Gazzetta n. 82 del 9 aprile 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 8 febbraio 2005
Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari delle cause nemiche e sui relativi servizi»;
Vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1970 riguardante le tariffe concernenti il controllo e la certificazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;
Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1970 recante norme per l'applicazione del decreto dei Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, relativo alla disciplina della produzione e del commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1972 sull'anticipazione del termine fissato per la presentazione delle denunce per richiedere il controllo e la certificazione del materiale vivaistico viticolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543 recante norme regolamentari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
Visto il decreto ministeriale 2 settembre 1977 riguardante le tariffe concernenti il controllo e la certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518 relativo all'attuazione delle direttive 71/140/CEE, 74/648/CEE, 74/649/CEE, 77/629/CEE, 78/55/CEE e 78/692/CEE relative alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
Vista la legge 19 dicembre 1984, n. 865 relativa all'attuazione della direttiva 82/331/CEE della Commissione del 6 maggio 1982 che modifica la direttiva 68/193/CEE del Consiglio del 9 aprile 1968 relativa alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1989 relativo all'aggiornamento dell'elenco del personale delegato al controllo dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e modificazione della forma di rilascio delle tessere di riconoscimento per i funzionari incaricati del controllo medesimo;
Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290 istitutivo del regolamento recante l'indicazione supplementare in etichetta per i materiali di moltiplicazione della vite;
Visti i decreti ministeriali 12 ottobre 1992 e 10 ottobre 1996 relativi al riconoscimento di taluni organismi ufficiali idonei all'effettuazione degli accertamenti di assenza di virus sul materiale di moltiplicazione della vite;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/683/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;
Visto il decreto ministeriale del 12 maggio 1995 che posticipa il termine di presentazione delle denunce di produzione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;
Visto il decreto 30 agosto 1996 che riordina l'elenco dei funzionari delegati al controllo e alla certificazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;
Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1997 recante norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varieta' di viti portinnesto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432 che emana il regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, in materia di produzione e di commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1997 che stabilisce il protocollo tecnico per la micropropagazione dei materiali di moltiplicazione di varieta' di portinnesto della vite;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1997 che definisce la procedura per l'ottenimento e l'iscrizione di selezioni clonali di varieta' di vite al Catalogo nazionale delle varieta' di vite;
Visti i decreti ministeriali 16 marzo 1998, 10 dicembre 1998 e 24 giugno 1999 relativi alla determinazione e rideterminazione delle tariffe di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, concernente norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2001 che modifica il decreto 24 giugno 1997 relativo alle norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varieta' di viti portinnesto;
Vista la direttiva 2002/11/CE del Consiglio del 14 febbraio 2002 che modifica la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che abroga la direttiva 74/649/CEE;
Vista la legge 7 marzo 2003 n. 38 recante disposizioni in materia di agricoltura;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2003 relativo all'organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto;
Vista la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione», che, attribuendo alla Regioni «la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato» (art. 117), conferisce alla Regione la potesta' legislativa esclusiva in materia di agricoltura;
Ritenuto opportuno, da parte delle regioni, garantire la tutela giuridica prevista dall'art. 120, comma 2 della Costituzione, e questo in particolare in relazione alle caratteristiche della materia in oggetto, alla necessita' di istituire, congiuntamente tra Ministero e Regioni, un servizio nazionale di certificazione della vite, all'esigenza di assicurare ai materiali di moltiplicazione della vite la certificazione nazionale e all'opportunita' di affidare alcune funzioni e attivita' a specifici organi nazionali di riferimento;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta dell'11 novembre 2004;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite in applicazione della direttiva 2002/11 CE del Consiglio del 14 febbraio 2002 che modifica la direttiva 68/193/CEE e che abroga la direttiva 74/649/CEE.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto non si applicano ai materiali di moltiplicazione per i quali sia provata la destinazione, sin dall'inizio del ciclo produttivo, all'esportazione verso Paesi terzi e la relativa produzione sia tenuta separata.
 
Art. 2.
Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Vite»: le piante del genere Vitis (L.) destinate alla produzione di uve o all'utilizzazione quali materiali di moltiplicazione di queste stesse piante.
b) «Varieta»: un insieme di vegetali nell'ambito di un unico taxon botanico del piu' basso grado conosciuto, il quale possa essere:
1) definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi;
2) distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche e
3) considerato come un'unita' in relazione alla sua idoneita' a moltiplicarsi invariato.
c) «Clone»: una discendenza vegetativa di una varieta' conforme a un ceppo di vite scelto per la sua identita' varietale, i suoi caratteri fenotipici e il suo stato sanitario.
d) «Materiali di moltiplicazione»:
1) Piante di vite:
1.1) barbatelle franche: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, radicati e non innestati, destinati ad essere piantati franchi o ad essere impiegati come portinnesto;
1.2) barbatelle innestate: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, uniti mediante innesto la cui parte sotterranea e' radicata.
2) Parti di piante di vite:
2.1) sarmenti: tralci di un anno;
2.2) tralci erbacei: tralci non lignificati;
2.3) talee di portinnesto: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate a formare la parte sotterranea nella preparazione delle barbatelle innestate;
2.4) nesti: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate a formare la parte aerea nella preparazione delle barbatelle innestate o per gli innesti sul posto;
2.5) talee da vivaio: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate alla produzione di barbatelle franche.
e) «Vigneti di viti-madri»: colture di viti destinate alla produzione di talee di portinnesto, di talee di vivaio o di nesti.
f) «Vivai di viti»: colture di viti destinate alla produzione di barbatelle franche o di barbatelle innestate.
g) «Materiali di moltiplicazione iniziali»: i materiali di moltiplicazione:
1) prodotti sotto la responsabilita' del costitutore secondo metodi di norma ammessi per il mantenimento dell'identita' della varieta' e, se del caso, del clone, nonche' a fini di prevenzione di malattie;
2) destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione di base o di materiali di moltiplicazione certificati;
3) conformi alle condizioni degli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione di base e
4) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.
h) «Materiali di moltiplicazione di base «: i materiali di moltiplicazione:
1) prodotti sotto la responsabilita' del costitutore secondo metodi di norma ammessi per il mantenimento dell'identita' della varieta' e, se del caso, del clone, nonche' a fini di prevenzione di malattie, e provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione iniziali per via vegetativa;
2) destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati;
3) conformi alle condizioni degli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione di base; e
4) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.
i) «Materiali di moltiplicazione certficati «: i materiali di moltiplicazione:
1) provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione di base o da materiali di moltiplicazione iniziali;
2) destinati:
2.1) alla produzione di piante o di parti di piante che servono alla produzione di uve, ovvero
2.2) alla produzione di uve;
3) conformi alle condizioni degli allegati I e II per materiali di moltiplicazione certificati; e
4) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni sunmienzionate.
l) «Materiali di moltiplicazione standard»: i materiali di moltiplicazione:
1) che presentano l'identita' e la purezza della varieta';
2) destinati:
2.1) alla produzione di piante o di parti di piante che servono alla produzione di uve, ovvero
2.2) alla produzione di uve;
3) conformi alle condizioni degli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione standard; e
4) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.
m) «Disposizioni ufficiali»: le disposizioni adottate:
1) dal Servizio nazionale di certificazione della vite;
2) dal personale qualificato incaricato.
n) «Centro aziendale»: unita' produttiva autonoma stabilmente costituita, presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti previsti.
o) «Campo di produzione»: unita' produttiva dipendente da un centro aziendale sito nella stessa o in altra regione.
p) «Commercializzazione»: La vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi cessione, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione a terzi, con o senza compenso, a scopo di sfruttamento commerciale.
Non rientrano nella commercializzazione gli scambi di materiali di moltiplicazione che non mirano a uno sfruttamento commerciale della varieta', come le operazioni seguenti:
1) la fornitura di materiali di moltiplicazione a organismi ufficiali di sperimentazione e d'ispezione;
2) la fornitura di materiali di moltiplicazione a prestatori di servizi, in vista della trasformazione o del condizionamento, purche' il prestatore non acquisisca un titolo sul materiale di moltiplicazione fornito.
 
Art. 3.
Istituzione del Servizio Nazionale
di Certificazione della Vite (SNCV)
1. E' istituto presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministero, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, il Servizio nazionale di certificazione del materiale di moltiplicazione della vite (SNCV) che rappresenta l'organismo responsabile a livello nazionale del materiale di moltiplicazione della vite.
2. Il Servizio nazionale di certificazione della vite (SNCV) e' costituito dall'Unita' nazionale di coordinamento (UNC), di seguito denominata Unita' di coordinamento, dalla Segreteria operativa (SO) dell'Unita' di coordinamento, di seguito denominata Segreteria operativa, dalla competente struttura del Ministero e dalle competenti strutture delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominate Regioni.
 
Art. 4.
Unita' di coordinamento
Segreteria operativa e compiti
1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dal presente decreto sono istituite, presso il Ministero l'Unita' di coordinamento e la Segreteria operativa dell'Unita' di coordinamento.
2. L'Unita' di coordinamento e' composta da:
a) un rappresentante del Ministero con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante dell'Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano (Treviso);
c) un rappresentante per Regione, nominato dalla rispettiva Regione;
d) due rappresentanti designati dalle Associazioni vivaistiche viticole di maggior rilievo;
e) un rappresentante designato dai costitutori viticoli;
f) un rappresentante del Servizio fitosanitario nazionale.
Per ciascun membro deve essere designato anche un sostituto.
3. La Segreteria operativa e' costituita da:
a) un componente dell'Unita' di coordinamento scelto tra i rappresentanti delle Regioni e individuato dall'Unita' di coordinamento medesima,
b) un funzionario dell'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano;
c) un funzionario del Ministero.
4. La Segreteria operativa ha il compito di supportare l'attivita' dell'Unita' di coordinamento.
5. L'Unita' di coordinamento, a supporto dell'attivita' di certificazione del materiale di moltiplicazione della vite, provvede a:
a) esprimere pareri in merito alle problematiche nazionali e comunitarie di carattere tecnico e normativo relative alla produzione, commercializzazione e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite;
b) fornire indicazioni sulle modalita' di applicazione delle direttive e delle decisioni adottate a livello comunitario in merito alla materia disciplinata dal presente decreto;
c) predispone protocolli operativi per l'esecuzione dei controlli di cui ai successivi articoli 11 e 12;
d) assicurare il collegamento con il Servizio fitosanitario nazionale;
e) proporre l'importo delle tariffe unitarie dovute dai vivaisti per le operazioni di controllo e certificazione e le relative modalita';
f) indicare le scadenze entro le quali le Regioni devono inviare i dati contenuti nelle denunce annualmente presentate dai vivaisti;
g) eseguire, su incarico del Ministero, verifiche ispettive sulla corretta applicazione del presente decreto.
6. L'Unita' di coordinamento adotta un regolamento per disciplinare lo svolgimento della propria attivita'.
 
Art. 5.
Competenze del Ministero
1. Il Ministero provvede:
a) a recepire con proprio decreto, acquisito il parere dell'Unita' di coordinamento, le misure adottate in sede comunitaria in applicazione delle procedure di cui all'art. 17 della direttiva 68/193/CEE, cosi' come modificata dalla direttiva 2002/11/CE;
b) ad assicurare il coordinamento nazionale nella materia oggetto del presente decreto, ai fini della tutela della qualita' dei materiali di moltiplicazione, sulla base delle indicazioni fornite dall'Unita' di coordinamento;
c) ad organizzare incontri ed attivita' d'informazione, formazione e coordinamento a livello nazionale, sentita l'Unita' di coordinamento;
d) a controllare e certificare i materiali di moltiplicazione di categoria iniziale e di base;
e) a conservare ed aggiornare il Registro nazionale delle varieta';
f) a raccogliere, elaborare e mettere a disposizione del personale incaricato della vigilanza, di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13, i dati delle denunce di cui all'art. 7;
g) a produrre statistiche e studi sul settore vivaistico e viticolo.
2. Per le attivita' di cui alle lettere c), d). e), f), e g) il Ministero si avvale dell'Istituto, il quale per l'attivita' di cui alla lettera d) puo' operare in collaborazione con le Regioni.
 
Art. 6.
Competenze delle Regioni
1. Alle Regioni compete:
a) il controllo e la certificazione sulle colture e sul materiale di moltiplicazione della vite di categoria certificato ed il controllo ufficiale sulle colture e sul materiale di moltiplicazione di categoria standard;
b) l'applicazione del presente decreto sul territorio di propria competenza.
 
Art. 7.
Denuncia di produzione di materiali di moltiplicazione
1. Possono produrre piante di vite o loro materiali di moltiplicazione solo le ditte registrate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536. A tal fine devono presentare domanda al servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove ha sede il centro aziendale. Qualora la ditta abbia centri aziendali ubicati in piu' regioni deve inoltrare domanda anche ai servizi fitosanitari competenti per territorio ove hanno sede i vari centri aziendali. Nel caso che l'attivita' svolta non contempli un centro aziendale, ma solo campi di produzione o depositi, e' sufficiente inviare ai servizi fitosanitari competenti copia della domanda di autorizzazione nonche' del certificato di iscrizione al registro ufficiale dei produttori relativo al centro aziendale a cui fa capo il campo di produzione o il deposito.
2. Le ditte che intendono produrre piante di vite o loro materiali di moltiplicazione sono tenute a denunciare, nei modi e nei termini stabiliti nel presente decreto, le colture istituite per la produzione di detti materiali, la consistenza dei materiali ottenuti e la provenienza di quelli di cui hanno comunque acquisito la disponibilita', nonche' le relative variazioni.
3. Le ditte interessate sono tenute al pagamento delle tariffe fissate per il controllo ufficiale e la certificazione, conformemente a quanto stabilito dal presente decreto.
 
Art. 8.
Condizioni di coltivazione
1. I materiali di moltiplicazione durante la fase di coltivazione, nonche' durante la raccolta, il condizionamento, l'immagazzinamento, il trasporto e la coltivazione devono essere tenuti in lotti separati e identificati secondo le varieta' e, eventualmente, per i materiali di moltiplicazione iniziali, i materiali di moltiplicazione di base ed i materiali di moltiplicazione certificati, secondo il clone.
 
Art. 9.
Condizioni per l'immissione in commercio
1. I materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati solo se certificati come «materiali di moltiplicazione iniziali», «materiali di moltiplicazione di base», «materiali di moltiplicazione certificati» o ufficialmente controllati nel caso dei «materiali di moltiplicazione standard» e se rispondono alle condizioni dell'allegato II. Non e' consentita la commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard delle varieta' portinnesto.
2. I materiali di moltiplicazione commercializzati ai sensi del presente provvedimento possono essere sottoposti solamente alle restrizioni di commercializzazione previste dal presente decreto per quanto riguarda le caratteristiche dei materiali, le disposizioni relative ai controlli, l'etichetta ed il sistema di chiusura.
3. I materiali di moltiplicazione delle varieta' ed eventualmente dei doni che sono stati ammessi ufficialmente, in uno degli Stati membri, alla certificazione e al controllo dei materiali di moltiplicazione standard ai sensi della Direttiva 2002/1 1/CE, non sono soggetti a restrizioni di commercializzazione per quanto concerne la varieta' e, se del caso, il clone.
4. I materiali di moltiplicazione non possono essere commercializzati se non in lotti sufficientemente omogenei, confezionati in imballaggi o mazzi chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che ciascun mazzo o imballaggio non si possa aprire senza deteriorare il sistema di chiusura e la integrita' della etichetta ufficiale assicurata allo stesso sistema di chiusura. E' possibile procedere a una o piu' nuove chiusure soltanto ufficialmente o sotto controllo ufficiale delle strutture competenti. Il condizionamento dei predetti materiali va effettuato in conformita' delle prescrizioni di cui all'allegato III.
5. Gli imballaggi ed i mazzi contenenti materiali di moltiplicazione devono essere muniti all'esterno, a cura della ditta responsabile dell'immissione in commercio, di una etichetta ufficiale contenente le indicazioni di cui all'allegato IV. Tale etichetta, da redigersi in una delle lingue ufficiali della Comunita' economica europea, va fissata mediante il sistema di chiusura. Il colore dell'etichetta e' bianco con un tratto diagonale violetto per i materiali di moltiplicazione iniziali, bianco per i materiali di moltiplicazione di base, azzurro per i materiali certificati, giallo scuro per quelli standard e marrone per i materiali di moltiplicazione di una categoria soggetta a requisiti ridotti. L'etichetta viene rilasciata dall'organismo di controllo, direttamente o sotto la sua responsabilita', per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione che rispondono alle norme del presente decreto.
6. Puo' essere autorizzata la commercializzazione di diversi imballaggi o mazzi di barbatelle innestate o di barbatelle franche che abbiano le stesse caratteristiche, contrassegnati da una sola etichetta conforme all'allegato IV. In tal caso, gli imballaggi o i mazzi sono legati insieme in modo che all'atto della separazione il legaccio sia deteriorato e non possa essere riutilizzato. L'etichetta e' fissata mediante tale legaccio. Non e' autorizzata una nuova chiusura.
7. L'etichetta ufficiale puo' includere altresi' tutte le informazioni relative ai documenti di accompagnamento fitosanitari, di cui alla direttiva 92/105/CEE della Commissione che stabilisce un'informazione dei passaporti delle piante. Detta etichetta deve essere conservata dal destinatario dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite per almeno un anno e deve essere tenuta a disposizione del servizio ufficiale di controllo.
8. Le ditte di cui all'art. 8 possono immettere in commercio i materiali di moltiplicazione prodotti da altre ditte autorizzate sia negli involucri e nelle confezioni originali, sia in proprie confezioni conformi a quelle prescritte dal presente decreto. La confezione, la riconfezione e l'etichettatura di essi sono soggetti alla vigilanza degli organi ufficiali incaricati del controllo.
9. A seguito dei controlli documentali e di campo viene rilasciata l'autorizzazione alla stampa delle etichette ufficiali o, nel caso di viti madri, l'autorizzazione al prelievo di materiali di moltiplicazione dagli impianti di viti madri. Dette autorizzazioni costituiscono l'atto formale di certificazione dei materiali di moltiplicazione dei materiali di categoria iniziale, base, certificato e di controllo ufficiale dei materiali di categoria standard.
10. La certificazione effettuata in conformita' di quanto stalilito nei precedenti punti non esclude la responsabilita' della ditta circa la rispondenza del prodotto alle qualita' dichiarate.
11. I materiali di moltiplicazione prodotti nei Paesi membri e provenienti da materiali di moltiplicazione di base certificati in Italia possono essere a loro volta certificati in Italia, e quindi commercializzati, se sono stati assoggettati, sui campi di produzione dei Paesi membri, ad un esame ufficiale da parte del servizio di controllo, da cui risulta che la coltura soddisfa alle condizioni previste nell'allegato I del presente decreto e se e' stata constatata, all'atto dell'esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste nell'allegato II del presente decreto.
 
Art. 10.
Registro delle varieta'
1. E' istituito presso il Ministero, il Registro nazionale delle varieta' di viti il cui materiale di moltiplicazione e' ammesso al controllo ufficiale ed alla certificazione. Tale catalogo puo' essere consultato da ognuno e determina le principali caratteristiche morfologiche e fisiologiche che consentono di distinguere fra di loro le varieta'.
2. L'iscrizione e' disposta a domanda o d'ufficio dal Ministero quando, a seguito di esami ufficiali od ufficialmente controllati, effettuati particolarmente in coltura, risulti che la varieta' e' sufficientemente omogenea e stabile. L'iscrizione e' revocata quando venga meno una delle condizioni richieste per l'iscrizione stessa. Una varieta' si considera distinta quando e' chiaramente distinguibile, mediante l'espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varieta' la cui esistenza e' notoriamente conosciuta nella Comunita'. Una varieta' si considera conosciuta nella Comunita' se, al momento in cui la domanda di ammissione e' debitamente presentata, e' contenuta nel catalogo dello Stato membro in causa o di un altro Stato membro, o e' oggetto di una domanda di ammissione nello Stato membro in causa o in un altro Stato membro, a meno che le condizioni precedentemente indicate non siano piu' soddisfatte in tutti gli Stati membri interessati prima della decisione in merito alla domanda di ammissione della varieta' da valutare. Una varieta' si considera stabile se l'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione nonche' di qualsiasi altro carattere utilizzato per la descrizione della varieta' rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni. Una varieta' si considera omogenea se, fatte salve le variazioni che possono derivare dalle particolarita' della sua moltiplicazione, e' sufficientemente omogenea nell'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione, nonche' di qualsiasi altro carattere utilizzato per la descrizione della varieta'.
3. Il Catalogo riporta anche i cloni di varieta' di viti selezionati in base alla normativa vigente.
4. Qualsiasi domanda o ritiro di domanda di ammissione di una varieta', qualsiasi iscrizione nel catalogo delle varieta' e le relative modifiche di quest'ultimo vengono immediatamente notificati dal Ministero agli altri Stati membri e alla Commissione.
5. Se e' noto che i materiali di moltiplicazione di una determinata varieta' sono commercializzati in un altro Stato sotto una denominazione diversa, quest'ultima deve figurare in Catalogo. Le varieta' e i cloni provenienti da altri Stati membri sono soggetti, in particolare per quanto riguarda la procedura di ammissione al Catalogo, alle stesse condizioni applicate alle varieta' e ai cloni nazionali.
6. Fatto salvo il regolamento 1493/1999/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda le norme relative alla classificazione delle varieta' di vite, le varieta' che sono state ammesse nei cataloghi degli altri Stati membri sono ammesse alla certificazione e al controllo dei materiali di moltiplicazione standard e sono ammessi alla certificazione i cloni che sono stati ammessi alla certificazione in un altro Stato membro.
7. Le varieta' ammesse nel catalogo e i cloni ammessi sono mantenuti rispettivamente dal Ministero e dal proponente l'omologazione del clone, secondo metodi di selezione conservatrice. La selezione conservatrice deve poter essere sempre controllata mediante registrazioni effettuate dal responsabile o dai responsabili del mantenimento della varieta' o del clone. Possono essere richiesti campioni al responsabile del mantenimento della varieta' o del clone. Se necessario, tali campioni possono essere prelevati ufficialmente.
8. Il Ministero presta l'assistenza amministrativa allo Stato membro interessato per quanto concerne il controllo delle selezioni conservatrici effettuate in territorio nazionale di varieta' o cloni ammessi in detto Stato membro.
 
Art. 11.
Controlli sui materiali iniziali e di base
1. Le operazioni di controllo sono affidate a personale preventivamente autorizzato dal Ministero.
2. Il controllo si esercita sulle colture in campo, durante la raccolta, manipolazione, commercializzazione e confezione dei materiali di moltiplicazione, nonche' mediante prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento di campioni.
3. Le spese per le attivita' previste dal presente articolo sono coperte dalle tariffe, di cui al precedente art. 7, comma 3, versate direttamente all'Istituto dai soggetti interessati.
 
Art. 12.
Controllo dei materiali di moltiplicazione
di categoria certificato e standard
1. Le operazioni di controllo e vigilanza devono essere affidate a personale qualificato, preventivamente autorizzato dalle Regioni ed i cui nominativi sono stati comunicati al Ministero.
2. Il controllo si esercita sulle colture in campo, durante la raccolta, manipolazione, commercializzazione e confezione dei materiali di moltiplicazione, nonche' mediante prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento di campioni.
3. Le spese per le attivita' previste dal presente articolo sono coperte dalle tariffe, di cui al precedente art. 7, comma 3, versate direttamente alle Regioni dai soggetti interessati.
 
Art. 13.
Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione del presente decreto e' affidata al Ministero ed alle Regioni secondo le rispettive competenze.
 
Art. 14.
Norme transitorie
1. Le norme tecniche, attualmente vigenti, per la produzione di materiale di moltiplicazione di cui agli allegati restano in vigore fino al momento della revisione comunitaria che sara' attuata mediante appositi decreti ministeriali.
2. Per il controllo e la certificazione dei materiali di moltiplicazione restano in vigore le tariffe vigenti, fino al momento dell'adozione di quelle nuove da parte del Ministero.
Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 febbraio 2005
Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2005 Ufficio controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 foglio n. 209
 
Allegato I

CONDIZIONI RELATIVE ALLA COLTURA
Parte I - Condizioni generali
1. La coltura deve presentare identita' e purezza della varieta'.
2. Lo stato colturale del campo di produzione e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente dell'identita' e della purezza della varieta'.
3. Deve esistere la massima garanzia possibile che il suolo non e' stato infettato da organismi nocivi, o loro vettori, in particolare nematodi, che trasportano le malattie da virus, al momento in cui sono piantati i vivai di viti e viti-madri destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione di base e di materiali di moltiplicazione certificati.
4. La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione dei materiali di moltiplicazione e' tollerata solo entra limiti il piu' possibile ridotti.
5. Nelle colture destinate alla produzione dei materiali di moltiplicazione di base, le malattie da virus nocivi, in particolare il raccorciamento degli internodi e l'accartocciamento, devono essere eliminate. Le colture destinate alla produzione dei materiali di moltiplicazione delle altre categorie sono mantenute esenti da piante che presentino sintomi da malattie da virus.
6. La proporzione dei ceppi mandanti dovuti ad organismi nocivi non deve superare:
6.1. 5% nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati e
6.2. 10% nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione standard.
7. Se la mancanza di ceppi e' dovuta a motivi diversi da quelli fitosanitari e se la proporzione di ceppi mancanti supera le percentuali precitate questi motivi devono figurare nel fascicolo di certificazione.
8. Ogni anno si procede ad almeno un'ispezione in campo; in caso di contestazione, che puo' essere composta senza pregiudicare la qualita' del materiale di moltiplicazione, ha luogo una seconda ispezione in campo.
Parte II - Condizioni particolari
1. I vivai non devono essere collocati all'interno o ad alcuni metri da un vigneto da frutto.
2. Le parti di piante di vite utilizzate per la produzione delle barbatelle franche e delle barbatelle innestate devono provenire da viti-madri che sono state considerate conformi al momento dei controllo.
 
Allegato II

CONDIZIONI RELATIVE AI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE
Parte I - Condizioni generali
1. I materiali di moltiplicazione devono possedere l'identita' e la purezza della varieta'; e' ammessa una tolleranza dell'1 % all'atto della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione standard.
2. Purezza tecnica minima: 96%.
Sono considerati tecnicamente impuri
2.1. materiali di moltiplicazione che risultano disseccati totalmente o in parte anche quando sono stati immersi nell'acqua dopo il loro disseccamento;
2.2. i materiali di moltiplicazione avariati, contorti o con lesioni, in particolare danneggiati dalla grandine o dal gelo, schiacciati o rotti.
3. La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione dei materiali di moltiplicazione e' tollerata nel limite piu' ridotto possibile. Parte II - Condizioni particolari
1. Barbatelle Innestate:
1.1. Le barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiali di moltiplicazione di base innestati su materiali di moltiplicazione di' base, nonche' di materiali di base innestati su materiali certificati, sono classificate nella categoria materiali di moltiplicazione di base. Le barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiali di moltiplicazione certificati innestati su materiali di base, nonche' di materiali di moltiplicazione certificati innestati su materiali di moltiplicazione certificati, sono classificate nella categoria materiali di moltiplicazione certificati. Tutte le altre combinazioni sono classificate come materiali di moltiplicazione standard.
2. Parti di piante di vite:
2.1. I sarmenti devono essere giunti ad un sufficiente stato di maturita' del legno. Il rapporto «legno-midollo» deve essere normale per la varieta'.
Parte III - Calibrazione
A. Talee di portinnesto, talee da vivaio e nesti:
a) Diametro
Si tratta dei diametro maggiore della sezione piu' piccola.
1. Talee di portinnesto e nesti:
1.1. diametro all'estremita' piu' piccola:
1.1.1. per le vitis rupestris e suoi incroci con vitis vinifera, da 6 a 12 mm;
1.1.2. per le altre varieta', da 6,5 e 12 m; la percentuale dei sarmenti aventi un diametro inferiore o uguale a 7 mm per vitis rupestris e suoi incroci con vitis vinifera e inferiore o uguale a 7,5 mm per lo altre varieta', non deve superare il 25% dei lotto;
1.2. diametro massimo all'estremita' piu' grossa, 14 mm, salvo che si tratti di marze (nesti) per innesto sul luogo.
Il taglio e' effettuato a 2 cm come minimo dalla base della gemma inferiore.
2. Talee da vivaio:
2.1. diametro minimo all'estremita' piu' piccola: 3,5 mm.
b) Lunghezza
1. Talee di portinnesto: lunghezza minima: cm. 40 dalla base del nodo inferiore tenuto conto del meritallo superiore;
2. Talee di vivaio: lunghezza minima cm. 55 dalla base del nodo inferiore tenuto conto del meritallo superiore;
3. Nesti:
3.1. allorche' vi sono 5 gemme utilizzabili, lunghezza minima cm. 50 dalla base del nodo inferiore tenuto conto dei meritallo superiore
3.2. allorche' vi e' una gemma utilizzabile, lunghezza minima cm. 6,5; il taglio e' effettuato a una distanza minima dalla gemma di
3.2.1. cm. 1,5 al di sopra della gemma
3.2.2. cm. 5,0 al di sotto della gemma.
B. Barbatelle franche:
a) Diametro
Il diametro misurato al centro del meritallo, sotto la cacciata superiore e secondo il grande asse, e' per lo meno uguale a 5 mm.
b) Lunghezza
La distanza dal punto inferiore di inserzione delle radici alla giuntura della cacciata superiore e' per lo meno uguale:
1. per i portinnesti, a cm 30;
2. per le altre barbatelle franche, a cm 22.
c) Radici
ogni pianta deve avere per lo meno tre radici bene sviluppate e opportunamente ripartite. Tuttavia, la varieta' 420 A puo' avere soltanto due radici bene sviluppate, purche' esse siano opposte.
C. Barbatelle innestate:
a) Il ramo dell'annata dove avere per lo meno cm 20 di lunghezza;
b) radici: ogni pianta deve avere almeno tre radici bene sviluppate e opportunamente ripartite. Tuttavia, la varieta' 420 A puo' avere soltanto due radici bene sviluppate purche' esse siano opposte.
c) saldatura: ogni pianta deve presentare una innestatura sufficiente, regolare e solida.
 
Allegato III

----> vedere allegato a pag. 14 della G.U. <----
 
Allegato IV
ETICHETTA
A. Indicazioni prescritte
a)
1. «Norme CEE»;
2. Nome e indirizzo della persona responsabile della chiusura o suo numero di identificazione;
3. Servizio di certificazione o di controllo e Stato membro;
4. Numero e riferimento del lotto;
5. Varieta' e, eventualmente, il clone delle barbatelle innestate, per quanto riguarda i portinnestii e i nesti;
6. Categoria;
7. Paese di produzione;
8. Quantita';
b) Per i materiali di moltiplicazione «barbatelle franche» e «Barbatelle innestate» le indicazioni di cui alla lettera a), punti 1., 2., 5.. 6. e 7. sono sufficienti;
B. Indicazioni supplementari ammesse per i materiali di moltiplicazione delle Categorie di «base» e «certificati». «I materiali di moltiplicazione di base, i materiali di una fase vegetativa anteriore ad essa, sono stati controllati e sono stati riconosciuti esenti da .... .... (malattie da virus) in base ....(metodo di esame)».
Queste indicazioni, con gli estremi dell'autorizzazione (n. .......... del ............................... sono autorizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali; possono riferirsi a tutti i materiali delle categorie di «base» o «certificati» per quanto concerne l'accartocciamento fogliare, il complesso dell'arricciamento, il legno riccio, la necrosi delle nervature, il mosaico delle nervature ed il Corky bark e, per i portinnesti, a titolo supplementare, la marezzatura. Le prove devono essere ufficialmente riconosciute dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato ministeriale vite, e debbono essere state effettuate per un periodo di almeno tre anni da un organismo idoneo e ufficialmente autorizzato.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali Indichera', con propri decreti, gli organismi idonei all'effettuazione dei metodi di esame.
Possono essere applicati:
a) per tutte le malattie da virus; i metodi che prevedono saggi biologici con piante di vite;
b) per il complesso dell'arricciamento oltre ai metodi precedenti, i metodi con piante erbacee, nonche' il metodo sierologico.
C. Dimensioni minime
a) 110 mm x 67 mm - per le talee di portinnesto, i nesti e le talee di vivaio;
b) 80 mm x 70 mm - per le barbatelle franche e le barbatelle innestate.
 
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