Gazzetta n. 80 del 7 aprile 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |
DECRETO 27 dicembre 2004 |
Perimetrazione del sito di interesse nazionale di aree del litorale vesuviano. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» e successive integrazioni e modificazioni; Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplina le attivita' di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati; Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426 concernente «Nuovi interventi in campo ambientale» ed in particolare l'art. 1, commi 3 e 4, che prevedono, tra l'altro, l'adozione del Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, l'identificazione di un primo elenco di interventi di bonifica di interesse nazionale e la perimetrazione degli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale da parte del Ministro dell'ambiente sentiti i comuni interessati; Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 concernente «Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni»; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317 recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonche' alla legge 23 agosto 1999, n. 400 in materia di organizzazione del Governo»; Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 «Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale»; Visto l'art. 14 della legge 31 luglio 2002, n. 179 «Disposizioni in materia ambientale» che aggiunge all'art. 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, nove siti da bonificare di interesse nazionale tra cui quello di «Aree del Litorale Vesuviano»; Considerato che in data 17 aprile 2003 si e' svolta presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una riunione, convocata con nota prot. n. 3797/RIBO/DI/B/P dell'11 aprile 2003, nella quale e' stata definita una prima ipotesi di perimetrazione provvisoria comprendente i territori dei comuni di Castellammare di Stabia, Ercolano, Pompei, Portici, S. Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco ed e' stata, inoltre, valutata positivamente la proposta del Presidente del Parco nazionale del Vesuvio di includere nel perimetro del sito talune aree ricadenti all'interno dello stesso Parco, inquinate da smaltimento abusivo di rifiuti, da indicare in apposita planimetria; Vista la nota prot. n. 4053/RIBO/DI/B/P del 18 aprile 2003, con la quale e' stata trasmessa al Presidente del Parco Nazionale del Vesuvio ed ai comuni di Castellammare di Stabia, Ercolano, Pompei, Portici, S. Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco la proposta di perimetrazione del sito di interesse nazionale, concordata nella riunione del 17 aprile 2003, che interessa il territorio dei comuni medesimi nonche' l'area marina antistante le aree terrestri per un'estensione di tre km dalla costa, ai fini dell'acquisizione del parere favorevole ai sensi dell'articolo ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426; Vista la nota prot. n. 26866 del 6 maggio 2003 con la quale il comune di Torre del Greco esprime formale assenso in merito alla proposta di perimetrazione; Vista la nota prot. n. 716/6° sett. dell'8 maggio 2003 con la quale il comune di Citta' di Portici esprime l'assenso in merito alla proposta di perimetrazione; Vista la nota prot. n. 17716 del 16 maggio 2003 con la quale il comune di Castellammare di Stabia comunica il formale assenso in merito alla proposta di perimetrazione; Vista la nota prot. n. 1592 del 16 maggio 2003 con la quale il comune di Torre Annunziata esprime il formale assenso in merito alla proposta di perimetrazione; Vista la nota prot. n. 19053 del 19 maggio 2003 con la quale il comune di San Giorgio a Cremano esprime il formale assenso in merito alla proposta di perimetrazione; Vista la nota prot. n. 16201 del 22 maggio 2003 con la quale il comune di Pompei esprime il formale assenso in merito alla proposta di perimetrazione e trasmette la relativa cartografia; Vista la nota prot. n. 13211 del 4 giugno 2003 con la quale il comune di Ercolano trasmette copia della delibera della giunta municipale n. 138 del 27 maggio 2003, concernente la richiesta di estensione della perimetrazione dell'area di pertinenza di ulteriori 200 ml. verso il Vesuvio, per la presenza di numerosi insediamenti abitativi; Vista la cartografia trasmessa dal Presidente del Parco nazionale del Vesuvio, comprendente i Comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Trecase e Terzigno; Ritenuto di dover includere nella perimetrazione del sito di interesse nazionale i comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Trecase e Terzigno ricadenti all'interno del Parco nazionale del Vesuvio, in considerazione della presenza di talune aree inquinate da smaltimento abusivo di rifiuti; Vista la nota prot. n. 7831/RIBO/DI/B/P del 1° agosto 2003, con la quale e' stata trasmessa, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 426/1998, la nuova proposta di perimetrazione ai Comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Trecase e Terzigno e, per conoscenza, ai comuni di Castellammare di Stabia, Ercolano, Pompei, Portici, S. Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco gia' inseriti nella proposta di cui alla nota prot. n. 4053/RIBO/DI/B/P del 18 aprile 2003; Vista la nota prot. n. 12459 del 5 settembre 2003, con la quale il comune di Terzigno esprime il formale assenso in merito alla proposta di perimetrazione; Vista la nota prot. n. 8210 del 5 settembre 2003, con la quale il comune di Trecase esprime parere favorevole in merito alla proposta di perimetrazione; Vista la nota prot. n. 18296 del 17 settembre 2003, con la quale il comune di Boscoreale esprime il formale assenso in merito alla proposta di perimetrazione; Vista la nota prot. n. 10772 del 29 settembre 2003 di trasmissione del decreto sindacale del comune di Boscotrecase, con cui si esprime formale assenso in merito alla proposta di perimetrazione; Ritenuto di dover prevedere, all'interno del perimetro allegato al presente decreto, la caratterizzazione delle aree inserite nel Piano regionale di bonifica ex art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, delle aree oggetto di attivita' potenzialmente inquinanti, individuate nell'allegato 1 del decreto ministeriale 16 maggio 1989, delle aree oggetto di notifiche ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, nonche' delle aree oggetto di contaminazione passiva causata da ricaduta atmosferica di inquinanti, ruscellamento di acque contaminate, abbandono o seppellimento di rifiuti, subordinando l'utilizzo delle aree rientranti nelle tipologie sopra richiamate all'accertamento di conformita' dei suoli ai valori limite fissati nel decreto ministeriale n. 471/1999 per le specifiche destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici vigenti nonche' alla verifica che detto utilizzo non pregiudichi la bonifica della falda ove necessaria; Visti i compiti in materia di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione e bonifica dei siti di interesse nazionale affidati dalle Ordinanze di protezione civile al Presidente della regione Campania - Commissario delegato; Ritenuto di dover affidare al Presidente della regione Campania - Commissario delegato l'individuazione, all'interno del perimetro allegato al presente decreto, delle aree di cui al precedente punto, avvalendosi dell'APAT; Ritenuto di dover comprendere nel perimetro anche l'area marina antistante le aree terrestri incluse nel perimetro stesso per un'estensione di 3 km dalla costa e comunque entro la batimetria di 50 metri che sara' sottoposta a caratterizzazione nei tratti corrispondenti alle aree, interne al perimetro, individuate dal Presidente della Regione Campania - Commissario delegato ai sensi del precedente punto; Ritenuto di dover affidare al Presidente della regione Campania - Commissario Delegato la funzione di assicurare, tramite l'APAT, la caratterizzazione delle aree individuate, fermo restando gli obblighi posti in carico dalla legge ai soggetti responsabili dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, anche operando direttamente con le risorse allo stesso assegnate;
Decreta: Art. 1. 1. E' approvato il perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1:120.000, allegata al presente decreto. 2. Il Presidente della Regione Campania - Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, all'interno del perimetro provvisorio, avvalendosi dell'APAT, individua le aree inserite nel Piano regionale di bonifica ex art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le aree oggetto di attivita' potenzialmente inquinanti, individuate nell'allegato 1 del decreto ministeriale 16 maggio 1989, le aree oggetto di notifiche ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, nonche' le aree oggetto di contaminazione passiva causata da ricaduta atmosferica di inquinanti, ruscellamento di acque contaminate, abbandono o seppellimento di rifiuti. 3. Le aree marine comprese nel perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1:120.000, allegata al presente decreto saranno sottoposte dal-l'ICRAM ad interventi di caratterizzazione nei tratti corrispondenti alle aree che saranno individuate dal Presidente della Regione Campania - Commissario Delegato ai sensi del precedente comma 2. 4. Il Presidente della regione Campania - Commissario delegato, avvalendosi dell'APAT, assicura la caratterizzazione delle aree individuate ai sensi del precedente comma 2 quali aree oggetto di contaminazione passiva; delle aree di competenza pubblica; delle aree o beni privati non oggetto di autodenuncia ex art. 9 del decreto ministeriale n. 471/1999 ne' delle attivita' potenzialmente inquinanti previste dal decreto ministeriale 16 maggio 1989; delle aree marine individuate ai sensi del precedente comma 3. 5. L'utilizzo delle aree individuate dal Presidente della Regione Campania - Commissario Delegato ai sensi del precedente comma 2 e' subordinato all'accertamento, a seguito della caratterizzazione, della conformita' dei suoli ai valori limite fissati nel decreto ministeriale n. 471/1999 per le specifiche destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici vigenti nonche' alla verifica che detto utilizzo non pregiudichi la bonifica della falda ove necessaria. 6. L'individuazione di cui al comma 2 non esclude l'obbligo di bonifica di ulteriori aree all'interno del perimetro che dovessero risultare inquinate; 7. La perimetrazione potra' essere modificata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel caso in cui dovessero essere individuate altre aree esterne al perimetro provvisorio con una possibile situazione di inquinamento. 8. La cartografia ufficiale e' conservata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed in copia conforme presso la regione Campania. |
| Art. 2. 1. Il presente decreto, con l'allegato, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 dicembre 2004
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2005. Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 75 |
| Allegato
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