Gazzetta n. 78 del 5 aprile 2005 (vai al sommario)
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 21 marzo 2005, n. 130
CIRCOLARE 21 marzo 2005, n. ACIU.2005.130. Disposizioni in merito all'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto MiPAF del 5 agosto 2004, n. 1787 e del decreto MiPAF del 24 settembre 2004, n. 2026.

All'AGEA
Ufficio monocratico
Area controlli
Area autorizzazione pagamenti
All'Organismo pagatore della regione
Veneto - AVEPA
All'Organismo pagatore della regione
Emilia-Romagna - AGREA
All'Organismo pagatore della regione
Lombardia - Direzione generale
agricoltura
All'Organismo pagatore della regione
Toscana - ARTEA
All'Organismo pagatore della regione
Basilicata - ARBEA
All'Ente nazionale risi
Al Centro assistenza agricola coldiretti
S.r.l.
Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Al C.A.A. CIA S.r.l.
Al CAA Copagri S.r.l.
Al Coordinamento CAA c/o CAALPA
e, per conoscenza:
Al Ministero delle politiche agricole e
forestali
Segreteria tecnica
Direzione generale delle politiche
agroalimentari - PAGR V

1. Premessa.
Con riferimento alla normativa sottoindicata si riportano di seguito le modalita' applicative per l'ottenimento dell'aiuto supplementare, previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, nei settori dei seminativi e delle carni bovine, ovine e caprine. Potranno accedere al pagamento dei premi supplementari i produttori che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda di accesso al regime di pagamento unico, previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003, per la quale saranno successivamente fornite istruzioni da parte degli Organismi pagatori competenti.

2. Riferimenti normativi.

2.1. Normativa comunitaria.
Regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003.
Regolamento (CE) n. 796/2004 del 21 aprile 2004.
Regolamento (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.
Regolamento (CE) n. 1804/1999 che completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.
Regolamento (CE) n. 2342/1999 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine.
Regolamento (CE) n. 2081/1992 protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.
Regolamento (CE) n. 239/2005 recante modifiche al regolamento (CE) n. 796/2003.
Regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione, del 26 gennaio 2005, che modifica l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio.

2.2. Normativa nazionale.
Decreto MiPAF del 27 novembre 2001 - Modalita' di applicazione del decreto MiPAF 16 marzo 2000, recante disposizioni in materia di premi zootecnici.
Decreto MiPAF del 30 agosto 2000, n. 22601, recante indicazioni sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine e modalita' di applicazioni per fornire informazioni facoltative.
Decreto MiPAF del 27 novembre 2003 relativo alle modalita' di controllo delle sementi di mais e soia per la presenza di organismi geneticamente modificati.
Decreto MiPAF del 5 agosto 2004, n. 1787 - Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune.
Decreto MiPAF del 24 settembre 2004, n. 2026, relativo all'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto MiPAF 5 agosto 2004.
Decreto MiPAF del 3 novembre 2004, n. 2668, recante modifiche ed integrazioni al decreto MiPAF n. 2026 del 24 settembre 2004.
Nota MiPAF del 2 dicembre 2004, n. D/568, della Direzione generale - Dipartimento delle politiche di mercato - Precisazioni relativamente all'avvicendamento colturale.
Decreto MiPAF del 9 dicembre 2004, n. D/580 - Definizione delle modalita' per la determinazione del quantitativo minimo di sementi certificate per ettaro, al fine della corresponsione dell'aiuto supplementare nel settore dei seminativi, di cui all'art. 69 del regolamento CE 1782/03.
Nota MiPAF del 10 gennaio 2005 n. 7/segr - Dipartimento della qualita' dei prodotti agro-alimentari e dei servizi - Precisazioni in merito alla dichiarazione delle sementi non-OGM.

3. Aiuto supplementare nel settore dei seminativi.
Il pagamento supplementare viene erogato agli agricoltori che coltivano frumento duro (di cui alle varieta' elencate nell'allegato A del decreto MiPAF n. 2026 del 24 settembre 2004 ed integrate con decreto MiPAF n. 2668 del 3 novembre 2004), frumento tenero, mais, oppure attuano tecniche di avvicendamento almeno biennale delle colture.

3.1. Quantitativi minimi di semente.
I quantitativi minimi di semente certificata (pre-base, base, 1ª e 2ª riproduzione) da utilizzare ai fini del pagamento del premio supplementare, sono fissati per ettaro e sono indicati in allegato al decreto MiPAF D/580 del 9 dicembre 2004 (allegato 1).

3.2. Utilizzazione di sementi certificate non-OGM e conformi al decreto MiPAF del 27 novembre 2003.
L'erogazione dei premi e' subordinata all'utilizzazione di sementi certificate ed in particolare:
le sementi di mais e soia devono essere conformi al decreto MiPAF del 27 novembre 2003;
le altre sementi devono essere prodotte unicamente utilizzando il miglioramento genetico tradizionale, senza l'impiego di tecniche molecolari di modificazione genetica.

3.3. Adempimenti del produttore.
In allegato alla domanda dovra' essere prodotta la seguente documentazione:
a) copia delle fatture di acquisto delle sementi certificate recanti il quantitativo di semente utilizzata e l'indicazione dei riferimenti dei cartellini ufficiali ENSE o omologo organismo ufficiale di certificazione(1) concernenti:
identificazione della partita «ENSE»;
categoria;
specie;
varieta'.
La data di acquisto desumibile dalla fattura o dal documento di trasporto (d.d.t.), per le colture autunno vernine, non potra' essere successiva al 28 febbraio 2005 mentre per le colture primaverili estive non potra' essere successiva alla data di presentazione della domanda.
(1) Sono da considerarsi equivalenti a quelli ENSE i
cartellini ufficiali rilasciati da analoghi organismi
ufficiali di certificazione di altri Paesi dell'Unione
europea, ovvero rilasciati secondo gli schemi OECD/OCSE».
In quest'ultimo caso, i cartellini debbono riportare
l'indicazione «Regole e norme CE» (in inglese: «EC rules
and standars»). La data di acquisto come sopra indicata non deve intendersi, in particolar modo per le colture primaverili-estive, come data limite di semina;
b) qualora la fattura non sia completa delle informazioni di cui al precedente punto a) il produttore deve obbligatoriamente allegare copia dei cartellini ufficiali. Fermo restando l'obbligo di allegare alla domanda la copia della fattura di acquisto - per le sole colture autunno-vernine - qualora il produttore non disponga piu' dei cartellini varietali, e' consentito presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' - resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 - contenente almeno i seguenti elementi:
il motivo della indisponibilita' dei cartellini;
l'indicazione della categoria, della specie e della varieta' utilizzata per la semina;
c) per le specie per le quali non e' prevista la certificazione ufficiale (grano saraceno, mais dolce, miglio e farro), ma che devono comunque essere state prodotte regolarmente ed immesse in commercio da un'azienda autorizzata ai sensi della legge sementiera n. 1096/1971, occorre allegare in domanda copia delle fatture di acquisto recanti il quantitativo di semente acquistata;
d) ai fini della dichiarazione non-OGM (Organismi geneticamente modificati), i produttori di mais e soia hanno l'obbligo di allegare in domanda copia della dichiarazione della ditta sementiera, fornita ai sensi del decreto MiPAF del 27 novembre 2003 (vedere l'esempio riportato all'allegato 2); le dichiarazioni delle ditte sementiere possono essere rese, in alternativa alla forma cartacea libera, sui documenti commerciali (documento di trasporto e/o fattura di vendita), ovvero sul cartellino del produttore, ovvero sulla confezione della semente;
e) i produttori di cereali e delle altre colture previste dall'allegato IX del regolamento (CE) n. 1782/2003, hanno l'obbligo di allegare in domanda copia della dichiarazione non-OGM della ditta sementiera (vedere l'esempio riportato all'allegato 3); le dichiarazioni delle ditte sementiere possono essere rese, in alternativa alla forma cartacea libera, sui documenti commerciali (documento di trasporto e/o fattura di vendita), ovvero sul cartellino del produttore, ovvero sulla confezione della semente.
La seguente documentazione deve essere detenuta in azienda per almeno cinque anni ed esibita in caso di controllo:
originali delle etichette ufficiali dei cartellini ENSE(2).
Nel caso in cui la coltura sia destinata alla produzione di sementi ufficialmente certificate e pertanto soggetta ai prescritti controlli da parte dell'ENSE, in sostituzione degli originali dei cartellini ufficiali il produttore e' tenuto a esibire copia della «dichiarazione di ritiro dei cartellini» rilasciata dall'Ente stesso;
copia fatture di acquisto.
(2) Sono da considerarsi equivalenti a quelli ENSE i
cartellini ufficiali rilasciati da analoghi organismi
ufficiali di certificazione di altri Paesi dell'Unione
europea, ovvero rilasciati secondo gli schemi OECD/OCSE».
In quest'ultimo caso, i cartellini debbono riportare
l'indicazione «Regole e norme CE» (in inglese: «EC rules
and standars»).

3.4. Requisiti colturali.
Gli agricoltori devono mantenere in campo le colture richieste al premio fino allo stadio vegetativo di completa maturazione agronomica, in condizioni normali di crescita.
Per colture mantenute in condizioni normali di crescita si intendono quelle in cui si attua «l'ordinaria» tecnica di coltivazione praticata a livello locale.
Qualora ricorrano cause di forza maggiore, ovvero circostanze eccezionali, che non consentano il raggiungimento della maturazione agronomica del prodotto, l'agricoltore deve presentare, al momento del controllo, la seguente documentazione:
provvedimento dell'autorita' competente (protezione civile, regione, ecc.) che accerti lo stato di calamita', con individuazione del luogo interessato o, in alternativa;
certificato concernente le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, rilasciato da autorita' pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.), eventualmente accompagnato da perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale;
perizia asseverata in originale, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, concernente le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali.
Gli atti sopra indicati devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, indicando le relative particelle catastali.

3.5. Avvicendamento.
Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, punto d), del decreto MiPAF n. 2026, e' stabilito un premio supplementare per l'avvicendamento almeno biennale che preveda la rotazione, all'interno della stessa particella, di colture depauperanti con colture miglioratrici della fertilita' del terreno o colture da rinnovo di cui all'allegato IX del regolamento (CE) n. 1782/03. E' altresi' consentita la coltivazione di sole colture miglioratrici o da rinnovo purche' sia attuata alternanza tra colture di specie diversa.
Il produttore che richieda l'aiuto supplementare si impegna a completare l'avvicendamento per almeno due anni.
Qualora nel secondo anno l'impegno non venisse rispettato per la stessa superficie di una particella, tale superficie sara' presa in considerazione per il calcolo delle sanzioni e si procedera' a recuperare gli importi indebitamente percepiti l'anno precedente (vedere il successivo paragrafo 3.6). Nel caso in cui l'impegno nel secondo anno, per la stessa superficie di una particella, sia rispettato nel piano colturale di un'altra azienda, le suddette sanzioni e i recuperi non saranno considerati.
Di seguito si riportano alcuni esempi di chiarimento:
esempio a) - avvicendamento tra colture miglioratrici/rinnovo di specie diversa:
ANNO APPLICAZIONE TIPO COLTURA AMMISSIBILITA' PAGABILE
COLTURA I anno 2005 fave (miglioratrice) SI SI II anno 2006 girasole (rinnovo) SI SI III anno 2007 fave (miglioratrice) SI SI IV anno 2008 pisello (miglioratrice) SI SI
ANNO APPLICAZIONE TIPO COLTURA AMMISSIBILITA' PAGABILE
COLTURA I anno 2005 fave (miglioratrice) NO NO II anno 2006 fave (miglioratrice) NO NO III anno 2007 girasole (rinnovo) SI SI IV anno 2008 fave (miglioratrice) SI SI

esempio b) - avvicendamento tra colture depauperanti appartenenti a specie diverse. Non e' ammesso l'avvicendamento tra sole specie depauperanti:

ANNO APPLICAZIONE TIPO COLTURA AMMISSIBILITA' PAGABILE
COLTURA I anno 2005 orzo (depauperante) NO NO II anno 2006 grano (depauperante) NO NO III anno 2007 orzo (depauperante) NO NO IV anno 2008 segale (depauperante) NO NO

esempio c) - avvicendamento tra colture depauperanti e colture da rinnovo/miglioratrici:

ANNO APPLICAZIONE TIPO COLTURA AMMISSIBILITA' PAGABILE
COLTURA I anno 2005 orzo (depauperante) SI SI II anno 2006 mais (da rinnovo) SI SI III anno 2007 orzo (depauperante) SI SI IV anno 2008 mais (da rinnovo) SI SI

Si intendono colture miglioratrici della fertilita' del terreno e colture da rinnovo di cui all'allegato IX del regolamento (CE) n. 1782/03 le specie di seguito elencate:
colture miglioratrici e da rinnovo: altri cereali (granturco, sorgo da granella, grano saraceno, granturco dolce); proteiche (piselli, fave e favette, lupini dolci); semi oleosi (soia, colza e ravizzone, girasole, lino); piante da fibra (canapa, lino);
colture depauperanti: cereali a paglia (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro).
Altre colture miglioratrici o da rinnovo non elencate nell'allegato IX, non sono oggetto di premio supplementare, come ad esempio: cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla, tabacco, barbabietola da zucchero, foraggere (prati avvicendati ed erbai), superfici non coltivate (set-aside e terreni c.d. «disattivati»), altre specie.
Dette colture possono peraltro essere inserite nell'avvicendamento al fine dell'ottenimento del premio supplementare nell'anno successivo, a condizione che sia dichiarata una coltura riportata all'allegato IX.
Nell'avvicendamento puo' essere inserito anche il riso (depauperante), non elencato nell'allegato IX, che nell'anno di coltivazione non e' oggetto di premio supplementare, ma concorre all'ottenimento del premio supplementare nell'anno successivo, qualora sia dichiarata una coltura dell'allegato IX miglioratrice o da rinnovo.
Ad esempio: il trifoglio, non essendo compreso tra le colture elencate nell'allegato IX, pur essendo coltura miglioratrice, non ha diritto al pagamento del premio supplementare, ma concorre all'ottenimento del premio supplementare per l'anno successivo.

ANNO APPLICAZIONE TIPO COLTURA AMMISSIBILITA' PAGABILE
COLTURA I anno 2005 trifoglio (miglioratrice SI NO
non compresa nell'all.
IX) II anno 2006 orzo (depauperante) SI SI

3.6. Calcolo dell'esito e applicazione delle sanzioni sul premio supplementare.
Per i premi supplementari di cui all'art. 69, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 del regolamento (CE) n. 796/2004.
A tale riguardo occorre chiarire le modalita' per la determinazione delle sanzioni, fatti salvi eventuali casi di forza maggiore di cui all'art. 72 del regolamento (CE) n. 796/2004, da applicare alla superficie dichiarata nell'ambito del premio supplementare.
Sementi: in presenza di irregolarita' amministrative relative alla mancata dimostrazione della certificazione delle sementi e del quantitativo minimo richiesto, l'aiuto viene adeguato in maniera proporzionale al quantitativo di semente risultata ammissibile.
In mancanza della dichiarazione non-OGM, prevista dalla presente circolare, l'aiuto non risultera' ammissibile per l'intero importo.
Avvicendamento: in mancanza del rispetto dell'avvicendamento, per la campagna in corso e/o per quella successiva, il premio supplementare non verra' erogato per l'anno in cui viene rilevata l'irregolarita'. In caso di pagamento indebito per l'anno precedente (ad esempio il 2005 per il 2006), l'importo precedentemente erogato sara' oggetto di restituzione da parte del produttore ovvero oggetto di recupero secondo quanto gia' riportato dall'art. 73 del regolamento (CE) n. 796/2004.
Superficie non riscontrata: qualora, in relazione ad una stessa tipologia di aiuto supplementare richiesto (art. 1, comma 2, punti a, b, c, d, del decreto MiPAF n. 2026 del 24 settembre 2004) la superficie dichiarata, risulti superiore a quella determinata a seguito di controlli in loco o controlli amministrativi, l'importo dell'aiuto supplementare viene calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'art. 51 del regolamento (CE) n. 796/2004.
Qualora la coltura accertata risulti ammissibile per l'ottenimento del solo premio unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, ma non del premio supplementare, saranno applicate le sanzioni previste dell'art. 51 del regolamento (CE) n. 796/2004.
Dichiarazione eccessiva intenzionale: se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata risultano da irregolarita' commesse intenzionalmente, l'agricoltore verra' escluso dal pagamento secondo le modalita' riportate nell'art. 53 del regolamento (CE) n. 796/2004.
Di seguito si dettagliano i criteri per le selezione delle domande da sottoporre alle sanzioni previste dal citato regolamento:
aziende campione con scostamento globale superiore al 30%, che abbiano dichiarato superfici a premio superiore a 2 Ha e che tali superfici insistano, per un valore superiore al 30% di quanto dichiarato, su particelle interamente ed inequivocabilmente non seminabili (classificate come bosco, acque e fabbricati);
aziende non campione con scostamento globale superiore al 30%, che abbiano dichiarato superfici a premio superiore a 2 Ha e che tali superfici insistano, per un valore superiore al 30% di quanto dichiarato, su particelle interamente ed inequivocabilmente non seminabili (classificate come bosco, acque e fabbricati).
Di seguito si riportano alcuni esempi di calcolo dell'esito aziendale: Esempio A)
E 'stato richiesto il pagamento del premio supplementare «grano duro» di cui all'art. 1, comma 2, punto a, del decreto MiPAF n. 2026 del 24 settembre 2004.
Superficie dichiarata: ha 1,00 grano duro
Superficie accertata: ha 0,10 medica
ha 0,90 grano duro
Differenza %: ha 1,00 - ha 0,90 = ha 0,1 : ha 0,9 = 11,0 %
La superficie a medica non risulta compatibile per il pagamento del premio supplementare «grano duro» di cui all'art. 1, comma 2, punto a, del decreto MiPAF n. 2026 del 24 settembre 2004.
Lo scostamento ai fini del pagamento supplementare e' superiore al 3% e inferiore al 20%. Pertanto, l'importo dell'aiuto supplementare e' calcolato sulla base della superficie determinata da cui e' sottratta 2 volte l'eccedenza constatata:
superficie determinata: ha 0,9;
eccedenza constatata: ha 0,1;
superficie sanzionata: ha 0,1 x 2 = Ha 0,2;
superficie ammissibile al pagamento: ha 0,9 - ha 0,2 = ha 0,7.
La superficie a medica risulta compatibile per il pagamento del premio unico e pertanto non sono applicate sanzioni sul pagamento del premio unico. Esempio B)
E' stato richiesto il pagamento del premio supplementare «avvicendamento» di cui all'art. 1, comma 2, punto d, del decreto MiPAF n. 2026 del 24 settembre 2004.
Superficie dichiarata: ha 1,00 girasole
Superficie accertata: ha 0,90 girasole
ha 0,10 grano tenero
Differenza %: ha 1,00 - ha 0,90 = ha 0,1 : ha 0,9 = 11,0 %
La superficie a girasole, compatibile per il pagamento del premio supplementare «avvicendamento» di cui all'art. 1, comma 2, punto d, del decreto MiPAF n. 2026 del 24 settembre 2004, risulta inferiore alla superficie dichiarata.
Lo scostamento ai fini del pagamento supplementare e' superiore al 3% e inferiore al 20%. Pertanto, l'importo dell'aiuto supplementare e' calcolato sulla base della superficie determinata da cui e' sottratta 2 volte l'eccedenza constatata:
superficie determinata: ha 0,9;
eccedenza constatata: ha 0,1;
superficie sanzionata: ha 0,1 x 2 = Ha 0,2;
superficie ammissibile al pagamento: ha 0,9 - ha 0,2 = ha 0,7.
La superficie a grano tenero risulta compatibile per il pagamento del premio unico e pertanto non saranno applicate sanzioni sul pagamento del premio unico.

3.7. Importo massimo dei premi supplementari nel settore dei seminativi.
Nel corso di un anno puo' essere riconosciuto - per la stessa superficie - soltanto uno degli aiuti supplementari di cui al punto 3 della presente circolare.
L'importo massimo unitario del pagamento supplementare e' fissato a Euro 180 per ettaro.
Qualora l'ammontare dei premi supplementari di cui al punto 3, calcolato applicando il predetto importo massimo unitario e considerando le sanzioni comminate, superi il massimale nazionale per i pagamenti per il settore seminativi di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 118/2005, l'importo riconosciuto a ciascun produttore viene ridotto proporzionalmente nell'anno considerato.

4. Aiuto supplementare settore delle carni bovine e delle carni ovine e caprine. 4.1. Aiuto supplementare settore delle carni bovine. 4.1.1. Premi relativi al mantenimento degli animali.
Possono accedere al pagamento dei premi supplementari relativi al mantenimento degli animali, i detentori dei bovini, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda di accesso al regime di pagamento unico e che, al 31 dicembre dell'anno di campagna, in base alle informazioni desunte dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe nazionale bovina, risultano aver rispettato le condizioni di ammissibilita' di seguito specificate.

4.1.1.1. Vacche nutrici iscritte ai libri genealogici (razze da carne).
Vacche nutrici, cosi' come definite dalla normativa comunitaria, iscritte ai libri genealogici o nei registri anagrafici di razze da carne, che, nel periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno di campagna, sono detenute in azienda per un periodo continuativo superiore a sei mesi.
Le razze da carne ammesse sono quelle individuate nell'allegato 2 del decreto MiPAF del 27 novembre 2001 (allegato 4), nonche' altre eventualmente indicate con apposita disposizione dall'Autorita' nazionale preposta alla vigilanza sulla tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici.

4.1.1.2. Vacche e altri bovini allevati secondo metodi estensivi.
Rientrano in questa categoria i bovini allevati secondo metodi estensivi, con il rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1,4 UBA/Ha di SAU foraggiera, con l'obbligo del pascolamento delle superfici destinate a pascolo permanente che devono essere pari ad almeno il 50% delle superfici foraggiere totali. Ai fini del calcolo del carico di bestiame vengono presi in considerazione tutti i bovini presenti in azienda di eta' superiore o uguale a sei mesi.
Qualora la superficie dichiarata a pascolo sia ubicata in comune diverso da quello ove ha sede l'allevamento e non ad esso limitrofo, l'effettiva utilizzazione del pascolo stesso deve essere comprovata da idonea documentazione di trasporto tra il comune di allevamento e quello del pascolo di un numero di bovini pari ad almeno:
0,5 UBA per ettaro di pascolo, per un periodo non inferiore a cinquanta giorni continuativi; oppure
0,3 UBA per ettaro di pascolo, per un periodo non inferiore a 3 mesi continuativi; oppure
0,2 UBA per ettaro di pascolo, per un periodo non inferiore a cinque mesi continuativi.
In particolare sono ammessi all'aiuto le seguenti tipologie di animali:
vacche appartenenti alle razze elencate nell'allegato B del decreto MiPAF n. 2026 del 24 settembre 2004, integrato dal decreto MiPAF n. 2668 del 3 novembre 2004 (allegato 5), che, nel periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno di campagna, sono detenute in azienda per un periodo continuativo superiore a sei mesi;
altre vacche nutrici, cosi' come definite dalla normativa comunitaria, di eta' inferiore ai sette anni, calcolati al 15 maggio dell'anno di campagna, che, nel periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno di campagna, sono detenute per un periodo continuativo superiore a sei mesi in un'azienda avente un numero di capi medio nell'anno superiore a 5 UBA;
bovini - allevati in aziende aventi un numero di capi medio nell'anno di campagna superiore a 5 UBA - di eta' compresa tra gli otto e i venti mesi, detenuti in azienda nel periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno di campagna per almeno sette mesi consecutivi. In particolare, al termine del periodo di detenzione di almeno sette mesi, il capo dovra' avere un'eta' compresa tra i quindici ed i ventisette mesi. Qualora detti bovini siano stati macellati prima del 31 luglio dell'anno di campagna, la permanenza continuativa di sette mesi in azienda viene calcolata negli otto mesi che precedono la data della macellazione. In tal caso, il bovino e' oggetto di premio solo se non ha percepito un premio, in attuazione dell'art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, per la stessa categoria di premio l'anno precedente.

4.1.1.3. Eccezioni nel calcolo del periodo di permanenza continuativo delle vacche di cui ai punti 4.1.1.1 e 4.1.1.2.
Una vacca puo' essere sostituita con un'altra avente le stesse caratteristiche di ammissibilita' ai premi. Se la sostituzione avviene entro un periodo massimo di venti giorni, il periodo di permanenza continuativa in azienda viene calcolato a partire dalla data di entrata del capo sostituito fino a quella di uscita del capo subentrante.
In tal caso, l'organismo pagatore deve essere informato della sostituzione entro sette giorni lavorativi dall'avvenuta sostituzione e, comunque, nel corso del periodo di detenzione obbligatorio in azienda degli animali. Le comunicazioni, compresa la relativa documentazione probante, devono essere obbligatoriamente effettuate mediante apposita modulistica.
L'organismo pagatore disciplinera' con propri provvedimenti le modalita' per il reperimento della modulistica e per la ricezione delle informazioni da parte dei produttori.

4.1.2. Premi relativi alla macellazione.
Puo', altresi', accedere al pagamento dei premi supplementari per la macellazione dei capi, il titolare delle aziende di allevamenti che rispettino una delle seguenti modalita':
previste dal regolamento (CE) n. 2081/1992 (IGP);
previste dal regolamento (CE) n. 1804/99 (metodi di produzione biologici);
in conformita' ad un disciplinare di etichettatura volontaria, approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000 a condizione che rechi almeno le indicazioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 12 del decreto ministeriale 30 agosto 2000 relativamente a tecniche di allevamento, metodi di ingrasso, alimentazione degli animali nonche' a razze o tipo genetico.
In particolare, sono ammessi a premio i bovini, allevati nel rispetto delle prescrizioni anzidette per almeno 7 mesi consecutivi nelle aziende di allevamento del richiedente, che, nel periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno di campagna, vengono macellati in eta' superiore a dodici mesi e inferiore a ventisei mesi.
Possono essere ammessi al premio solo bovini macellati entro trenta giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente.

4.1.3. Importo massimo dei premi supplementari per i bovini.
I premi di cui ai punti 4.1.1 e 4.1.2 possono essere riconosciuti per lo stesso capo una sola volta per anno.
L'importo massimo unitario del pagamento supplementare e' fissato a Euro 180 /capo.
Qualora l'ammontare dei premi supplementari i cui ai punti 4.1.1 e 4.1.2, calcolato applicando il predetto importo massimo unitario e considerando le sanzioni comminate, superi il massimale nazionale per i pagamenti per il settore carni bovine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 118/05, l'importo riconosciuto a ciascun produttore viene ridotto proporzionalmente nell'anno considerato.

4.2. Aiuto supplementare settore delle carni ovine e caprine.
Potranno accedere al pagamento supplementare i produttori con piu' di cinquanta capi che conducono gli animali al pascolo per almeno centoventi giorni.
In particolare sono eleggibili a premio solo i capi di sesso femminile che si condurranno a pascolo per almeno centoventi giorni, che al 15 maggio dell'anno di campagna abbiano almeno 12 mesi di eta' o che abbiano gia' partorito.
Il calcolo del periodo minimo di pascolamento (centoventi giorni) decorre non prima del 15 maggio dell'anno di campagna e termina non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. In ogni caso, il periodo minimo di pascolamento e l'ubicazione del gregge durante detto periodo (localita' e comune di ubicazione), devono essere comunicati all'organismo pagatore competente.
Nel predetto periodo di pascolamento deve essere detenuto nel luogo indicato un numero minimo di ovini e/o caprini non inferiore al numero di capi per i quali si richiede l'aiuto supplementare.
Eventuali variazioni riguardanti il periodo minimo di pascolamento e/o l'ubicazione del gregge, devono pervenire all'organismo pagatore competente almeno cinque giorni prima.
L'organismo pagatore disciplinera' con propri provvedimenti le modalita' per il reperimento della modulistica e per la ricezione delle informazioni da parte dei produttori.

4.2.1. Importo massimo dei premi supplementari per ovini e caprini.
L'importo massimo unitario del pagamento supplementare e' fissato a
Euro 15 /capo.
Qualora l'ammontare dei premi supplementari di cui al punto 4.2, calcolato applicando il predetto importo massimo unitario e considerando le sanzioni comminate, superi il massimale nazionale per i pagamenti per il settore carni ovi-caprine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 118/2005, l'importo riconosciuto a ciascun produttore viene ridotto proporzionalmente nell'anno considerato.

4.3. Sanzioni. 4.3.1. Aiuto supplementare settore delle carni bovine.
Si intende per animale accertato l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti.
Atteso che il numero dei capi ammissibili al pagamento dei premi supplementari viene dedotto in base alle informazioni desunte dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe nazionale bovina, nel caso in cui un animale appartenente alla categoria richiesta a premio non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, lo stesso - a norma del regolamento (CE) n. 796/2004 art. 16, paragrafo 3, secondo comma lettera b - sara' considerato come un animale per il quale sono state riscontrate irregolarita' ai sensi dell'art. 59 del medesimo regolamento «Riduzioni ed esclusioni con riguardo ai bovini oggetto di una domanda di aiuto».
Qualsiasi irregolarita' riscontrata sotto il profilo degli adempimenti relativi al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, sara' ripartita proporzionalmente tra il numero dei capi che danno luogo al pagamento del premio.
Sulla base di quanto riportato nell'art. 57 dello stesso regolamento, si applicano le seguenti disposizioni:
a) un bovino che ha perso uno dei marchi auricolari viene considerato come identificato, purche' risulti tale, chiaramente e individualmente, da tutti gli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;
b) se le irregolarita' constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro o nei passaporti degli animali, l'animale in questione e' considerato come non accertato sole se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco dei 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati come non accertati dopo la prima constatazione di irregolarita'.
Alle categorie di premio supplementare riguardanti le vacche e gli altri bovini allevati secondo metodi estensivi, si applicano le sanzioni previste all'art. 56 del regolamento (CE) n. 796/2004.

4.3.2. Aiuto supplementare settore delle carni ovine e caprine.
Si intende per animale accertato l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti.
I capi dichiarati nella domanda unica di aiuto, che - durante il periodo di permanenza dichiarato - non saranno trovati nella localita' indicata dal richiedente, saranno considerati come animali non accertati.
Qualora il numero degli ovini e caprini dichiarati nella domanda unica di aiuto superi il numero degli animali accertati, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base al numero degli animali accertati tenendo conto delle riduzioni ed esclusioni previste all'art. 60 del regolamento (CE) n. 796/2004.
Roma, 21 marzo 2005
Il direttore dell'area di coordinamento: Nanni

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Elenco allegati:
Allegato 1 - Allegato al decreto MiPAF n. 580 del 9 dicembre 2004.
Allegato 2 - Esempio modulo «Dichiarazione della ditta sementiera per mais e soia».
Allegato 3 - Esempio modulo «Dichiarazione della ditta sementiera per colture diverse da mais e soia».
Allegato 4 - elenco razze da carne di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 27 novembre 2001.
Allegato 5 - allegato B del decreto ministeriale n. 2026 del 24 settembre 2004 cosi' come integrato dal decreto ministeriale n. 2668 del 3 settembre 2004.
 
Allegato 1

----> Vedere allegato a pag. 52 del S.O. <----
 
Allegato 2

----> Vedere allegato a pag. 53 del S.O. <----
 
Allegato 3

----> Vedere allegato a pag. 54 del S.O. <----
 
Allegato 4

----> Vedere allegato a pag. 55 del S.O. <----
 
Allegato 5

----> Vedere allegato a pag. 56 del S.O. <----
 
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