Gazzetta n. 74 del 31 marzo 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 8 marzo 2005
Scioglimento della societa' cooperativa «Elicon Film a r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Milano

Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto il decreto del Direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli Uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle Direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro delle funzioni gia' attribuite agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attivita' produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative;
Vista la circolare del Ministero delle attivita' produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, Div. IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;
Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilita' dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorche' preesistenti; nel caso in specie: la scadenza del termine di durata della societa' cooperativa Elicon Film a r.l., con sede in Milano, via Andreani, 1;
Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative nei cui confronti si e' verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;
Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del ministero delle attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;
Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli Affari generali, risorse umane e attivita' ispettiva, Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuita' dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;
Visto il verbale ispettivo in data 14 dicembre 2001 relativo alla societa' cooperativa Elicon Film a r.l., con sede in Milano, via Andreani, 2, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'allora art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perche' sussistono le seguenti cause non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1950, non ha compiuto atti di gestione dopo il 1952, non e' in grado di raggiungere lo scopo per il quale e' stata costituita;
Vista la nota del Ministero delle attivita' produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, Divisione IV/5, prot. n. 1456119 del 24 maggio 2002, per il quale non appare opportuno, nel caso in esame, nominare un commissario liquidatore in presenza di una documentazione contabile come quella rilevata;
Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'Ufficio senza che debba acquisirsi il parere della Commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1950);
Decreta:
La societa' cooperativa «Elicon Film a r.l.», con sede in Milano, via Andreani, 2, costituita per rogito notaio dott. Pedalino Giuseppe di Milano in data 5 marzo 1947, rep. n. 33156 racc., BUSC n. 3816/18538, codice fiscale mancante, tribunale di Milano, registro societa' n. 57259, vol. 1838, fasc. n. 1182, e' sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1950, non ha compiuto atti di gestione dopo il 1952, non e' in grado di raggiungere lo scopo per il quale e' stata costituita e non appare opportuno, nel caso in esame, nominare un commissario liquidatore in presenza di una documentazione contabile come quella rilevata.
Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Milano, 8 marzo 2005
Il direttore provinciale: Truppi
 
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