Gazzetta n. 77 del 4 aprile 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 9 marzo 2005
Modifiche all'articolo 3, comma 1 del decreto direttoriale 8 aprile 2004, n. 515, concernente i termini di versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (Decreto n. 95/UDG).

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato

Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 che introduce il prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.);
Visto l'art. 39, comma 13-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003 che demanda al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di stabilire, con apposito decreto, i termini e le modalita' di assolvimento del prelievo erariale unico e dell'acconto di cui al comma 13 dello stesso articolo;
Visto l'art. 17, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente il sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2003, concernente la riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 30 dicembre 2003, n. 621, concernente modalita' di versamento del prelievo erariale unico;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco e le relative disposizioni transitorie;
Considerata la necessita' di differire il versamento del PREU, per una maggiore armonizzazione con i tempi tecnici di raccolta delle somme residue dagli apparecchi da parte dei concessionari della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e delle funzioni connesse;
Decreta:

Art. 1.

L'art. 3, comma 1 del decreto direttoriale 8 aprile 2004, n 515 e' modificato come segue: «A decorrere dal collegamento in rete degli apparecchi di gioco, la riscossione del PREU avviene mediante versamenti da effettuarsi, a cura del soggetto al quale AAMS ha rilasciato il nulla osta, entro il giorno 28 di ciascun mese, con riferimento alle somme giocate nel periodo compreso tra il 1° ed il 15 del mese stesso, ed entro il giorno 13 di ciascun mese, con riferimento alle somme giocate nel periodo residuo del mese precedente.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 marzo 2005
Il direttore generale: Tino

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2005

Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 229
 
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