Gazzetta n. 73 del 30 marzo 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 28 febbraio 2005
Decadenza della concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa n. 1662 del comune di Vicenza, di cui e' titolare la Carma Servizi di Spaziani Testa Carlo S.n.c.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di stato

di concerto con

IL CAPO DIPARTIMENTO
della qualita' dei prodotti agroalimentari
e dei servizi del Ministero
delle politiche agricole e forestali

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, recante la disciplina delle attivita' di gioco, che dispongono che l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilita' e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta di denaro, sono riservati allo Stato, ed affidati al Ministero delle finanze che puo' effettuare la gestione o direttamente o a mezzo di persone fisiche o giuridiche che danno adeguata garanzia di idoneita';
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che riserva all'U.N.I.R.E. (Unione Nazionale Incremento Razze Equine) l'esercizio delle attivita' previste dall'art. 1 prima citato, qualora siano connesse con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dello stesso Ente;
Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri delle finanze e delle politiche agricole, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, societa' o allibratori da essi individuati;
Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, che ha trasferito al Ministero delle finanze e al Ministero delle politiche agricole e forestali, le competenze che erano dell'U.N.I.R.E. in materia di esercizio delle scommesse ippiche;
Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1999 con cui e' stato approvato il piano di potenziamento della rete di raccolta ed accettazione delle scommesse ippiche, che prevede il raggiungimento di 1000 punti di raccolta sul territorio nazionale;
Visto il decreto interministeriale 20 aprile 1999 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli a totalizzatore e a quota fissa;
Visto il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, foglio delle inserzioni, n. 108 del 15 maggio 1999, con cui e' stata indetta una gara pubblica europea per l'assegnazione di 671 concessioni per la raccolta delle scommesse ippiche, in applicazione dell'art. 2, comma 1, del regolamento prima citato;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, parte prima, del 28 settembre 1999, n. 228, con cui sono state attribuite le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto che la Carma Servizi di Spaziani Testa Carlo S.n.c. e' titolare della concessione per la raccolta delle scommesse ippiche n. 1662;
Considerato che, in seguito ad una segnalazione documentata, l'Amministrazione ha incaricato la Guardia di finanza di effettuare controlli al fine di accertare se la suddetta societa' raccogliesse correttamente le scommesse nei locali autorizzati;
Preso atto che, con nota prot. n. 4751/I/3377 del 3 giugno 2004, la Guardia di finanza - Comando nucleo provinciale polizia tributaria di Vicenza ha comunicato che in data 25 maggio 2004, alcuni militari appartenenti al suddetto Comando, accedevano ai locali della Carma Servizi di Spaziani Testa Carlo S.n.c. ubicati in Vicenza in via Lanza e in corso Padova al fine di verificare il corretto adempimento delle prescrizioni di legge in merito alla raccolta di giocate;
Considerato che durante l'accesso i militari hanno appurato che nei locali di corso Padova venivano raccolte, abusivamente, scommesse ippiche, attraverso una connessione remota, che trasferiva i dati delle giocate al server situato nel locale di via Lanza, locale in cui la societa' e' autorizzata alla raccolta delle scommesse ippiche (concessione n. 1662);
Considerato che la Guardia di finanza ha provveduto al sequestro, ai sensi dell'art. 354 c.p.p., di due terminali per la raccolta di scommesse ippiche e di un «router» di rete;
Preso atto che nel verbale redatto dalla Guardia di finanza e notificato alla parte si legge che i militari intervenuti nei locali di corso Padova hanno invitato un impiegato della societa' suddetta ad effettuare ed immediatamente annullare singole giocate, su ciascuno dei terminali rinvenuti, al fine di verificare i dati della ricevuta rilasciata, e che i suddetti militari hanno quindi riscontrato che i terminali rilasciavano ricevute contenenti l'indicazione della concessione n. 1662;
Considerato che nel corso delle operazioni i militari hanno rilevato che nei locali di corso Padova la societa' era autorizzata esclusivamente alla raccolta delle scommesse sportive e non a quelle sulle corse di cavalli ed hanno quindi provveduto a sequestrare i terminali ed il «router»;
Considerato che l'Amministrazione, ha rilevato nei fatti indicati un comportamento non conforme alla normativa del settore e agli obblighi convenzionali che regolano il rapporto concessorio del servizio pubblico di raccolta di scommesse sulle corse dei cavalli, per violazione delle seguenti disposizioni: l'art. 1, comma 2, della convenzione, l'art. 3, comma 1, lettera e), della convenzione, l'art. 3, comma 2, lettera b), della convenzione, l'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, l'art. 6, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;
Considerato che l'amministrazione ha rilevato che con il suddetto comportamento sono avvenute delle gravi violazioni della convenzione accessiva al rapporto concessorio e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d), del citato decreto del Presidente della Repubblica, e' dichiarabile la decadenza dal rapporto di concessione, e che la sanzione della decadenza e' prevista anche dall'art. 11, comma 1, lettera c), della convenzione, quando nello svolgimento dell'attivita' sono commesse gravi violazioni del regolamento 1;
Preso atto che l'Amministrazione, con nota prot. n. 2004/36710/COA/SEC del 1° luglio 2004, ha contestato formalmente alla Carma Servizi di Spaziani Testa Carlo S.n.c. i fatti descritti, assegnando un termine per la produzione di eventuali controdeduzioni, evidenziando che tale comunicazione assumeva anche la natura di notizia dell'avvio del procedimento per la declaratoria della decadenza dalla concessione per la raccolta delle scommesse ippiche n. 1662, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Considerato che successivamente la suddetta societa' ha formulato le proprie controdeduzioni e che le medesime confermano sostanzialmente i fatti contestati ed appaiono del tutto prive di valide argomentazioni;
Preso atto che il Tribunale di Vicenza, sezione penale, nella camera di consiglio del 25 giugno 2004, in accoglimento della istanza di riesame presentata dalla societa' ha, con ordinanza, revocato il decreto di convalida del sequestro emesso in data 28 maggio 2004, ma che nella medesima ordinanza si legge testualmente che: «Il Tribunale osserva che effettivamente quanto accertato dalla polizia giudiziaria costituisce attivita' di raccolta di scommesse esercitata in luogo non autorizzato»;
Considerato che i fatti confermati dal suddetto Tribunale, a prescindere dalla loro natura di illecito penale o meno, rilevano comunque a livello amministrativo;
Preso atto che quanto affermato al punto b) delle controdeduzioni non corrisponde alla realta' dei fatti, perche' a pagina 4 del verbale redatto dalla Guardia di finanza, si legge che quando i militari hanno chiesto «l'esibizione dei report degli incassi afferenti i due terminali illecitamente istallati ed operanti per la raccolta di scommesse ippiche in corso Padova n. 35», la parte ha consegnato «in copia tutti i report dei due terminali a far data dal 25 dicembre 2003, data di istallazione degli stessi, indicando nei terminali contraddistinti con i numeri 18 e 19 quelli oggetto di sequestro...»;
Preso atto inoltre che la segnalazione da cui ha avuto inizio la verifica e' partita proprio da una ricevuta riportante come terminale il numero 18, ubicato nei locali non piu' autorizzato alla raccolta delle scommesse ippiche dal dicembre 2003;
Considerato che appaiono altrettanto infondate le argomentazioni di cui ai punti c), d) ed e) delle controdeduzioni, perche' il decreto del Ministero delle finanze del 15 giugno 2000, prevede delle particolari modalita' per la raccolta delle scommesse telefoniche e telematiche. A titolo di esempio, l'art. 2 del decreto dispone che la facolta' di raccogliere tali tipologie di scommesse e' «subordinata alla stipula con lo scommettitore di apposito contratto, univocamente numerato nell'ambito della concessione, che acquista efficacia con l'apertura di un conto personale intestato allo scommettitore medesimo». Appare evidente che la situazione riscontrata dai militari non ha alcun collegamento con le disposizioni del citato decreto e che quindi non puo' dirsi che la societa' si sia avvalsa legittimamente delle medesime disposizioni per l'accettazione telematica delle scommesse;
Sul punto inoltre si deve evidenziare che la circolare del 14 luglio 2003 non riguarda le scommesse ippiche, ma le scommesse sportive, come peraltro rilevato dalla stessa societa';
Preso atto che le controdeduzioni della societa' non contengono argomentazioni sufficienti a confutare i fatti contestati e che risultano violate le seguenti disposizioni:
l'art. 1, comma 2, della convenzione, che stabilisce che l'esercizio delle scommesse oggetto della convenzione deve essere effettuato con diligenza e zelo all'interno del locale autorizzato;
l'art. 3, comma 1, lettera e), della convenzione, che dispone che il concessionario si impegna espressamente ad accettare, secondo le modalita' previste dalla convenzione le scommesse espressamente indicate nell'atto di concessione;
l'art. 3, comma 2, lettera b), della convenzione, che prevede il divieto di svolgere attivita' di raccolta delle scommesse in locali diversi dall'unica sede autorizzata dell'Agenzia;
l'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, che stabilisce il divieto di qualsiasi forma di scommessa non prevista dal citato decreto del Presidente della Repubblica, salvo specifica autorizzazione del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole e che subordina l'accettazione delle scommesse telefoniche all'emanazione di un apposito decreto ministeriale, emesso peraltro in data 15 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale, n. 161 del 12 luglio 2000;
l'art. 6, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, che dispone che le scommesse sono effettuate esclusivamente presso le agenzie ippiche. Nella fattispecie in esame si e' verificata l'accettazione di scommesse ippiche raccolte da parte di un soggetto privo di specifico titolo (agenzia sportiva di corso Padova) che le trasmetteva ad un altro soggetto (agenzia ippica di via Lanza);
l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, che vieta ogni forma di intermediazione. A tal fine, si sottolinea che piu' punti di raccolta delle scommesse, anche se riferibili alla medesima societa', costituiscono autonomi centri di interesse, pertanto, ogni qualvolta v'e' interposizione fra un centro di raccolta e lo scommettitore si verifica l'intermediazione, che e' vietata in ogni stadio di commercializzazione del servizio, in quanto l'oggetto della concessione e' un'attivita' riservata e quindi, ammettendo l'intermediazione si determinerebbe una violazione della riserva;
Considerato che, con il suddetto comportamento sono avvenute delle gravi violazioni della convenzione accessiva al rapporto concessorio e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d), del citato decreto del Presidente della Repubblica, e' dichiarabile la decadenza dal rapporto di concessione;
Considerato che la sanzione della decadenza e' prevista anche dall'art. 11, comma 1, lettera c), della convenzione, quando nello svolgimento dell'attivita' sono commesse gravi violazioni del regolamento; A d o t t a
il seguente decreto:

Art. 1.
La concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa n. 1662 del comune di Vicenza, di cui e' titolare la Carma Servizi di Spaziani Testa Carlo S.n.c., e' dichiarata decaduta.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 febbraio 2005

Il direttore generale
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Tino
Il Capo Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi
del Ministero delle politiche agricole e forestali
Ambrosio
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone