Gazzetta n. 73 del 30 marzo 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 21 marzo 2005
Autorizzazione, alla societa' CSI S.p.a., al rilascio di attestati di conformita' per la certificazione CE di prodotti, ai sensi dell'articolo 10, e del controllo di produzione ai sensi dell'articolo 11 parte A e parte B, della direttiva n. 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale.

IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
del Ministero delle attivita' produttive

e

IL DIRETTORE GENERALE
per la tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Vista la direttiva n. 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuali;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle direttive n. 93/68/CEE, n. 93/95/CEE e n. 96/58/CE che modificano la direttiva n. 89/686/CEE;
Vista la direttiva del 19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita' produttive pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli Organismi alla certificazione CE;
Vista l'istanza dell'8 ottobre 2003, protocollo MAP n. 828603 e successive integrazioni protocollo MAP n. 14142 del 27 dicembre 2004 con la quale la societa' «CSI S.p.a.», con sede in Milano, viale Lombardia 20, ha richiesto il riconoscimento come Organismo notificato al rilascio di attestati di conformita' per la certificazione CE di prodotti ai sensi dell'art. 10 e del controllo di produzione ai sensi dell'art. 11 parte A e parte B della direttiva n. 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale;
Rilevato che la documentazione allegata all'istanza e' conforme alla direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003;
Visto l'esito favorevole dell'esame documentale effettuato dall'apposito gruppo di lavoro interministeriale in data 27 gennaio 2005;
Considerato che la societa' «CSI S.p.a.» soddisfa i requisiti minimi previsti dall'allegato V della direttiva n. 89/686/CEE;
Decretano:

Art. 1.
1. La societa' «CSI S.p.a.» con sede in Milano, viale Lombardia, 20 e' autorizzata al rilascio di attestati di conformita' per la certificazione CE di prodotti ai sensi dell'art. 10 e del controllo di produzione ai sensi dell'art. 11 parte A e parte B della direttiva n. 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale per le famiglie di prodotto di seguito elencate:
1. Protezione del capo:
elmetti da lavoro;
elmetti per VVFF;
caschi per uso sportivo: sci, ciclo adulti, ciclo bambini, skateboard, rollers, aereo, hockey, canoa, equestre, alpinismo.
2. Protezione parziale e totale del viso:
dispositivi di protezione contro rischi meccanici;
dispositivi di protezione contro calore, fiamma, infrarossi;
dispositivi di protezione contro rischi da freddo.
3. Protezione delle mani e braccio:
guanti e accessori di protezione contro rischi meccanici;
guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi;
guanti di protezione contro rischi di calore e fiamme;
guanti di protezione contro rischi da freddo.
4. Protezione del corpo:
indumenti e accessori protettivi contro rischi meccanici;
indumenti protettivi contro rischi da calore e fiamme;
indumenti protettivi contro rischi da freddo.
5. Protezione degli occhi:
occhiali, visiere, anche per uso sportivo, contro rischi meccanici;
visiere per protezione contro il calore, fiamma e infrarossi.
 
Art. 2.
1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della societa' «CSI S.p.a». e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
2. La societa' «CSI S.p.a.» e' tenuta ad inviare al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico - Ufficio F2 ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.
 
Art. 3.
1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' quinquennale dalla data di emissione del presente decreto.
2. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero delle attivita' produttive o il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione, disponendo appositi controlli.
3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico ufficio F2.
4. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 marzo 2005
Il direttore generale per lo sviluppo produttivo
e competitivita' del Ministero delle attivita' produttive
Goti

Il direttore generale per la tutela delle condizioni
di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Onelli
 
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