Gazzetta n. 79 del 6 aprile 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
COMUNICATO |
Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Crudo di Cuneo» |
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Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Crudo di Cuneo» come denominazione di origine protetta ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Consorzio di promozione e tutela del Prosciutto di Cuneo, con sede in Cuneo, Corso Dante, 51, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato. Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo», e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione QTC III - via XX Settembre n. 20, 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari. Proposta di Disciplinare di Produzione della denominazione di origine protetta «Crudo di Cuneo» Art. 1.
Denominazione del prodotto
La denominazione di origine protetta «Crudo di Cuneo» individua esclusivamente il prosciutto crudo che risponde alle caratteristiche ottenute con le procedure di produzione e nell'area di cui al presente disciplinare. |
| Art. 2.
Requisiti dei suini e delle cosce destinati alla produzione del prosciutto «Crudo di Cuneo» - Descrizione del Prodotto
2.1. Materie prime. Possono essere avviate alla produzione del «Crudo di Cuneo» solo cosce suine fresche, provenienti da animali nati, allevati e macellati, nella zona di produzione individuata all'art. 3. Non possono essere utilizzate cosce congelate. E' esclusa l'utilizzazione di verri e scrofe. 2.2. Caratteristiche genetiche. Sono ammessi gli animali in purezza o d'incrocio, ibridi, comunque non manipolati geneticamente, di razza tradizionali quali: Large White, Landrace e Duroc iscritte al Libro genealogico italiano o a Libri genealogici esteri riconosciuti dal Libro genealogico italiano e che presentano finalita' compatibili con il Libro genealogico italiano per la produzione del suino pesante. I suini allevati devono essere in grado di raggiungere pesi medi per partita (peso vivo) di Kg 156 piu' o meno 10%. 2.3. Eta' di macellazione. L'eta' minima di macellazione e' di mesi otto e verra' accertata sulla base di un apposito tatuaggio indelebile recante la sigla della provincia, il codice identificativo dell'allevamento di provenienza e la lettera corrispondente al mese di nascita del suinetto posto dall'allevatore entro il trentesimo giorno dalla nascita stessa sul piatto esterno di entrambe le cosce. 2.4. Qualita' della carne. Sono escluse le carni di suini portatori di miopatie conclamate (PSE; DFD; postumi di evidenti processi infiammatori e traumatici pregressi) accertate dal medico veterinario in sede di macellazione. 2.5. Caratteristiche delle cosce. Le cosce fresche rifilate, prive del piede e con l'anchetta presente, devono provenire da animali macellati secondo buona prassi e devono corrispondere ai seguenti requisiti: lo spessore del grasso della parte esterna, misurato verticalmente all'altezza della testa del femore, deve essere compreso fra 10 e 20 mm; la porzione di carne eccedente la testa del femore non deve superare i 6 cm; la coscia non deve presentare i seguenti difetti che la rendono inidonea alla produzione del «Crudo di Cuneo»: marezzatura eccessiva; ematomi; scollamenti; fratture; il grasso di copertura deve corrispondere ai seguenti requisiti:
===================================================================== Parametro | Limite massimo ===================================================================== Numero di Jodio | 70 Acido Linoleico | 15
2.6. Caratteristiche del prodotto. Il prodotto finito, ottenuto nel rispetto delle norme contenute nel presente disciplinare, puo' essere denominato «Crudo di Cuneo» esclusivamente se corrisponde ai seguenti requisiti: 1. tempo di stagionatura minimo: dieci mesi da inizio lavorazione; 2. peso compreso fra 7 e 10 Kg a stagionatura ultimata; 3. colore al taglio: rosso uniforme; 4. consistenza della parte magra esterna e di quella interna: morbida, compatta non flaccida; 5. grasso esterno visibile (grasso di copertura) di colore bianco tendente al giallo, compatto non untuoso; 6. aroma e sapore al taglio: fragrante, stagionato, dolce; 7. grasso interno di colore bianco, presente in piccola quantita' entro e fra i principali fasci muscolari; 8. assenza di anomalie olfattive: alla puntatura con ago-sonda della frazione magra, eseguita sistematicamente nei cinque punti canonici (gambo - vena laterale - vena centrale - anchetta - testa del femore), non devono essere rilevati odori sgradevoli ne' anomalie olfattive di sorta; il grasso, alla puntura, non deve presentare odore rancido eccessivo, ne' odore di latte, pesce, ne' altri odori anomali; 9. caratteristiche chimiche: la composizione chimica del magro in percentuale del muscolo bicipite femorale deve rispettare i seguenti limiti minimi e massimi (analisi eseguita al decimo mese di stagionatura):
===================================================================== Parametri | Minimo | Massimo ===================================================================== Sale | 4,5 | 6,9 Umidita' | 57 | 63 Proteolisi | 22 | 31
La proteolisi si misurera' come percentuale d'azoto non proteico estraibile rispetto al tenore d'azoto totale. 10. assenza di anomalie esteriori: la cotenna e le ossa devono essere integre, non devono comparire segni evidenti d'incrostazione, ne' rammollimenti eccessivi; 11. colore al taglio: non devono essere presenti disuniformita', macchie, striature. |
| Art. 3.
Zona di produzione
L'area di produzione del «Crudo di Cuneo» in tutte le sue fasi: approvvigionamento, macellazione, trasformazione, stagionatura e confezionamento, comprende l'intero territorio aniministrativo di tutti i comuni della provincia di Cuneo, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Torino: Airasca, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Bibiana, Bricherasio, Buriasco, Cambiano, Campiglione Fenile, Candiolo, Cantalupa, Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Cavour, Cercenasco, Chieri, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Isolabella, Lombriasco, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Macello, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, None, Osasco, Osasio, Pancalieri, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pinerolo, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Piscina, Poirino, Pralormo, Prarostino, Riva, Roletto, Rora', S. Secondo di Pinerolo, Santena, Scalenghe, Trofarello, Vigone, Villafranca Piemonte, Villastellone, Vinovo; e l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Asti: Antignano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Buttigliera d'Asti, Camerano, Cantarana, Capriglio, Castellero, Castelnuovo Don Bosco, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cisterna D'asti, Cocconato, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cunico, Dusino S. Michele, Ferrere, Maretto, Monale, Montafia, Montechiaro d'Asti, Montiglio, Passerano Marmorito, Pieva Massaia, Pino D'Asti, Piea, Robella, Roatto, S. Damiano d'Asti, S. Martino Alfieri, S. Paolo Solbrito, Soglio, Tigliole, Valfenera, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti. |
| Art. 4.
Origini
Le cosce destinate alla produzione del «Crudo di Cuneo» D.O.P. devono provenire da soggetti nati, allevati e macellati nella zona di produzione indicata all'art. 3. A tale scopo, si provvede a identificare i soggetti mediante tatuaggio in cui e' presente il codice di identificazione, assegnato all'allevatore unitamente a una lettera identificativa del mese di nascita del suino. Deve essere inoltre apposto un tatuaggio con inchiostro indelebile, mediante strumenti di compressione o a percussione in modo inamovibile anche post-mortem, su entrambe le cosce posteriori. Il monitoraggio del processo produttivo assicura il controllo su ciascuno dei diversi momenti, anche attraverso la registrazione dei prodotti in entrata (input) e dei prodotti in uscita (output) in ognuno dei singoli passaggi della produzione. Mediante sia tale azione che l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori, trasformatori, confezionatori ed affettatori, e' assicurata la tracciabilita' e la rintracciabilita' (da valle a monte della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche inserite nel processo produttivo della D.O.P., saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. Qualora l'organismo di controllo verifichi delle non conformita', rispetto a quanto disposto dal presente disciplinare, il prodotto non potra' essere commercializzato con la denominazione d'origine protetta «Crudo di Cuneo». |
| Art. 5.
Metodo di ottenimento del prodotto
5.1. Prescrizioni relative all'allevamento. Le fasi di allevamento dei suini destinati alla produzione del «Crudo di Cuneo» sono cosi' definite: avviamento: fino a 30 Kg peso vivo; magronaggio: da 30 a 80 Kg peso vivo; ingrasso: da 80 Kg al peso finale. 5.2. Alimenti ammessi durante la fase di avviamento. Pur nel rispetto di tutte le norme concernenti la preparazione ed il commercio dei mangimi zootecnici, in considerazione del lungo tempo che intercorre prima della macellazione, non e' necessario porre limitazioni qualitative e quantitative all'alimentazione del suinetto, fermo restando il divieto all'uso di: plasma suino spray; derivati e sottoprodotti del latte freschi e concentrati; farine di pesce. 5.3. Alimenti ammessi durante la fase di magronaggio. In tale fase la sostanza secca (s.s.) da cereali non dovra' essere inferiore al 45% di quella totale. Oltre agli alimenti ammessi per la fase di ingrasso sono ammessi gli alimenti di seguito riportati: grassi con punto di fusione superiore a 36°C: fino al 2% della s.s. della razione; lisati proteici: fino all'1% della s.s. della razione; silomais: fino al 10% della s.s. della razione. 5.4. Alimenti ammessi durante la fase di ingrasso. La presenza di sostanza secca (s.s.) da cereali nella fase d'ingrasso non dovra' essere inferiore al 55% del totale. La quantita' massima di acido linoleico ammessa e' pari al 2% della s.s. della dieta. Possono essere usati i seguenti alimenti:
===================================================================== |fino al 55% della sostanza secca Mais |della reazione ===================================================================== |fino al 55% della sostanza secca Pastone di granella/pannocchia |della reazione --------------------------------------------------------------------- |fino al 40% della sostanza secca Sorgo |della reazione --------------------------------------------------------------------- |fino al 40% della sostanza secca Orzo |della reazione --------------------------------------------------------------------- |fino al 25% della sostanza secca Frumento |della reazione --------------------------------------------------------------------- |fino al 25% della sostanza secca Triticale |della reazione --------------------------------------------------------------------- |fino al 25% della sostanza secca Avena |della reazione --------------------------------------------------------------------- |fino al 25% della sostanza secca Cereali minori |della reazione --------------------------------------------------------------------- Crusca e altri sottoprodotti del |fino al 20% della sostanza secca frumento |della reazione --------------------------------------------------------------------- |fino al 2% della sostanza secca Expeller di lino |della reazione --------------------------------------------------------------------- |fino al 4% della sostanza secca Polpe secche esauste di bietola |della reazione --------------------------------------------------------------------- |fino ad un massimo di 15 Siero di latte |litri/giorno --------------------------------------------------------------------- |fino al 5% della sostanza secca Melasso |della reazione --------------------------------------------------------------------- |fino al 15% della sostanza secca Farina d'estrazione di soia |della reazione --------------------------------------------------------------------- |fino al 2% della sostanza secca Lievito di birra/torula |della reazione --------------------------------------------------------------------- |fino al 2% della sostanza secca Grassi con p.f superiore a 40°C |della reazione
E' fatto divieto di impiego delle materie prime sotto riportate: scarti di mensa: residui freschi o essicati derivanti da mense aziendali e comunita', poiche' e' impossibile definirne la composizione o la eventuale presenza di prodotti non consentiti dalla vigente legislazione (es. carne e suoi derivati). E divieto di scarti derivati dall'industria di trasformazione per la preparazione di cibi confezionati precotti. oli di pesce: divieto assoluto dopo i 40 kg di peso vivo; panelli in genere: divieto di utilizzo dei panelli con contenuto in grassi maggiore del 4% e comunque divieto di utilizzo oltre i 120 kg di peso vivo; biscotti, grissini, merendine: divieto di utilizzo dei prodotti e sottoprodotti della panificazione, dell'industria dolciaria e delle paste alimentari. Utilizzo limitato fino a 60 kg peso vivo purche' non apportino piu' del 2% di grassi nella razione giornaliera. Divieto di utilizzo dai 60 kg di peso vivo fino alla macellazione. scarti di macellazione e farine animali in genere: divieto assoluto riferito alle specie terrestri e avicoli; sottoprodotti del riso. 5.5. Lavorazione. La lavorazione delle cosce, la stagionatura delle stesse e l'eventuale loro confezionamento deve avvenire in stabilimenti situati all'interno del territorio medesimo. Gli stabilimenti devono essere in possesso di autorizzazioni igienico-sanitarie previste dalla normativa nazionale e dalla normativa U.E. Possono essere avviate a lavorazione cosce di animali macellati da non meno di 24 ore e non oltre 120 ore. La trasformazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti fasi fondamentali: isolamento: dopo la macellazione le cosce fresche sono isolate dalle mezzene: raffreddamento e rifilatura: presso il macello, le cosce, isolate e rifilate prive del piede e con l'anchetta presente, sono mantenute refrigerate fino alla spedizione. La temperatura delle cosce pronte per la consegna e per la salagione deve essere compresa fra -1 e +3°C (non e' ammesso il congelamento); salagione: va eseguita a secco con sale essiccato o parzialmente umidificato. Non e' ammessa l'iniezione di salamoia ne' la salagione per immersione. Il sale puo' contenere piccole quantita' di pepe nero spaccato e aceto e puo' essere miscelato con spezie o estratti di spezie o antiossidanti naturali. Non sono ammessi conservanti. La durata della fase di salagione e' di norma non inferiore a due settimane; riposo: di durata non inferiore a 50 giorni, dalla fine della salagione, deve essere condotto in ambienti condizionati, tali da garantire un adeguato asciugamento a freddo del prodotto; toelettatura: rimozione delle asperita' derivanti dall'asciugamento superficiale. Puo' essere praticata mediante coltello sulla parte carnea e con seghetto elettrico sulle porzioni sporgenti l'anchetta; lavaggio e asciugamento: l'acqua residua del lavaggio e' rimossa mediante asciugamento in apposito ambiente condizionato, eventualmente con l'ausilio d'aria esterna; stagionatura: e' condotta in ambiente condizionato, dotato di aperture tali da permettere un adeguato ricambio d'aria; deve permettere l'invecchiamento del prodotto fino al compimento del decimo mese dall'inizio della salagione. La stagionatura avviene a temperatura compresa fra i 12° e i 18°C (prima fase o prestagionatura) e fra i 15° e i 23°C (seconda fase o invecchiamento); sugnatura: da eseguirsi in un unica soluzione fra il quinto e il settimo mese di lavorazione o in piu' riprese, fra il quarto e l'ottavo, consiste nell'applicazione di un impasto formato da sugna, sale e farina di riso o di frumento sulla superficie muscolare. E' ammessa la presenza di pepe nero o bianco in polvere. La base grassa dell'impasto non puo' essere sostituita con strutto. Non e' consentito il surriscaldamento o la fusione della sugna prima dell'applicazione. |
| Art. 6.
Legame con l'ambiente
La zona di produzione del «Crudo di Cuneo» ha da secoli una vocazione all'allevamento dei suini e alla lavorazione delle loro carni. I prodotti ottenuti, fra cui i prosciutti, hanno rappresentato una fonte alimentare insostituibile sia per l'apporto proteico che per i grassi. Quest'ultimo aspetto era di fondamentale importanza in quanto l'area e' priva di fonti alternative di grassi quali ad esempio l'olivo che, invece rappresenta la principale fonte di approvvigionamento di grassi, di origine vegetale, nell'area mediterranea. La predetta zona di produzione e' risultata storicamente vocata al raggiungimento di caratteristiche qualitative dei prosciutti, realizzate dall'interazione di diversi fattori naturali e umani, concomitanti. L'orografia del territorio e' rappresentata da un altipiano che a sud, ovest e nord-ovest e' delimitato da una zona prevalentemente montuosa solcata da numerose valli che si aprono direttamente sull'altipiano il quale a suo volta degrada, a est, verso una stretta striscia di pianura. Essa e' circondata da una fascia prealpina fino alla catena delle Alpi Marittime e Cozie. I rilievi montuosi di considerevole altitudine - cime fino ai 3.800 m - la cui presenza determina da un lato la formazione di brezze «di monte» a senso alternato mattino e sera determinano condizioni di bassa umidita' relativa, che agiscono nella fase di stagionatura del prosciutto. Anche le escursioni termiche sia stagionali che giornaliere, contribuiscono in modo peculiare nella fase di stagionatura, agendo sul sapore e sull'odore caratteristico del prodotto. Accanto ai fattori ambientali vi e' stato l'affinamento di tecniche per la lavorazione e per la conservazione delle carni che assicurassero la disponibilita' di questa importante risorsa alimentare durante gran parte dell'anno e che ha trovato la massima espressione nel prosciutto. Di qui, la nascita di una vera e propria scuola di produzione del prosciutto, secondo una tecnica tradizionale, tramandata per via orale da padre in figlio. Una realta' costituita da numerosi trasformatori con piccoli stabilimenti di macellazione e stagionatura sparsi sul territorio e da migliaia di allevatori. Oggi, insieme all'aumento dei volumi produttivi, finalizzato all'abbattimento dei costi di produzione e a soddisfare la domanda crescente, si associa l'esigenza di mantenere inalterata la tecnica produttiva tradizionale del «Crudo di Cuneo», per salvaguardarne il prestigio e la qualita' del prodotto. Il particolare legame fra l'ambiente della zona di produzione e il «Crudo di Cuneo», da' origine a un prodotto in possesso di caratteristiche organolettiche peculiari e inconfondibili. La zona di produzione del «Crudo di Cuneo» D.O.P. e' caratterizzata da una secolare tradizione sia nell'allevamento suino che nella lavorazione delle sue carni per ottenere prosciutti. Gli innumerevoli conventi e abbazie presenti sul territorio, possedevano allevamenti e destinavano locali per la macellazione e lavorazione delle carni suine. Frammenti di libri contabili del Monastero degli Agostiniani di Fossano - Cussanio, del 1630 circa, parlano della stagionatura dei prosciutti nella «stanza del paradiso», della destinazione della «noce» - parte nobile del prosciutto - per la tavola del vescovo e dell'abate; del «fiore» ai frati anziani e alle persone degne di riguardo. La confisca dello Stato, del 1860, delle proprieta' degli ordini religiosi, porta allo sviluppo di attivita' di lavorazione e trasformazione delle carni suine e, quindi, di prosciutto, cresciute nel tempo fino a oggi. In tal modo, si afferma il «Crudo di Cuneo» tra i prodotti tipici. |
| Art. 7.
Confezionamento ed etichettatura
La designazione «Crudo di Cuneo» D.O.P. e' intraducibile e deve essere apposta esclusivamente facendo riferimento alle indicazioni qui di seguito riportate. 7.1. Marchiatura. Il logo va impresso a fuoco sui due lati maggiori della coscia. 7.2. Confezionamento. Il «Crudo di Cuneo» puo' essere venduto oltre che intero con osso, anche disossato sigillato sottovuoto, in tranci ed affettato. Sezionamento in tranci. Le operazioni di riduzione in tranci del «Crudo di Cuneo» devono essere effettuate in modo che sulla cotenna di ogni pezzo figuri il contrassegno preventivamente apposto presso i prosciuttifici. Affettamento. Le operazioni di affettamento e confezionamento del «Crudo di Cuneo» devono essere effettuate presso laboratori situati nella zona tipica, di cui all'art. 3. 7.3. Collocazione del logo su etichettatura e materiale stampa. Il logo deve essere riprodotto su etichette e materiali stampati nella sua versione a colori in stampa a colori dichiarati o in quadricromia, come indicato all'art. 8. Il logo a colori va sempre riprodotto su fondo bianco: nel caso lo stampato abbia uno sfondo colorato o scuro si deve adottare un riservato. Sono consentite stampe monocolore adottando il colore dichiarato di riferimento oppure il nero. La stampa del logo in negativo e' consentita solo nel caso di utilizzo di supporto scuro/colorato. In questo caso si utilizza la versione monocromatica del logo. Il tasso di riduzione: il logo va ridotto a seconda delle necessita' di stampa, mantenendo le proporzioni. La misura minima consentita e' pari a 20 mm. Sul prodotto immesso al consumo deve essere riportata la denominazione «Crudo di Cuneo» denominazione origine protetta e/o della sigla D.O.P., fatta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili e di dimensioni doppia rispetto ad ogni altra scritta. Vanno riportati inoltre, nome, cognome, o ragione sociale del produttore, nonche' la ditta e la sede di chi ha effettuato il confezionamento. Sono consentite eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto. Sulle confezioni della D.O.P. «Crudo di Cuneo» o su etichette apposte o su cartelli, anelli e fascette legate al prodotto tal quale, devono essere riportati a caratteri di stampa chiari, indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare sulle stesse: il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco descritto nel successivo art. 9; il simbolo comunitario di cui all'art. 1 del reg. CEE della Commissione n. 1726/98; il numero di identificazione attribuito ad ogni produttore inserito nel sistema di controllo. |
| Art. 8.
Organismo di controllo
Il prosciutto a denominazione di origine protetta «Crudo di Cuneo», per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare, sara' controllato da un organismo autorizzato, in conformita' all'art. 10 del Regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992. |
| Art. 9.
Logo
Il logo identificativo della D.O.P. «Crudo di Cuneo» unisce i due elementi piu' importanti per la riconoscibilita' del prodotto: la forma caratteristica del prosciutto crudo intero e il triangolo o «cuneo» simbolo del capoluogo. La citta' infatti prende il nome proprio dalla planimetria originaria, ancora oggi ben evidente. Il triangolo costituisce parte di un forma stilizzata di prosciutto crudo, resa riconoscibile dal fondo arrotondato e dalla presenza di un cerchio, che per la posizione richiama la presenza dell'osso. Il triangolo resta visibile perche' e' isolato dalla presenza del logotipo: la scritta CRUDO DI CUNEO si posiziona infatti al centro del logo, su due righe, creando una continuita' visiva ma di fatto una separazione. Anche questo elemento grafico riporta al prosciutto, infatti quando dalla parte inferiore del prosciutto viene tolta la cotenna, per la preparazione al taglio, il grasso del prosciutto crea un bordo bianco. Il logo e' completato da un richiamo ai colori dello stemma della provincia di Cuneo, espresso da pennellate di rosso azzurrro, bianco e verde che partono dalla sommita' del triangolo creando l'idea della fascetta che abitualmente si avvolge al prosciutto per etichettarlo. La sigla D.O.P. viene posizionata in alto, allineata a destra alla scritta CUNEO, sotto l'estremita' delle pennellate. Il colore del logo e' il bruno rossiccio, una sintesi del colore interno ed esterno tipici del prosciutto. I colori delle pennellate sono nelle tonalita' utilizzate nello stemma della provincia di Cuneo, che raggruppa gli emblemi delle citta' di Cuneo (rosso e bianco), Alba (rosso e bianco), Mondovi' (rosso e bianco con la sagoma delle montagne in verde), e Saluzzo (azzurro e bianco).
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Stampa con colori dichiarati tre colori gamma pantone coated. La scomposizione delle aree colorate va eseguita seguendo lo schema bruno 160 PANTONE 160 C, verde 340 PANTONE 340 C, rosso Red 032 PANTONE Red 032, azzurro 285 PANTONE 285 C. Per la stampa in quadricromia quattro colori: La selezione delle aree colorate va bruno: M 60 Y 100 K34 rosso: M 100 Y 65 verde: C 60 Y 100 K 27 azzurro: M 32 C 70 il logo a fuoco previsto all'art. 9 ha le seguenti caratteristiche: altezza cm 10; larghezza cm 6.
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| Art. 10.
Commercializzazione prodotti trasformati
I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la D.O.P. «Crudo di Cuneo», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che: gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione di origine protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del Reg. CEE 2081/92. |
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