Gazzetta n. 73 del 30 marzo 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 16 marzo 2005
Riconoscimento della societa' CERTRA S.r.l., in Bolzano, a valutare la conformita' e l'idoneita' all'impiego dei componenti e dei sottosistemi di sicurezza delle funicolari aeree e terrestri, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
dei sistemi di trasporto
ad impianti fissi

Vista la direttiva 2000/9/CE del consiglio europeo del 20 marzo 2000 relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone;
Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 del 9 agosto 2003, di attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante «Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Vista l'istanza presentata dalla societa' CERTRA S.r.l. con sede legale in Bolzano, via Negrelli, 13, del 15 giugno 2004, acquisita agli atti della Direzione generale dei sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi in data 13 luglio 2004 con la quale la predetta societa' ha richiesto il riconoscimento a svolgere le procedure di valutazione di conformita' dei componenti di sicurezza di cui all'allegato V nonche' a svolgere la procedura di esame CE dei sottosistemi di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 210/2003 con esclusione dei sottosistemi e dei componenti sicurezza appartenenti ai dispositivi elettrotecnici;
Considerato che nella predetta istanza la societa' CERTRA S.r.l. con sede in Bolzano ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui al decreto ministeriale 5 agosto 2004;
Vista la nota prot. 911(6)56.08.4.1 del 5 ottobre 2004 con cui l'amministrazione ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 5 agosto 2004 ha richiesto integrazioni alla documentazione presentata;
Vista la documentazione integrativa acquisita in data 1° dicembre 2004 agli atti della Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
Ravvisato che, come si evince dalla documentazione prodotta la societa' CERTRA S.r.l. ha dichiarato di avvalersi della collaborazione di consulenti esterni esperti del settore funiviario e che il livello di competenza specifica garantito da tali specialisti e' da ritenersi condizione necessaria ai fini del riconoscimento medesimo;
Tenuto conto che la documentazione prodotta dalla societa' CERTRA S.r.l. in Bolzano, soddisfa quanto richiesto dal decreto ministeriale 5 agosto 2004;
Tenuto conto che nel corso delle visite ispettive previste all'art. 2 del decreto ministeriale 5 agosto 2004 effettuate presso i locali della sede della societa' CERTRA S.r.l. e presso i laboratori con essa convenzionati, e' stata constatata l'idoneita' dei locali e della organizzazione ai requisiti previsti dal citato DM;
Viste le risultanze dell'istruttoria e delle visite ispettive svolte da parte del TIF 6 acquisite agli atti della Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
Considerato che dagli atti della citata istruttoria e dalle visite effettuate si e' rilevato che i laboratori convenzionati non possiedono tutte le macchine di prova necessarie per effettuare gli esami ai fini della certificazione dei componenti e dei sottosistemi di sicurezza richiesti per il sottosistema «funi ed attacchi di funi»;
Acquisito il parere positivo del Ministero delle attivita' produttive con nota prot. 15637 del 16 marzo 2005;
Decreta:

Art. 1.
1. La societa' CERTRA S.r.l., con sede legale in via Negrelli, 13 - Bolzano, e' riconosciuta idonea in conformita' al decreto ministeriale 5 agosto 2004 a svolgere la procedura di valutazione di conformita' dei componenti di sicurezza di cui all'allegato V nonche' a svolgere la procedura di esame CE dei seguenti sottosistemi di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 210/2003:
sottosistema 2. argani e freni;
sottosistema 3. dispositivi meccanici:
3.1. dispositivi di tensione delle funi;
3.2. meccanismi delle stazioni;
3.3. meccanica di linea;
sottosistema 4. veicoli:
4.1. cabine, sedili e dispositivi di traino;
4.2. sospensione;
4.3. carrelli;
4.4. collegamento con le funi;
sottosistema 6. dispositivi di soccorso:
6.1. dispositivi di soccorso fissi;
6.2. dispositivi di soccorso mobili.
 
Art. 2.
1. I compiti di cui al precedente articolo devono essere svolti secondo le forme, le modalita' e le procedure stabilite nel decreto legislativo n. 210/2003 nel pieno rispetto e mantenimento della struttura dell'organismo, nonche' dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali ivi comprese le scelte effettuate dall'organismo in merito all'utilizzazione dei laboratori e dei consulenti esterni - come individuata nella documentazione presentata ed integrata su richiesta dei competenti uffici ministeriali che hanno condotto l'istruttoria fatto salva l'approvazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle variazioni che devono essere sottoposte in via preventiva dall'organismo medesimo.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigila sulle attivita' degli organismi notificati ai sensi del presente decreto, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta dell'organismo autorizzato, anche mediante verifica a campione delle certificazioni rilasciate. A tal fine l'organismo comunica ogni anno all'Amministrazione medesima le certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua, con periodicita' almeno annuale, visite di vigilanza presso la societa' CERTRA S.r.l. ed i laboratori convenzionati, al fine di verificare la permanenza dei requisiti previsti e la regolarita' delle operazioni svolte.
 
Art. 3.
1. Nel caso di accertate gravi o ripetute irregolarita' da parte della societa' CERTRA S.r.l. nella valutazione o verifica o nei rapporti con i fabbricanti o con gli enti aggiudicatori ovvero nel venire meno dei requisiti prescritti, il riconoscimento e' sospeso per un periodo di tempo da uno a sei mesi, dopo che siano trascorsi senza giustificazioni plausibili i trenta giorni previsti all'art. 18, comma 2, del decreto legislativo n. 210/2003.
2. Decorso il periodo della sospensione prescritta viene effettuata una visita ispettiva per accertare la rimozione dell'irregolarita' o della carenza.
 
Art. 4.
1. Il riconoscimento e' revocato se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'organismo non possiede piu' i requisiti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 2004;
b) l'organismo ha piu' volte rilasciato, nel periodo di vigenza dell'autorizzazione, certificazioni a componenti di sicurezza o sottosistemi che non soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza;
c) l'organismo non ottempera con le modalita' ed i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.
 
Art. 5.
1. La societa' CERTRA S.r.l., pena la decadenza del presente provvedimento, dovra' corrispondere, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto che stabilisce le tariffe per il riconoscimento e la vigilanza degli organismi di certificazione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli importi dovuti per le procedure di riconoscimento e per l'attivita' vigilanza.
 
Art. 6.
1. Il riconoscimento ha validita' triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 marzo 2005
Il direttore generale: Gargiulo
 
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