Gazzetta n. 73 del 30 marzo 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 8 marzo 2005
Scioglimento della societa' cooperativa «Artigiana di garanzia di Desio a r.l.», in Desio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Milano

Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, delle funzioni gia' attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attivita' produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative;
Vista la circolare del Ministero delle attivita' produttive, direzione generale per gli enti cooperativi, divisione IV, protocollo n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;
Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilita' dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorche' preesistenti; nel caso in specie: la scadenza del termine di durata della societa' cooperativa «Artigiana di garanzia di Desio a r.l.», con sede in Desio (Milano), via dei Tigli n. 2;
Vista la nota protocollo n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative nei cui confronti si e' verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;
Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;
Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, direzione generale degli affari generali, risorse umane e attivita' ispettiva, divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuita' dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;
Visto il verbale ispettivo in data 13 aprile 2004, relativo alla societa' cooperativa «Artigiana di garanzia di Desio a r.l.», con sede in Desio (Milano), via dei Tigli n. 2, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perche' sussistono le seguenti cause: non ha presentato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi otto anni consecutivi, nello stesso periodo non risulta avere compiuto atti di gestione, di fatto non persegue scopo mutualistico in quanto inattiva e senza sede e non risulta avere attivita' da liquidare in misura superiore a quanto previsto dal decreto ministeriale 17 luglio 2003;
Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003, relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha presentato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi otto anni consecutivi);
Decreta:

La societa' cooperativa «Artigiana di garanzia di Desio a r.l.», sede legale Desio (Milano),via dei Tigli n. 2, costituita per rogito notaio dott.Claudio Malberti di Cesano Maderno in data 4 ottobre 1974, repertorio n. 8989 raccolta n. 2285, BUSC n. 8612/135907, codice fiscale: 03265220156 e' sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha presentato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi otto anni consecutivi, nello stesso periodo non risulta avere compiuto atti di gestione, di fatto non persegue scopo mutualistico in quanto inattiva e senza sede e non risulta avere attivita' da liquidare in misura superiore a quanto previsto dal decreto ministeriale 17 luglio 2003;
Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero deIla giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Milano, 8 marzo 2005
Il direttore provinciale: Truppi
 
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