Gazzetta n. 72 del 29 marzo 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 febbraio 2005
Modalita' di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Alitalia - Linee aeree italiane S.p.a.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come successivamente modificato dall'art. 4, comma 218, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e in particolare l'art. 1, comma 2, il quale prevede che l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in societa' per azioni e' effettuata con modalita' trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali e che tali modalita' di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna societa', con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive;
Visti in particolare gli articoli 1-bis e 2 del citato decreto-legge n. 332 del 1994 che prevedono, rispettivamente, che le dismissioni delle partecipazioni detenute dallo Stato in societa' operanti in determinati settori, tra cui quello dei trasporti, sono subordinate alla creazione di organismi indipendenti per la regolarizzazione delle tariffe ed il controllo della qualita' dei servizi di rilevante interesse pubblico e che tra tali societa' sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di intesa con il Ministro delle attivita' produttive, nonche' con i Ministri competenti per settore, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, quelle nei cui statuti deve essere introdotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria, una clausola che attribuisca al Ministro dell'economia e delle finanze uno o piu' dei poteri speciali di cui allo stesso art. 2;
Visto il parere del Consiglio di Stato, Sezione I, del 9 ottobre 1996, n. 2228/96 che, considerato il legame sussistente tra gli articoli 1-bis e 2 del citato decreto-legge n. 332 del 1994, individua la necessita' della previa istituzione di una autorita' di settore solo qualora si intenda inserire nello statuto della societa' da dismettere una clausola attributiva allo Stato di poteri speciali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 10 giugno 2004 ai sensi dell'art. 4, comma 230, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che individua i criteri di esercizio dei poteri speciali, limitando il loro utilizzo ai soli casi di pregiudizio degli interessi vitali dello Stato;
Visto l'art. 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, come richiamato dall'art. 1, comma 2-ter del citato decreto-legge n. 332 del 1994, il quale prevede che, per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilita', il Governo definisce i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalita' di dismissione e li trasmette al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari;
Visto l'art. 2, comma 192, della legge 3 dicembre 1996, n. 662, il quale, tra l'altro, prevede che, prima di cedere la maggioranza del capitale sociale di societa' esercenti servizi di trasporto aereo, il Governo provvede a trasmettere al Parlamento il relativo piano industriale per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed, in particolare, l'art. 80, comma 7, che reca disposizioni in materia di modalita' di determinazione del prezzo di cessione per le operazioni di alienazione di titoli gia' negoziati in mercati finanziari regolamentati;
Visto l'art. 13 del citato decreto-legge n. 332 del 1994, che prevede il versamento dei proventi derivanti dalle operazioni di alienazione, di cui all'art. 1 del medesimo decreto, al fondo di ammortamento di cui all'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 21 dicembre 2000, in forza del quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha acquisito l'intera partecipazione detenuta dall'IRI S.p.A. in liquidazione in Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A., pari a n. 820.880.682 azioni ordinarie e corrispondenti a circa il 53,01 per cento del capitale, ai fini della sua dismissione;
Visto che, nell'ambito degli aumenti di capitale della Societa' realizzati nel corso del 2002, il Ministero dell'economia e delle finanze ha sottoscritto complessivamente ulteriori n. 1.593.414.126 azioni ordinarie Alitalia e n. 1.207.147.404 obbligazioni convertibili in un pari numero di azioni ordinarie Alitalia;
Considerato che, pertanto, il Ministero dell'economia e delle finanze attualmente detiene complessivamente n. 2.414.294.808 azioni ordinarie del valore nominale unitario di euro 0,37, pari a circa il 62,3 per cento del capitale sociale di Alitalia e che, a seguito dell'eventuale conversione delle obbligazioni di cui alla premessa precedente, lo stesso Ministero potra' incrementare la propria partecipazione al capitale della Societa' fino ad un massimo di n. 3.621.442.212 azioni ordinarie Alitalia (di seguito anche la «partecipazione»);
Visto il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione ed il rilancio dell'Alitalia, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 203, che prevede la concessione di garanzie dello Stato conformemente alle norme comunitarie a valere su finanziamenti di breve termine contratti da Alitalia per il tempo necessario a consentire la definizione e la successiva realizzazione da parte della stessa societa' di un piano industriale di ristrutturazione e rilancio;
Considerato che la Commissione europea, con decisione del 20 luglio 2004 con la quale e' stato autorizzato il rilascio della garanzia di Stato a favore di Alitalia di cui al citato decreto-legge n. 159 del 2004, ha preso atto dell'impegno assunto dalle autorita' italiane, con lettera del Ministro per le politiche comunitarie al Commissario per i trasporti e l'energia della Commissione europea in data 13 luglio 2004, a ridurre la partecipazione dello Stato al capitale di Alitalia ad una quota di minoranza entro un arco temporale massimo di dodici mesi dalla concessione della garanzia sul richiamato prestito ponte di 400 milioni di euro e che il futuro piano di ristrutturazione della societa' non comportera' alcun aiuto di Stato;
Considerato che nell'ambito dell'accordo stipulato in data 23 settembre 2004 tra Alitalia e le Organizzazioni sindacali, e' stato evidenziato l'intendimento del Governo a mantenere comunque una partecipazione al capitale di Alitalia di misura non inferiore al 30 per cento;
Visti i decreti dirigenziali in data 5 agosto 2004 e 8 ottobre 2004, adottati ai sensi del richiamato decreto-legge n. 159 del 2004, con i quali e' stata concessa la garanzia dello Stato sul finanziamento derivante dal contratto di apertura di credito per l'importo di euro 400 milioni stipulato da parte di Alitalia con la Dresdner Bank AG;
Considerato che con nota del 6 ottobre 2004 Alitalia ha comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze di aver predisposto un Piano industriale di ristrutturazione e rilancio per il periodo 2005-2008 coerente con i termini dell'accordo del 6 maggio 2004 tra Governo, Alitalia e Parti sociali e con la normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato;
Considerato che tra gli elementi fondamentali contenuti nel suddetto Piano di ristrutturazione e rilancio e' indicato un aumento di capitale della societa' la cui sottoscrizione, prevista entro il primo semestre del 2005, dovra' avvenire con il concorso, almeno proporzionale, del mercato e/o di altri operatori industriali del settore, in linea anche con i richiamati impegni assunti dalle autorita' italiane in sede comunitaria;
Considerato che in data 15 ottobre 2004 e 15 dicembre 2004 sono state effettuate le notifiche alla Commissione europea in riferimento, rispettivamente, al previsto investimento di Fintecna in Alitalia servizi e all'operazione di aumento di capitale;
Considerato che le azioni dell'Alitalia sono quotate sul Mercato telematico azionario di Milano della Borsa italiana S.p.A.;
Considerato che Alitalia opera nel settore del trasporto aereo, e in settori ad esso connessi, avendo, quale attivita' principale, l'erogazione di servizi di trasporto aereo di passeggeri e di merci su linee nazionali, internazionali ed intercontinentali;
Ritenuto opportuno, anche in considerazione della attuale situazione di mercato, di posizionamento strategico di Alitalia e del quadro del processo di consolidamento del trasporto aereo in atto nell'Unione europea, consentire e agevolare, ove necessario, la realizzazione di alleanze che possono tra l'altro prevedere la concentrazione fra Alitalia e altri primari vettori europei;
Considerata la difficolta', nella attuale fase, di definire puntualmente le piu' opportune modalita' di disimpegno da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dal capitale di Alitalia, avuto in particolare riguardo alle condizioni ed ai vincoli derivanti dal processo di ristrutturazione e rilancio in atto, al prospettato aumento di capitale da realizzarsi coerentemente agli orientamenti che verranno eventualmente espressi dalla Commissione europea, alla esistenza del prestito obbligazionario citato, nonche' alla possibile evoluzione di processi finalizzati alla conclusione di alleanze strategiche con altri primari vettori europei;
Ritenuto pertanto opportuno - in considerazione della realizzazione di una combinazione, anche dal punto di vista societario, delle attivita' di impresa tra Alitalia ed i soggetti partecipanti all'alleanza di cui al punto precedente - assicurare al Ministero la piu' ampia flessibilita' operativa nel procedere alla privatizzazione e, quindi, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione richiamati dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, prevedere la possibilita' che la alienazione della partecipazione avvenga in una o piu' fasi, mediante il ricorso singolo o congiunto a offerta pubblica di vendita, trattativa diretta, adesione ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio, operazioni di scambio di titoli, ovvero di cessione di diritti di opzione;
Ritenuto che, nella scelta delle modalita' con le quali realizzare la privatizzazione di Alitalia debbano essere assicurati, tra l'altro, gli obiettivi dell'azionariato diffuso e della stabilita' dell'assetto proprietario, anche in considerazione della tutela delle caratteristiche di servizio di pubblica utilita' della attivita' svolta da tale soggetto;
Vista la preliminare approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2004 dei criteri per la privatizzazione di Alitalia e delle modalita' di dismissione di cui al presente decreto, tra i quali e' stato previsto che nello Statuto della societa', prima della stessa dismissione, potra' essere introdotta una clausola che attribuisca al Ministro dell'economia e delle finanze poteri speciali ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 332 del 1994 in linea con gli orientamenti comunitari al riguardo; cio', a condizione che analoghe forme di tutela dell'interesse pubblico vengano assunte dagli altri Stati europei interessati dalla richiamata operazione di integrazione;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, nonche' ai sensi della legge 3 dicembre 1996, n. 662, con riferimento, rispettivamente, ai criteri e modalita' di privatizzazione della Societa' ed al piano industriale della stessa;
Vista la definitiva approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 2005 dei predetti criteri e modalita';
Considerata la necessita' di rispettare il richiamato impegno assunto dal Governo italiano in data 13 luglio 2004 con la Commissione europea a rendere minoritaria la partecipazione dello Stato nel capitale della societa' al massimo nel periodo di dodici mesi dalla concessione della garanzia sul prestito ponte di 400 milioni di euro;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive;
Decreta:
L'alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., che potra' altresi' includere la cessione diretta o indiretta delle obbligazioni convertibili detenute, potra' essere effettuata, anche in piu' fasi, mediante il ricorso singolo o congiunto a offerta pubblica di vendita, trattativa diretta, adesione ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio, operazioni di scambio di titoli, ovvero cessione di diritti di opzione, fermo restando che, almeno in una prima fase, la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze al capitale di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., non potra' risultare inferiore al 30 per cento.
Roma, 3 febbraio 2005

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Siniscalco

Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
 
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