Gazzetta n. 81 del 8 aprile 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 29 marzo 2005
Modifica del decreto 31 dicembre 2003, relativamente al ritiro delle scorte, giacenti sia presso i magazzini che presso gli esercizi di vendita, dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva warfarin, per la quale non e' stata richiesta la riclassificazione, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65.

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' veterinaria e degli alimenti

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;
Vista la circolare del Ministero della sanita' 3 settembre 1990, n. 20, concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Vista la circolare del Ministero della sanita' 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visti i decreti dirigenziali del 31 dicembre 2003 di revoca su rinuncia dei prodotti fitosanitari per i quali non e' stata richiesta la riclassificazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260;
Considerato che i citati decreti in data 31 dicembre 2003 hanno stabilito al 30 luglio 2005 lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati;
Visto il decreto ministeriale del 21 febbraio 2005 con il quale sono state sospese le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva warfarin, in considerazione della attuale classificazione in categoria 2 di tossicita' per la riproduzione di tale sostanza attiva e in attesa della conclusione della revisione comunitaria;
Considerato che nel sopra citato decreto e' stato concesso alle imprese titolari un periodo di 90 giorni a partire dal 16 marzo 2005 per provvedere al ritiro delle scorte giacenti sia presso i magazzini che presso gli esercizi di vendita e ad adottare nei confronti degli utilizzatori ogni iniziativa idonea ad assicurare una corretta informazione in merito ai prodotti fitosanitari di cui trattasi;
Ritenuto pertanto di dover adeguare i decreti dirigenziali del 31 dicembre 2003 concedendo 90 giorni a partire dal 16 marzo 2005 per il ritiro delle scorte giacenti sia presso i magazzini che presso gli esercizi di vendita;
Visto in particolare l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica dei decreti del 31 dicembre 2003 citati in premessa, le imprese titolari dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto, devono provvedere al ritiro delle scorte giacenti sia presso i magazzini che presso gli esercizi di vendita entro il 14 giugno 2005.
Le medesime imprese sono tenute ad adottare nei confronti degli utilizzatori ogni iniziativa idonea ad assicurare una corretta informazione in merito ai prodotti fitosanitari di cui trattasi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra' valore di notifica alle imprese interessate.
Roma, 29 marzo 2005
Il direttore generale: Marabelli
 
Allegato

Prodotti fitosanitari a base di warfarin, revocati con decreti dirigenziali in data 31 dicembre 2003, le cui scorte devono essere ritirate sia presso i magazzini che presso gli esercizi di vendita entro il 14 giugno 2005:

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Prodotto fitosanitario |N. reg.|Data reg.| Impresa =====================================================================
| | |Cheminova Agro Italia
Topicida Agro |002328 |06/10/76 |S.r.l. ---------------------------------------------------------------------
Graintox |005536 |28/12/83 |Kollant S.p.a. ---------------------------------------------------------------------
Omnirat |005653 |28/12/83 |Kollant S.p.a. ---------------------------------------------------------------------
Better |005654 |28/12/83 |Kollant S.p.a. ---------------------------------------------------------------------
Topicida Sariaf |001434 |02/03/74 |Sariaf S.p.a. ---------------------------------------------------------------------
Topicida Sariaf per | | | esche |001433 |28/01/74 |Sariaf S.p.a. ---------------------------------------------------------------------
Souris |001432 |07/03/74 |Sariaf S.p.a. ---------------------------------------------------------------------
Atopan NT |002308 |18/08/76 |Sipcam S.p.a. ---------------------------------------------------------------------
Atopan esca |002222 |07/04/76 |Sipcam S.p.a. ---------------------------------------------------------------------
| | |Zapi Industrie Chimiche
Ratticida - Z |006702 |04/06/86 |S.p.a.
 
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