni economiche dei servizi di raccolta in Carrier-Preselection eliminando, a far data dal l° gennaio 2005, la quota minutaria supplementare per la raccolta del traffico in CPS.
7. Telecom Italia S.p.A. riformula le condizioni economiche del servizio di fatturazione per l'accesso di abbonati Telecom Italia a servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore secondo quanto indicato in premessa, sulla base della metodologia disposta con la delibera n. 2/03/CIR con un valore massimo pari a quello approvato con la delibera n. 3/04/CIR. L'Autorita' si riserva di rivedere tali condizioni economiche, a far data dal completamento di uno specifico approfondimento istruttorio finalizzato all'accertamento della pertinenza e modalita' di attribuzione dei costi relativi al servizio medesimo.
8. Telecom Italia S.p.A. aggiorna e pubblica con cadenza mensile le griglie dei prezzi relativi alla fatturazione delle numerazione non geografiche degli operatori interconnessi. I livelli di prezzo gia' configurati per una data numerazione sono resi disponibili anche per le rimanenti numerazioni.
9. Telecom Italia S.p.A. adegua l'Offerta di riferimento prevedendo le modalita' di comunicazione agli operatori interconnessi delle proprie numerazioni non geografiche gia' aperte e dei relativi livelli di prezzo.
10. Fatta salva l'attivazione di eventuali procedimenti sanzionatori per la mancata ottemperanza, Telecom Italia S.p.A. riformula, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le condizioni economiche e di fornitura del servizio di Circuito Virtuale Permanente in conformita' con quanto previsto dalla delibera n. 3/04/CIR.
11. Telecom Italia S.p.A. riformula le condizioni di offerta e fornitura dei servizi di accesso disaggregato di unbundling e shared access prevedendo:
a) l'accesso, in tempo reale alle informazioni aggiornate di cui al punto 132 della delibera n. 3/04/CIR attraverso gli strumenti informatici di fornitura dei servizi di unbundling e shared access;
b) che l'attivazione del servizio di shared access dia luogo alla cessazione automatica di eventuali servizi in ADSL wholesale e sia rigettata in presenza di servizi di full unbundling di altro operatore;
c) l'inclusione della gestione dell'assurance del servizio di shared access nei meccanismi informatizzati gia' previsti per l'unbundling;
d) la corresponsione del contributo di qualificazione xDSL in due quote distinte, la prima relativa alle attivita' di conteggio del grado di riempimento del cavo, la seconda relativa al calcolo della massima velocita' supportata. Nel caso in cui l'operatore non richieda garanzie sulla velocita', la seconda quota non e' dovuta.
 
Art. 3. Disposizioni finali 1. Telecom Italia S.p.A. recepisce le disposizioni di cui al precedente art. 2 entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, fatto salvo ove diversamente specificato.
2. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
Il presente provvedimento comprensivo dell'allegato A), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita'.
Napoli, 9 marzo 2005
Il presidente: Cheli
 
----> Vedere Allegato alle pag. 53 - 54 della G.U. <----
 
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