Gazzetta n. 77 del 4 aprile 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 marzo 2005
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Reggio Calabria. (Ordinanza n. 3421).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 agosto 2003, n. 3306, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Reggio Calabria»;
Viste le note del 21 ottobre, 3 e 28 dicembre 2004 con la quale il sindaco di Reggio Calabria - commissario delegato per l'emergenza idrica nel medesimo comune ha chiesto la proroga dello stato d'emergenza;
Considerato che in relazione al contesto critico in rassegna, ed in riscontro alle predette richieste del commissario delegato, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con note del 30 novembre, 20 dicembre 2004 e 17 gennaio 2005, ha rappresentato al sopra citato commissario delegato che sono venute meno le condizioni richieste dalla citata legge n. 225 del 1992 per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;
Vista la successiva nota del 16 febbraio 2005, con la quale il commissario delegato, nel prendere atto della mancanza dei presupposti per procedere alla proroga dello stato d'emergenza, ha, peraltro, rappresentato l'esigenza che siano disciplinate le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a conseguire il definitivo superamento della crisi idrica in atto sul territorio comunale;
Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile di determinare gravissimi pregiudizi alla collettivita', sicche' occorre adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
Ravvisata la necessita' di assicurare continuita' alle attivita' poste in essere in regime straordinario dal commissario delegato e finalizzate ad un rientro nell'ordinarieta';
Ritenuto, quindi necessario adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui consentire al commissario delegato di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al superamento della crisi idrica in atto nel comune di Reggio Calabria;
D'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e di cui alla nota in data 28 febbraio 2005;
Acquisita l'intesa della regione Calabria con nota del 10 marzo 2005;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:

Art. 1.

1. Il sindaco del comune di Reggio Calabria e' confermato, fino al 31 dicembre 2005, commissario delegato per la situazione di criticita' ancora in essere in materia di approvvigionamento idrico al fine di assicurare continuita' alle attivita' precedentemente poste in essere dal commissario stesso in regime straordinario. In particolare il commissario delegato provvede, in regime ordinario, all'attuazione ed al completamento degli interventi e delle opere del programma commissariale definito per il superamento dell'emergenza idrica nel territorio comunale, secondo le previsioni della presente ordinanza.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.
 
Art. 2.

1. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, il commissario delegato puo' continuare ad avvalersi della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
2. Il commissario delegato e' autorizzato ad utilizzare la contabilita' speciale aperta ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3306 del 2003, continuando ad avvalersi del personale della struttura commissariale.
 
Art. 3.

1. Il commissario delegato, e' autorizzato, altresi', ad avvalersi delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali comunque assegnate o destinate alla realizzazione di interventi in materia di approvvigionamento idrico.
 
Art. 4.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, utilizza le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.
 
Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile, e' estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2005
Il Presidente: Berlusconi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone