Gazzetta n. 78 del 5 aprile 2005 (vai al sommario)
COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA
ORDINANZA 15 marzo 2005
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3399 del 18 febbraio 2005, articolo 4. Deroga all'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in favore del sindaco del comune di Villagrande Strisaili. (Ordinanza n. 5).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
per l'emergenza alluvione in Sardegna
del 6 dicembre 2004
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 2004 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari per gli eventi alluvionali del 6 dicembre 2004 e seguenti;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 con la quale il presidente della regione autonoma della Sardegna e' stato nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 54/1979 del 30 dicembre 2004 nonche' l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna, n. 2 del 25 gennaio 2005 con la quale sono stati individuati i comuni colpiti dall'alluvione del 6 dicembre 2004 e seguenti;
Vista la richiesta formulata in data 10 febbraio 2005, dalla regione autonoma della Sardegna alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile, inerente la possibilita' di esentare il sindaco del comune di Villagrande Strisaili (Nuoro), con decorrenza dalla data degli eventi alluvionali e per un periodo di sessanta giorni, dall'obbligo di rendere la prestazione lavorativa presso il proprio datore di lavoro;
Vista l'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3399 del 18 febbraio 2005 con la quale i sindaci dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali che a partire dal 6 dicembre 2004 hanno interessato il territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari, possono richiedere, d'intesa con il commissario delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna, l'esenzione, per un periodo massimo di sessanta giorni, dal rendere prestazioni lavorative presso i propri datori di lavoro, in deroga all'art. 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la richiesta formulata, in data 10 marzo 2005, dal dott. Piero Cannas, sindaco pro-tempore del comune di Villagrande Strisaili (Nuoro), funzionario dipendente della direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, con la quale si richiede l'esenzione dal rendere la prestazione lavorativa presso il proprio datore di lavoro;
Ritenuto di dover procedere all'accoglimento dell'istanza in considerazione della particolare situazione emergenziale e della necessita' di garantire, da parte del sindaco del comune di Villagrande Strisaili (Nuoro), il pieno presidio della fase post-evento per il governo degli interventi in atto.
Ordina:
Art. 1.

1. Il dott. Piero Cannas, sindaco del comune di Villagrande Strisaili (Nuoro), e' autorizzato, in qualita' di soggetto attuatore degli interventi commissariali ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 e dell'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna n. 2 del 6 dicembre 2004, a richiedere, in deroga all'art. 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'esenzione, con decorrenza dal giorno 6 dicembre u.s. e per un periodo massimo di sessanta giorni, dal rendere la propria prestazione lavorativa presso il proprio datore di lavoro.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte seconda.
Cagliari, 15 marzo 2005
Il commissario governativo: Soru
 
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