Gazzetta n. 78 del 5 aprile 2005 (vai al sommario)
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 21 marzo 2005, n. 129
CIRCOLARE 21 marzo 2005, n. ACIU.2005.129. Riforma della politica agricola comune. Fissazione titoli, ai sensi del reg. (CE) n. 1782/03.

All'AGEA
- Ufficio Monocratico
- Area Controlli
- Area autorizzazione pagamenti
All'Organismo pagatore della Regione
Veneto - AVEPA
All'Organismo pagatore della Regione
Emilia-Romagna - AGREA
All'Organismo pagatore della Regione
Lombardia - Direzione generale
agricoltura
All'Organismo pagatore della Regione
Toscana - ARTEA
All'Organismo Pagatore della Regione
Basilicata - ARBEA
All'Ente Nazionale Risi
Al Centro Assistenza Agricola Coldiretti
S.r.l.
Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Al C.A.A. CIA S.r.l.
Al CAA Copagri S.r.l.
Al Coordinamento CAA c/o CAALPA
e, per conoscenza:
Al Ministero delle politiche agricole e
forestali
- Segreteria tecnica
- Direzione generale delle politiche
agroalimentari - PAGR V

1. Premessa.
A seguito delle attivita' connesse con la ricognizione preventiva, avviata ai sensi dell'art. 12 del Reg. (CE) n. 795/04 e ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali del 20 luglio 2004(1), e attuata con la circolare AGEA n. ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004, e' attualmente in corso la comunicazione ai singoli agricoltori, prevista ai sensi dell'art. 34 del Reg. (CE) n. 1782/03(2), dei titoli provvisori calcolati ai sensi dell'art. 43 del Reg. (CE) n. 1782/03(3).
Con la presente circolare vengono pertanto disciplinate le modalita' per la fissazione dei titoli oggetto di comunicazione.

2. La comunicazione dei titoli provvisori.
Il numero e l'importo unitario dei titoli provvisori sono comunicati agli agricoltori interessati mediante lettera il cui fac-simile e' allegato alla presente circolare (allegato 1).
Detti titoli derivano dai dati di riferimento in possesso dell'AGEA, cosi' come essi risultano contenuti negli archivi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), anche in seguito alla ricognizione preventiva ed alla correzione finora effettuata delle anomalie riscontrate sulle domande di aiuto presentate nel periodo di riferimento 2000-2002.
In particolare, dai dati di riferimento derivano l'importo di riferimento e la superficie di riferimento, calcolati secondo quanto disposto dagli articoli 37 e 43 del Reg. (CE) n. 1782/03, e dall'allegato VII del Regolamento stesso(4).
Ai sensi dell'art. 43 citato, il numero dei titoli spettanti a ciascun agricoltore interessato e' pari al numero di ettari che compongono la superficie di riferimento, e l'importo unitario di ciascun titolo, fatto salvo quanto si dira' in seguito per i titoli speciali, e' calcolato dividendo l'importo di riferimento sopra descritto per la superficie di riferimento.
Il dettaglio delle modalita' di calcolo seguite per la determinazione del numero e dell'importo unitario dei titoli provvisori e' indicato in allegato alla presente circolare (allegato 2).
I titoli calcolati sono registrati presso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), in conformita' con quanto previsto per il sistema di identificazione e registrazione dei titoli all'aiuto previsto dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 796/2004(5).
L'Organismo Pagatore competente rende disponibile le informazioni registrate agli interessati secondo modalita' dallo stesse definite.

3. Categorie di titoli.
La regolamentazione comunitaria identifica tre distinte categorie di titoli: ordinari, di ritiro e «speciali».
3.1 I titoli ordinari sono quelli calcolati a norma degli articoli 37, 43 e 47 del Reg. (CE) n. 1782/2003(6), secondo le modalita' di cui all'allegato VII del Regolamento citato. Si deve precisare che, ai sensi dell'art. 43, par. 2 e 3, nella superficie di riferimento rientra l'intera superficie foraggera aziendale determinata secondo le modalita' riportate nell'allegato 2 della presente circolare.
3.2 I titoli di ritiro sono quelli calcolati a norma dell'art. 53 del Reg. (CE) n. 1782/2003(7), e corrispondono alla media triennale degli ettari oggetto di ritiro dalla produzione a titolo obbligatorio. Il loro valore e' calcolato, analogamente al caso dei titoli ordinari, dividendo l'importo medio triennale dei pagamenti ricevuti per il ritiro obbligatorio per il numero medio triennale di ettari ritirati. Ai sensi dell'art. 54, par. 6, del Regolamento citato(8), i titoli di ritiro hanno la precedenza, nell'utilizzo, su qualsiasi altro titolo.
3.3 I titoli speciali (o sottoposti a condizioni particolari) sono quelli calcolati a norma dell'art. 48 del Reg. (CE) n. 1782/2003(9), spettanti ad agricoltori che nel periodo di riferimento abbiano percepito pagamenti dei premi zootecnici di cui all'art. 47 del medesimo Regolamento(10), qualora essi non dispongano di superficie di riferimento oppure il cui titolo per ettaro risulti di importo unitario superiore a 5.000 Euro.
Nel caso in cui l'agricoltore interessato non disponga di superficie di riferimento, i titoli sono calcolati per ogni 5.000 Euro (o frazione di 5.000 Euro), fino alla concorrenza dell'importo di riferimento corrispondente alla media triennale dei pagamenti zootecnici ricevuti dall'agricoltore interessato.
Nel caso in cui l'agricoltore interessato disponga di superficie di riferimento ma il titolo per ettaro risulti di importo unitario superiore a 5.000 Euro, verranno assegnati titoli ordinari del valore di 5.000 Euro per quanti ettari di superficie di riferimento posseduti e titoli speciali di taglio massimo di 5.000 Euro per l'importo di riferimento residuo.
I titoli in questione, sono definiti dalla regolamentazione comunitaria sopra citata come «sottoposti a condizioni particolari», perche', in deroga all'obbligo previsto per l'utilizzo dei titoli ordinari di fornire una pari superficie ammissibile, l'art. 49 del Reg. (CE) n. 1782/2003(11), dispone che gli intestatari di detti titoli mantengano obbligatoriamente almeno il 50% dell'attivita' agricola svolta nel periodo di riferimento, espressa in Unita' di Bestiame Adulto (UBA).

4. Caratteristiche dei titoli.
I titoli oggetto di comunicazione sono provvisori, in quanto suscettibili di variazioni, sia in aumento che in diminuzione, nel numero e nel valore.
4.1 I casi in cui puo' farsi luogo ad una riduzione del valore sono i seguenti:
ai sensi dell'art. 41 di cui al Reg. (CE) n. 1782/03(12), qualora la somma di tutti gli importi di riferimento superi il massimale di spesa nazionale previsto dall'allegato VIII del medesimo regolamento, al fine di rispettare detto massimale e' operata una riduzione percentuale lineare degli importi di riferimento, con la conseguente riduzione del valore dei titoli provvisori comunicati;
ai sensi del successivo art. 42, dopo aver eventualmente operato la riduzione di cui al punto precedente, si procede ad una ulteriore riduzione percentuale lineare al fine di costituire una riserva nazionale, necessaria per l'attribuzione dei titoli agli agricoltori che rientrino nelle ipotesi di cui allo stesso art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/03(13);
ai sensi della lettera A, par. 2, dell'allegato VII del Reg. (CE) n. 1782/03(14), dal 2006 e' altresi' ridotto l'importo dell'aiuto supplementare per il grano duro: nel 2005 il valore considerato per il calcolo dell'importo di riferimento per tale regime di premio, nelle zone tradizionali, e' di 291 Euro/ha, mentre per le zone non tradizionali e' di 46 Euro/ha; tali valori dal 2006 passano rispettivamente a 285 Euro/ha e a 0 Euro/ha; tale diminuzione provoca una corrispondente riduzione del valore dei titoli.
4.2 Inoltre il numero e il valore dei titoli comunicati potrebbero aumentare o ridursi per la considerazione di mutate situazioni aziendali registrate con le procedure della ricognizione preventiva di cui alla circolare AGEA n. ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004, entro il termine del 15 maggio 2005.
4.3 Il numero ed il valore dei titoli potrebbero aumentare a seguito delle anomalie rilevate sulle domande di aiuto presentate nel triennio di riferimento, risolte ai sensi della circolare dell'Organismo Pagatore AGEA n. 38, del 16 novembre 2004.
4.4 Infine il numero ed il valore dei titoli potrebbero aumentare a seguito di provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie come previsto dall'art. 23-bis del Reg. (CE) n. 795/2004(15).
Alla luce di quanto precede, si evidenzia che i titoli definitivi saranno oggetto di specifica comunicazione, entro il termine di cui all'art. 12, par. 4, del Reg. (CE) n. 795/2004(16), dopo la presentazione e la verifica di tutte le domande di accesso al regime di pagamento unico e di richiesta titoli alla riserva nazionale che perverranno agli Organismi Pagatori entro il 16 maggio 2005.
Tra le caratteristiche dei titoli si deve segnalare la possibilita' che essi siano, in determinati casi, soggetti a specifici vincoli.
In particolare, l'art. 42, paragrafo 8, del Reg. (CE) n. 1782/2003(17), prevede che i titoli attribuiti utilizzando la riserva nazionale non possano essere trasferiti per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro attribuzione, e che un titolo non utilizzato in ciascun anno del suddetto quinquennio riconfluisce immediatamente nella riserva nazionale. Agli stessi vincoli sono soggetti i titoli attribuiti, secondo il disposto dell'art. 37, par. 2(18), del Regolamento citato, agli agricoltori che hanno iniziato l'attivita' durante il periodo di riferimento (nel 2001 o nel 2002), in quanto detti titoli sono, ai sensi dell'art. 43, par. 1(19), dello stesso Regolamento, assimilati a titoli da riserva.

5. Fissazione dei titoli.
Come si e' evidenziato sopra, i titoli attualmente in corso di comunicazione sono provvisori, e per poter essere utilizzati devono essere «fissati».
La fissazione dei titoli provvisori consegue ad apposita domanda, contenente i dati di cui al modello fac-simile allegato alla presente circolare (allegato 3). Oggetto della domanda di fissazione sono tutti i titoli provvisori attribuiti all'agricoltore: non e' infatti consentita la fissazione parziale dei titoli stessi.
La domanda di fissazione deve pervenire all'Organismo Pagatore competente entro il 16 maggio 2005.
La scadenza sopra riportata tiene conto che il termine del 15 maggio, indicato nel decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali del 5 agosto 2004, cade in un giorno festivo.
La domanda di fissazione dei titoli deve essere presentata prima dell'eventuale domanda di accesso al regime di pagamento unico per l'anno 2005. E' tuttavia consentita la presentazione contestuale delle due domande.
Per presentazione contestuale delle domande, fatto salvo il principio che la domanda di fissazione precede quella di pagamento, si intende la presentazione, nelle forme stabilite dall'Organismo Pagatore, di entrambe le domande nel medesimo giorno.
Ai sensi di quanto previsto all'art. 21-bis del Regolamento (CE) n. 796/2004(20) (articolo introdotto dal Reg. (CE) n. 239/2005 dell'11 febbraio 2005), se la domanda di fissazione viene presentata oltre il termine sopra indicato e entro il limite di venticinque giorni di calendario da tale termine, viene applicata una riduzione del 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo agli importi degli aiuti spettanti, nell'ambito del regime di pagamento unico, per la sola campagna 2005.
Trascorsi venticinque giorni di calendario, ovvero dopo il 9 giugno 2005, la domanda e' considerata irricevibile; all'agricoltore non viene assegnato alcun titolo e i relativi importi alimentano la riserva nazionale di cui all'art. 42 del Reg. (CE) n. 1782/03(21).
I soggetti abilitati alla presentazione della domanda di fissazione dei titoli provvisori devono dichiarare:
di essere agricoltore ai sensi dell'art. 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003(22);
in caso di fissazione di titoli ordinari o di ritiro, di avere la disponibilita' di almeno 0,3 ha di superficie agricola ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 1787(23).
Detta condizione non e' richiesta per i titoli speciali di cui all'art. 48 del Reg. (CE) n. 1782/03(24).
Si precisa che la fissazione dei titoli come «speciali» non e' automatica; essa e' subordinata ad una richiesta esplicita da parte dell'agricoltore di voler aderire alla deroga ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1782/03(25), contenuta all'interno della domanda di fissazione. In mancanza di tale richiesta i titoli speciali vengono considerati come titoli ordinari.
I titoli speciali richiesti e non confermati come tali, e pertanto fissati come ordinari, devono essere necessariamente associati ciascuno ad un ettaro di superficie ammissibile ai fini del loro utilizzo.
Si precisa inoltre che la definizione della caratteristica del titolo, ordinario o speciale, e' responsabilita' dell'agricoltore che fissa il titolo.

6. Modalita' di presentazione delle domande di fissazione.
Le domande di fissazione dei titoli provvisori comunicati sono presentate, da parte dei soggetti intestatari di titoli provvisori, persone fisiche o giuridiche, all'Organismo Pagatore competente sulla base della regione di residenza (per le persone fisiche) ovvero della sede legale (persone giuridiche).
In deroga a tale criterio generale ed in presenza di aziende con una o piu' UTE localizzate in territori ricadenti nella competenza di piu' Organismi Pagatori, queste possono richiedere di costituire il fascicolo unico aziendale in sede diversa da quella legale o di residenza purche' sia presente una UTE dell'Azienda. Tale richiesta e' inoltrata all'Organismo Pagatore competente per sede legale, all'Organismo Pagatore prescelto e all'AGEA - Organismo di Coordinamento.
Al termine dell'istruttoria svolta l'AGEA - Organismo di Coordinamento provvede ad attribuire nell'ambito del SIAN la delega all'Organismo Pagatore prescelto.
Sulla base di tale principio, la domanda di fissazione deve essere presentata all'Organismo Pagatore, determinato come sopra, presso il quale e' stato costituito il fascicolo aziendale.

7. Casi particolari.
Le casistiche sotto riportate dal punto 7.1 al punto 7.5 possono comportare il ricalcolo dei titoli comunicati e, se del caso, l'aumento o la diminuzione anche nel numero dei titoli.
In ogni caso, gli eventuali nuovi titoli calcolati vengono registrati nel SIAN.
Qualora i cambiamenti nel numero dei titoli spettanti, avvenissero dopo la fissazione dei titoli comunicati, i nuovi titoli vengono fissati d'ufficio, considerando la manifestazione di volonta' dell'agricoltore registrata con la domanda di fissazione, sufficiente a fissare anche i titoli che nascono, ad esempio, a seguito della soluzione di un'anomalia o per la registrazione di un movimento aziendale.
Se i nuovi titoli nascono dopo la presentazione di una domanda di aiuto, l'agricoltore verra' informato tempestivamente dell'evento; l'agricoltore ha due possibilita':
1. Se non sono decorsi i tempi (entro il 16 maggio), puo' presentare una domanda che sostituisca quella precedentemente presentata.
2. Se sono decorsi i tempi per la presentazione della domanda ma non quelli per le domande di modifica (31 maggio), puo' presentare domanda di modifica.
Trascorsi anche i termini per la presentazione delle domande di aiuto in ritardo (25 giorni di calendario oltre il termine del 15 maggio), vale a dire dopo il 9 giugno 2005, si procedera' al ricalcolo totale di tutti i titoli per la registrazione dei titoli definitivi entro il 15 agosto 2005 ovvero, qualora ricorrano le condizioni previste all'art. 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 795/2004(26), entro il 31 dicembre 2005.
Qualora la soluzione di un contenzioso, intervenuta dopo la data di presentazione delle domande di aiuto e entro la determinazione dei titoli definitivi, generi nuovi titoli a favore dell'agricoltore:
1. se l'agricoltore ha presentato comunque domanda di aiuto e ha superfici ammissibili coerenti con l'utilizzo dei nuovi titoli: i nuovi titoli possono comunque essere inseriti in domanda, invocando la causa di forza maggiore;
2. se l'agricoltore non ha presentato domanda di aiuto: i nuovi titoli hanno valore solo dalla campagna successiva.
Qualora la soluzione di un contenzioso, intervenuta dopo la data di presentazione delle domande di aiuto e dopo la determinazione dei titoli definitivi, generi nuovi titoli a favore dell'agricoltore, tali titoli, ai sensi dell'art. 23-bis del regolamento (CE) n. 795/2004(27), sono validi a partire dalla campagna 2006.
Le casistiche di cui ai punti 7.6 e 7.7 riguardano le modalita' di trasferimento dei titoli a seguito di vendita o di locazione di azienda effettuate entro la data di presentazione delle domande di fissazione (16 maggio 2005).

7.1 Movimenti aziendali.
Ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 2 e 3 dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1782/2003(28) e ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 del regolamento (CE) n. 795/2004(29), nonche' di quanto disciplinato nel decreto ministeriale n. 1787 del 5 agosto 2004, e' possibile registrare i movimenti aziendali relativi a successione effettiva e anticipata, cambiamenti della forma giuridica o della denominazione, scissioni e fusioni, entro il termine del 16 maggio 2005, previsto per la presentazione delle domande di aiuto.
Tale registrazione avviene con le stesse modalita' previste per la ricognizione preventiva, riportate nella circolare Agea n. ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004, disponibile all'indirizzo internet:
http://www.agea.gov.it/ITA/InterComunitari/RiformaPac/NormativaSe zione/default.htm.
Si precisa che non e' possibile registrare movimenti aziendali che diminuiscano il numero dei titoli gia' fissati dall'agricoltore: in questo caso si dovra' procedere prima all'annullamento della fissazione dei titoli e successivamente alla registrazione del movimento aziendale.
I casi di movimenti aziendali che non importino modifica dei dati di riferimento ma solo movimento di titoli provvisoriamente gia' assegnati possono essere gestiti direttamente sui sistemi informativi degli Organismi Pagatori che abbiano rese disponibili le apposite funzionalita'.

7.2 Circostanze eccezionali.
Le circostanze eccezionali di cui all'art. 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003(30) sono elencate nel decreto ministeriale n. 1628 del 20 luglio 2004(31).
La registrazione di tali circostanze avviene con le modalita' a suo tempo riportate nella circolare Agea n. ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004 e nella circolare Agea n. ACIU.2005.00002 del 10 gennaio 2005, disponibili all'indirizzo internet:
http://www.agea.gov.it/ITA/InterComunitari/RiformaPac/ NormativaSezione/default.htm.
Il termine per la presentazione e l'ammissibilita' delle stesse e' prorogato, ai sensi del decreto ministeriale del 24 febbraio 2005, al 31 marzo 2005.

7.3 Correzione anomalie.
La circolare dell'Organismo Pagatore AGEA n. 38, del 16 novembre 2004, ha disciplinato la procedura di risoluzione delle anomalie correggibili, finalizzata all'accertamento dei titoli individuali derivanti dall'applicazione del Reg. (CE) n. 1782/03.
La circolare dell'Organismo Pagatore Agea n. 3 del 28 gennaio 2005, ha prorogato il termine ultimo per la correttiva delle anomalie correggibili, relative al periodo di riferimento (2000, 2001 e 2002) alla data del 31 marzo 2005.

7.4 Foraggi essiccati.
L'allegato VII del regolamento (CE) 1782/2003, alla lettera D(32), disciplina le modalita' di calcolo degli importi di riferimento per gli agricoltori che hanno consegnato dei foraggi nell'ambito di un contratto, come previsto all'art. 9, lettera c), del regolamento (CE) n. 603/95(33), o di una dichiarazione sulle superfici di cui all'art. 10 dello stesso regolamento(34). Tali modalita' di calcolo sono basate sulle quantita' di prodotto consegnate nel periodo di riferimento alle aziende trasformatrici e sulle superfici dichiarate nei contratti sottoscritti nel periodo stesso.
Agea ha pertanto provveduto al calcoli dei titoli sulla base delle informazioni contenute nei registri di magazzino e nei contratti registrati nelle basi dati del SIAN.
Qualora l'agricoltore interessato verifichi un'anomalia nella considerazione dei dati produttivi utilizzati ai fini del calcolo dei titoli all'aiuto, puo' richiederne la correzione, all'Agea, allegando copia della documentazione comprovante la validita' dei dati in suo possesso, attraverso il CAA mandatario, ovvero, nel caso in cui non abbia dato mandato ad alcun CAA, presentandosi o facendo pervenire mediante raccomandata A/R, entro il 15 aprile 2005, tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00, presso l'ufficio competente per il settore in questione, al seguente indirizzo:
AGEA - PAC - Prodotti Animali - Seminativi e Foraggi - via Torino, 45 - 00184 Roma - (I° piano - stanza 12).
La documentazione comprovante la validita' dei dati in possesso del produttore, da consegnare al CAA o far pervenire ad AGEA secondo le modalita' sopra riportate, e' la seguente:
autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il produttore dichiara:
la quantita' e la tipologia di foraggio consegnato alla ditta;
gli ettari coltivati;
copia delle fatture di vendita dei foraggi alla ditta trasformatrice;
copia del contratto (modello FE);
autocertificazione della ditta trasformatrice, resa ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il responsabile legale della ditta stessa dichiara:
la quantita' e la tipologia di foraggio consegnato dal produttore;
la quantita' e la tipologia di foraggio trasformato dalla ditta;
gli ettari coltivati dal produttore risultanti dal contratto FE.

7.5 Agricoltori che hanno iniziato l'attivita' durante il periodo di riferimento.
L'art. 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003(35) prevede, per gli agricoltori che hanno iniziato l'attivita' agricola nel 2001 o nel 2002, che l'importo di riferimento sia uguale alla media dei pagamenti che ha percepito nell'anno civile o negli anni civili durante i quali ha svolto la sua attivita' agricola.
Questa fattispecie, come illustrato nell'allegato 2 alla presente circolare, si concretizza con un calcolo della media dei pagamenti che non e' suddiviso per il numero di anni del triennio (tre) ma per il numero di anni (due o uno) durante i quali l'agricoltore ha svolto la sua attivita' agricola.
Si sottolinea che tale condizione comporta, da una parte, che il calcolo del titolo all'aiuto e' basato su una media ponderata, dall'altra parte, che, ai sensi dell'art. 43, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003(36), i titoli calcolati con questo criterio non possono essere trasferiti per un periodo di cinque anni dalla loro attribuzione e un titolo non utilizzato in ciascun anno del suddetto quinquennio riconfluisce immediatamente nella riserva nazionale.
L'art. 2, lettera k), del regolamento (CE) n. 795/2004(37) prevede che l'agricoltore che si trova in questa situazione e' una persona fisica o giuridica che non ha esercitato a proprio nome e per proprio conto alcuna attivita' agricola, ne' ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attivita' agricola nei cinque anni precedenti l'inizio della nuova attivita' agricola.
Condizioni necessarie e sufficienti per il riconoscimento della fattispecie sopra descritta sono:
1. dichiarazione dell'agricoltore di trovarsi nella fattispecie di cui al citato art. 2, lettera k), del regolamento (CE) n. 795/2004 da registrare all'interno del fascicolo elettronico del SIAN, con le citate procedure della ricognizione preventiva di cui alla circolare Agea n. ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004, disponibile all'indirizzo internet:
http://www.agea.gov.it/ITA/InterComunitari/RiformaPac/ NormativaSezione/default.htm.
2. presenza di domande di aiuto per i settori coinvolti dalla riforma della PAC nei soli anni 2001 o 2002;
3. assenza di atti (domande di aiuto, dichiarazioni di coltivazione, contratti, richieste quota, etc.) presentati dal dichiarante per qualsiasi regime di intervento agricolo nei cinque anni precedenti l'anno di inizio attivita' dichiarata e registrati nel SIAN.
Il riconoscimento della qualita' di agricoltore che ha iniziato l'attivita' nel periodo di riferimento e' subordinata al rispetto di tutte le condizioni sopra elencate.

7.6 Vendita di titoli a seguito di trasferimento a titolo definitivo di azienda.
Nel caso di contratti di compravendita conclusi o modificati entro la data di presentazione delle domande (art. 17 reg. CE 795/04(38)), e' possibile indicare, all'interno della domanda di fissazione, il soggetto o i soggetti acquirenti dei titoli trasferiti contestualmente alla cessione dell'azienda.
Per ciascuna tipologia e per gli identificativi dei titoli trasferiti deve essere specificato il CUAA del soggetto acquirente.
In caso di vendita parziale di un titolo, in domanda di fissazione deve essere indicata la percentuale del titolo ceduta.
La presentazione della domanda di fissazione, comprensiva di tali indicazioni puo' essere effettuata:
7.6.1 Dal venditore assegnatario dei titoli, in caso di cessione parziale dell'azienda con titoli. Si precisa che nel caso di vendita totale dell'azienda ad acquirenti diversi la presentazione della domanda di fissazione deve essere effettuata dal venditore assegnatario dei titoli che dovra' indicare per ciascun CUAA degli acquirenti i relativi titoli ceduti.
7.6.2 Dall'acquirente, in nome e per conto del venditore, in caso di cessione totale dell'azienda con titoli. In tal caso l'acquirente deve essere in possesso di delega scritta del venditore (intestatario dei titoli). L'atto di delega deve essere prodotto con sottoscrizione autentica, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
E' necessario allegare l'atto di compravendita, indicare se la vendita e' totale o parziale e indicare gli ettari oggetto della vendita (quadro D - dichiarazione allegati della domanda di fissazione).
Tale documentazione puo' non essere allegata alla domanda di fissazione se gia' presente nel fascicolo aziendale del richiedente.
Si precisa che in caso di cessione di parte dei titoli fissati come speciali non e' possibile trasferire la deroga ai sensi dell'art. 49 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (per effetto del secondo comma del paragrafo 2 di detto articolo che prevede che il cessionario possa beneficiare di tale deroga soltanto se tutti i titoli soggetti a deroga sono trasferiti)(39); da questa norma consegue che:
in caso di vendita totale dei titoli speciali: i titoli trasferiti mantengono la deroga, anche nel caso di cessione totale a piu' cessionari;
in caso di vendita parziale di titoli speciali: i titoli trasferiti diventano ordinari e quelli rimasti mantengono la deroga e continuano ad essere speciali.

7.7 Locazione di titoli a seguito di trasferimento a titolo temporaneo (affitto) di azienda.
Nel caso di contratti di affitto conclusi o modificati entro la data di presentazione delle domande (art. 27 del reg. CE 795/04(40)), e' possibile indicare, all'interno della domanda di fissazione, il soggetto o i soggetti locatari dei titoli trasferiti contestualmente al trasferimento temporaneo dell'azienda.
Per ciascuna tipologia e per gli identificativi dei titoli trasferiti deve essere specificato il CUAA del soggetto locatario.
In caso di locazione parziale di un titolo, in domanda di fissazione deve essere indicata la percentuale del titolo ceduta.
La presentazione della domanda di fissazione, comprensiva di tali indicazioni puo' essere effettuata solo dal soggetto intestatario dei titoli locatore dell'azienda.
E' necessario allegare l'atto di affitto, indicare se la locazione e' totale o parziale e indicare gli ettari oggetto della locazione (quadro D - dichiarazione allegati della domanda di fissazione).
Tale documentazione puo' non essere allegata alla domanda di fissazione se gia' presente nel fascicolo aziendale del richiedente.
Si precisa che in caso di cessione di parte dei titoli fissati come speciali non e' possibile trasferire la deroga ai sensi dell'art. 49 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (per effetto del secondo comma del paragrafo 2(41) di detto articolo che prevede che il cessionario possa beneficiare di tale deroga soltanto se tutti i titoli soggetti a deroga sono trasferiti); da questa norma consegue che:
in caso di locazione totale dei titoli speciali: i titoli trasferiti mantengono la deroga, anche nel caso di cessione totale a piu' cessionari;
in caso di locazione parziale di titoli speciali: i titoli trasferiti diventano ordinari e quelli rimasti mantengono la deroga e continuano ad essere speciali.
Nel caso della locazione totale dei titoli speciali, al momento del rientro in possesso degli stessi, questi mantengono il diritto alla deroga di cui all'art. 49, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003.
Roma, 21 marzo 2005
Il direttore dell'area coordinamento: Nanni

----> Vedere note da pag. 11 a pag. 24 del S.O. <----
 
Allegato 1

----> Vedere allegato da pag. 25 a pag. 28 del S.O. <----
 
Allegato 2

----> Vedere allegato da pag. 29 a pag. 40 del S.O. <----
 
Allegato 3

----> Vedere allegato da pag. 41 a pag. 43 del S.O. <----
 
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