Gazzetta n. 80 del 7 aprile 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 15 marzo 2005 |
Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'ENPALS. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS); Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, che prevede la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo, ai fini dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalita' di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni; Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1997 che, in attuazione della delega conferita dal citato art. 2 del decreto legislativo n. 182 del 1997, ha individuato le categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso 1'ENPALS da inserire, rispettivamente, nei summenzionati tre gruppi; Visto l'art. 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, come sostituito dall'art. 43, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che deferisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il potere di integrare o ridefinire con decreto la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo; Ritenuto doversi rimodulare la composizione dei citati tre gruppi, come individuati dal decreto legislativo n. 182 del 1997, a seguito dell'ampliamento delle categorie dei lavoratori dello spettacolo operata dal decreto interministeriale adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2, primo periodo, del predetto decreto legislativo n. 708, e sulla scorta di una verifica dell'evoluzione delle professionalita' e delle forme di regolazione collettiva dei rapporti di lavoro di settore;
Decreta:
I tre gruppi delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS sono integrati e ridefiniti come segue: A) lavoratori a tempo determinato che prestano attivita' artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo: artisti lirici; cantanti di musica leggera; coristi; vocalisti; suggeritori del coro; maestri del coro; assistenti e aiuti del coro; attori di prosa; allievi attori; mimi; attori cinematografici o di audiovisivi; attori di doppiaggio; attori di operetta, rivista, fotoromanzi, varieta' ed attrazioni; imitatori, contorsionisti; artisti del circo; marionettisti e burattinai; acrobati e stuntman; ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori; suggeritori teatrali, cinematografici o di audiovisivi; generici e figuranti; presentatori; disc-jockey; animatori in strutture turistiche e di spettacolo; registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi; aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi; casting director; sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi; soggettisti; dialoghisti; adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi; direttori della fotografia; light designer; direttori di produzione; ispettori di produzione; segretari di produzione; responsabili di edizione della produzione cinematografica e televisiva; segretari di edizione; cassieri di produzione; organizzatori generali; amministratori di produzione cinematografica e audiovisiva; direttori di scena; direttori di doppiaggio; assistenti di scena e di doppiaggio; location manager; compositori; direttori d'orchestra; sostituti direttori d'orchestra; maestri collaboratori; maestri di banda; professori d'orchestra; consulenti assistenti musicali; concertisti e solisti; orchestrali anche di musica leggera; bandisti; coreografi e assistenti coreografi; ballerini e tersicorei; figuranti lirici; cubisti; spogliarellisti; figuranti di sala; indossatori; fotomodelli; amministratori di formazioni artistiche; organizzatori teatrali, amministratori e segretari di compagnie teatrali; tecnici del montaggio e del suono; documentaristi audiovisivi; tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, altri tecnici della produzione cinematografica del teatro di audiovisivi e di fotoromanzi; tecnici addetti alle manifestazioni di moda; sound designer; tecnici addetti agli effetti speciali; maestri d'armi; operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva; aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva; video-assist; fotografi di scena; maestranze cinematografiche, teatrali o di imprese audiovisive (macchinisti, pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami, tappezzieri, pittori, decoratori, stuccatori, formatori e autisti scritturati per produzione, gruppisti); scenografi; story board artist; bozzettista; creatori di fumetti, illustrazioni e disegni animati; architetti; arredatori; costumisti, modisti e figurinisti teatrali cinematografici o di audiovisivi; sarti; truccatori; parrucchieri; lavoratori autonomi esercenti attivita' musicali; B) lavoratori a tempo determinato che prestano attivita' al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento sub A): operatori di cabine di sale cinematografiche; impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; artieri ippici; impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco, sale scommesse, sale giochi, ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi; prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonche' presso le sale da corsa e le agenzie ippiche; impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi; direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle societa' sportive; impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti; lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films; C) lavoratori dello spettacolo con rapporti di lavoro a tempo indeterminato: lavoratori appartenenti alle categorie elencate nell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificatodalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 marzo 2005
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco |
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